Società di comodo con due vie d’uscita
Autovalutazione o interpello è la scelta che si pone alle società interessate dalla disciplina delle società di comodo (non operative o in perdita sistematica), ai fini dell’utilizzo dell’eccedenza a credito della dichiarazione annuale Iva. Per queste società, infatti, il credito (anche se rappresentato da eccedenze di anni precedenti) non è rimborsabile, né utilizzabile in compensazione orizzontale e neppure cedibile (in base al decreto legge 70/1988), potendo solo essere riportato nel rigo VX5 del modello ai fini della detrazione Iva da Iva. Resta inoltre ferma la perdita definitiva del credito che, quindi, non può neppure essere compensato verticalmente, qualora la società sia di comodo per tre periodi d’imposta consecutivi e, in tali periodi, non abbia effettuato operazioni rilevanti Iva per un importo almeno pari a quello dei ricavi presunti (articolo 30, comma 4, legge 724/1994 e circolare 25/E/2007).
Chi intende chiedere il rimborso del credito con la prossima dichiarazione Iva, pertanto, deve attestare le condizioni di operatività, ossia di non essere società di comodo, effettuando la cosiddetta “autovalutazione”. In tal caso, il contribuente rilascia la dichiarazione sostitutiva di atto notorio presente nel quadro VX del modello, sottoscrivendola nel campo 8 (da conservare da parte di chi trasmette la dichiarazione, insieme con la copia del documento d’identità del sottoscrittore).
In alternativa, la disapplicazione della disciplina si può ottenere mediante la presentazione di istanza di interpello, prima di chiedere il rimborso (e, quindi, prima di presentare la dichiarazione annuale). In questa ipotesi, non andrà sottoscritta l’attestazione, ma dovrà essere barrata la casella «Interpello» (campo 9 del rigo VX4).
La risposta all’interpello (si rammenta che l’interpello può essere presentato in qualità di società non operativa e/o co- me società in perdita sistematica) può assumere anche la forma del silenzio-assenso (circolare 9/E/2016). In base alle indicazioni della circolare 33/E/2016, se manca la dichiarazione sostitutiva prevista dal quadro VX e non è stata presentata istanza di interpello, il rimborso può comunque essere erogato se la società, su richiesta, presenta un’autonoma dichiarazione sostitutiva di atto notorio nell’ambito dell’attività istruttoria dell’ufficio ai fini dell’erogazione del credito. In mancanza, operatività e assenza di perdite sistematiche sono riscontrabili dalle
Entrate con i dati della dichiarazione dei redditi.
L’eventuale sottoscrizione del campo 8 del rigo VX4, pur in presenza di interpello presentato, ma senza barrare il campo 9, potrebbe avere conseguenze diverse. Se non è decorso il termine per la risposta, pare lecito ritenere che l’autovalutazione “superi” l’interpello. Se, invece, è già pervenuto parere affermativo (anche in forma tacita), l’attestazione non dovrebbe esplicare alcun effetto. In caso di parere negativo giunto prima della presentazione della dichiarazione Iva, invece, l’autovalutazione rilasciata dal contribuente sarà verosimilmente verificata prima di erogare il rimborso. Resta comunque ferma l’applicabilità della sanzione, dal 90 al 180% dell’imposta indebitamente rimborsata (in base all’articolo 5, comma 4, del Dlgs 471/1997), se l’ufficio riscontra la mancanza dei presupposti auto-dichiarati.