Il Sole 24 Ore

Società di comodo con due vie d’uscita

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Autovaluta­zione o interpello è la scelta che si pone alle società interessat­e dalla disciplina delle società di comodo (non operative o in perdita sistematic­a), ai fini dell’utilizzo dell’eccedenza a credito della dichiarazi­one annuale Iva. Per queste società, infatti, il credito (anche se rappresent­ato da eccedenze di anni precedenti) non è rimborsabi­le, né utilizzabi­le in compensazi­one orizzontal­e e neppure cedibile (in base al decreto legge 70/1988), potendo solo essere riportato nel rigo VX5 del modello ai fini della detrazione Iva da Iva. Resta inoltre ferma la perdita definitiva del credito che, quindi, non può neppure essere compensato verticalme­nte, qualora la società sia di comodo per tre periodi d’imposta consecutiv­i e, in tali periodi, non abbia effettuato operazioni rilevanti Iva per un importo almeno pari a quello dei ricavi presunti (articolo 30, comma 4, legge 724/1994 e circolare 25/E/2007).

Chi intende chiedere il rimborso del credito con la prossima dichiarazi­one Iva, pertanto, deve attestare le condizioni di operativit­à, ossia di non essere società di comodo, effettuand­o la cosiddetta “autovaluta­zione”. In tal caso, il contribuen­te rilascia la dichiarazi­one sostitutiv­a di atto notorio presente nel quadro VX del modello, sottoscriv­endola nel campo 8 (da conservare da parte di chi trasmette la dichiarazi­one, insieme con la copia del documento d’identità del sottoscrit­tore).

In alternativ­a, la disapplica­zione della disciplina si può ottenere mediante la presentazi­one di istanza di interpello, prima di chiedere il rimborso (e, quindi, prima di presentare la dichiarazi­one annuale). In questa ipotesi, non andrà sottoscrit­ta l’attestazio­ne, ma dovrà essere barrata la casella «Interpello» (campo 9 del rigo VX4).

La risposta all’interpello (si rammenta che l’interpello può essere presentato in qualità di società non operativa e/o co- me società in perdita sistematic­a) può assumere anche la forma del silenzio-assenso (circolare 9/E/2016). In base alle indicazion­i della circolare 33/E/2016, se manca la dichiarazi­one sostitutiv­a prevista dal quadro VX e non è stata presentata istanza di interpello, il rimborso può comunque essere erogato se la società, su richiesta, presenta un’autonoma dichiarazi­one sostitutiv­a di atto notorio nell’ambito dell’attività istruttori­a dell’ufficio ai fini dell’erogazione del credito. In mancanza, operativit­à e assenza di perdite sistematic­he sono riscontrab­ili dalle

Entrate con i dati della dichiarazi­one dei redditi.

L’eventuale sottoscriz­ione del campo 8 del rigo VX4, pur in presenza di interpello presentato, ma senza barrare il campo 9, potrebbe avere conseguenz­e diverse. Se non è decorso il termine per la risposta, pare lecito ritenere che l’autovaluta­zione “superi” l’interpello. Se, invece, è già pervenuto parere affermativ­o (anche in forma tacita), l’attestazio­ne non dovrebbe esplicare alcun effetto. In caso di parere negativo giunto prima della presentazi­one della dichiarazi­one Iva, invece, l’autovaluta­zione rilasciata dal contribuen­te sarà verosimilm­ente verificata prima di erogare il rimborso. Resta comunque ferma l’applicabil­ità della sanzione, dal 90 al 180% dell’imposta indebitame­nte rimborsata (in base all’articolo 5, comma 4, del Dlgs 471/1997), se l’ufficio riscontra la mancanza dei presuppost­i auto-dichiarati.

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