Regime per cassa, contabilità ordinaria con il rebus durata
Le imprese che rispettano i limiti per la contabilità semplificata, ma intendono optare per quella ordinaria, ad oggi potrebbero avere più di un dubbio sulla durata minima di tale opzione. Inoltre, la notevole riforma impressa dalla legge di Bilancio 2017 al regime di contabilità semplificata dovrebbe poter rimettere in gioco le scelte assunte in precedenza per altri regimi, sulla base delle regole generali che governano le opzioni. Sono due aspetti chiave che dovranno essere chiariti dall’Agenzia nell’ambito dell’atteso intervento interpretativo sul nuovo testo dell’articolo 66 del Tuir.
Vincolo triennale (o annuale)
È possibile che alcune imprese che rispettano i limiti per la contabilità semplificata decidano di transitare dal 2017 a quella ordinaria, per i più diversi motivi: un passaggio già pianificato da tempo, un “rifiuto” del nuovo regime di cassa o, più semplicemente, la volontà di garantirsi qualche opportunità (il riporto a nuovo delle perdite, l’agevolazione Ace, la nuova Iri).
Le regole per il transito al nuovo regime contabile sono dettate dal Dpr 126/2003, che rinvia, per le valutazioni, al Dpr 689/1974 (si veda Il Sole 24 Ore del 2 gennaio).
L’articolo 18, comma 8, del Dpr 600/1973 (nel testo in vigore dal 1° gennaio) prevede che i contribuenti in contabilità semplificata possono optare per il regime ordinario, con un’opzione «che ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi». Per cui, a una prima lettura, tutto fa pensare a una durata minima triennale dell’opzione.
Va, tuttavia, osservato che l’attuale comma 8 ricalca pedissequamente il precedente comma 6, il cui testo era ritenuto superato per effetto della disciplina specifica sulle opzioni contenuta nel Dpr 442/97. L’articolo 3 di tale provvedimento prevede, in linea generale, una durata minima annuale per le opzioni contabili, fermi restando «termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta». Con la circolare 209 del 1998 venne chiarito che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto citato, avrebbero dovuto «ritenersi superate le disposizioni relative al vincolo triennale di permanenza nel regime di contabilità ordinaria per le imprese minori … di cui all'articolo 18, comma 6» del Dpr 600/73 «in quanto, alla luce della nuova disciplina introdotta dal regolamento in rassegna, le suddette opzioni, riferendosi a regimi meramente contabili, devono ritenersi vincolanti per un anno».
Occorre definire, a questo punto, se la riproposizione da parte del legislatore della stessa disposizione già ritenuta superata sia dovuta a una mera disattenzione o, piuttosto, a una rinnovata volontà di vincolare coloro che esercitano l’opzione a un periodo minimo triennale.
Uno stop alle opzioni in corso
Altro chiarimento dovrà riguardare la possibilità di interrompere precocemente altre opzioni in corso, in virtù di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 1 del Dpr 442/97, ossia come effetto di nuove disposizioni.
È possibile che alcuni contribuenti abbiano evitato in passato il regime semplificato per competenza vigente fino al 2016 e siano attratti dal nuovo regime di cassa: potrebbe essere il caso dei forfettari “mancati” con opzione (triennale) per l’ordinaria (articolo 1, comma 70, legge 190/2014).