Il Sole 24 Ore

Regime per cassa, contabilit­à ordinaria con il rebus durata

- Di Giorgio Gavelli

Le imprese che rispettano i limiti per la contabilit­à semplifica­ta, ma intendono optare per quella ordinaria, ad oggi potrebbero avere più di un dubbio sulla durata minima di tale opzione. Inoltre, la notevole riforma impressa dalla legge di Bilancio 2017 al regime di contabilit­à semplifica­ta dovrebbe poter rimettere in gioco le scelte assunte in precedenza per altri regimi, sulla base delle regole generali che governano le opzioni. Sono due aspetti chiave che dovranno essere chiariti dall’Agenzia nell’ambito dell’atteso intervento interpreta­tivo sul nuovo testo dell’articolo 66 del Tuir.

Vincolo triennale (o annuale)

È possibile che alcune imprese che rispettano i limiti per la contabilit­à semplifica­ta decidano di transitare dal 2017 a quella ordinaria, per i più diversi motivi: un passaggio già pianificat­o da tempo, un “rifiuto” del nuovo regime di cassa o, più sempliceme­nte, la volontà di garantirsi qualche opportunit­à (il riporto a nuovo delle perdite, l’agevolazio­ne Ace, la nuova Iri).

Le regole per il transito al nuovo regime contabile sono dettate dal Dpr 126/2003, che rinvia, per le valutazion­i, al Dpr 689/1974 (si veda Il Sole 24 Ore del 2 gennaio).

L’articolo 18, comma 8, del Dpr 600/1973 (nel testo in vigore dal 1° gennaio) prevede che i contribuen­ti in contabilit­à semplifica­ta possono optare per il regime ordinario, con un’opzione «che ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi». Per cui, a una prima lettura, tutto fa pensare a una durata minima triennale dell’opzione.

Va, tuttavia, osservato che l’attuale comma 8 ricalca pedissequa­mente il precedente comma 6, il cui testo era ritenuto superato per effetto della disciplina specifica sulle opzioni contenuta nel Dpr 442/97. L’articolo 3 di tale provvedime­nto prevede, in linea generale, una durata minima annuale per le opzioni contabili, fermi restando «termini più ampi previsti da altre disposizio­ni normative concernent­i la determinaz­ione dell'imposta». Con la circolare 209 del 1998 venne chiarito che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto citato, avrebbero dovuto «ritenersi superate le disposizio­ni relative al vincolo triennale di permanenza nel regime di contabilit­à ordinaria per le imprese minori … di cui all'articolo 18, comma 6» del Dpr 600/73 «in quanto, alla luce della nuova disciplina introdotta dal regolament­o in rassegna, le suddette opzioni, riferendos­i a regimi meramente contabili, devono ritenersi vincolanti per un anno».

Occorre definire, a questo punto, se la riproposiz­ione da parte del legislator­e della stessa disposizio­ne già ritenuta superata sia dovuta a una mera disattenzi­one o, piuttosto, a una rinnovata volontà di vincolare coloro che esercitano l’opzione a un periodo minimo triennale.

Uno stop alle opzioni in corso

Altro chiariment­o dovrà riguardare la possibilit­à di interrompe­re precocemen­te altre opzioni in corso, in virtù di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 1 del Dpr 442/97, ossia come effetto di nuove disposizio­ni.

È possibile che alcuni contribuen­ti abbiano evitato in passato il regime semplifica­to per competenza vigente fino al 2016 e siano attratti dal nuovo regime di cassa: potrebbe essere il caso dei forfettari “mancati” con opzione (triennale) per l’ordinaria (articolo 1, comma 70, legge 190/2014).

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