Possibile abbattere gli importi dello stesso anno
Per il credito Iva che emerge dalle dichiarazioni integrative a favore presentate dopo il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello oggetto di correzione, le istruzioni e il modello superano la norma.
Per effetto delle modifiche apportate dal Dl 193/2016 alla disciplina delle integrative, è ora ammessa la possibilità di correggere “a favore” una dichiarazione validamente presentata (è tale anche quella presentata nei 90 giorni successivi alla scadenza) entro il termine del periodo d’accertamento (variabile a seconda che si tratti di dichiarazioni relative ad annualità fino al 2015 o successive). E questo per far emergere un minor imponibile, un minor debito o un maggior credito d’imposta.
Per esempio, se la dichiarazione integrativa presentata a dicembre 2016 evidenzia un maggior credito di 2mila euro, relativo all’anno 2013, il contribuente può scegliere se chiedere il rimborso, nel rispetto degli ordinari presupposti, o se portarlo in compensazione in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997. In questo caso, la norma prevede la possibilità di compensare il credito (da rilevare nel quadro VN) con debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione dell’integrativa e quindi, letteralmente, con debiti maturati dal 2017.
Le istruzioni, tuttavia, precisano che il credito in esame va riportato nel rigo VL11, concorrendo così alla determinazione dell’imposta a debito (rigo VL32 e VL38) o a credito dell’anno (VL33 e VL39). Ciò significa che l’eccedenza recuperata influisce sul saldo Iva annuale, consentendo di abbattere debiti “di competenza” del medesimo anno cui si riferisce la dichiarazione e superando così il dettato normativo che ne prevede l’utilizzo in compensazione orizzontale con debiti posteriori. La compilazione “guidata” del modello porta dunque a ritenere che, in presenza di un debito Iva emergente dalla dichiarazione, il credito dell’integrativa debba necessariamente servire a ridurne l’ammontare (eventualmente fino ad azzerarlo), in una logica di compensazione verticale che pare agire in modo “prioritario”, anche se tale situazione non risulta direttamente desumibile dalla norma.
È una situazione alla quale occorrerà prestare attenzione, in particolare quando l’importo dell’eccedenza sia inferiore a 5mila euro e, dunque, potenzialmente utilizzabile prima di presentare la dichiarazione annuale. In questi casi, infatti, se l’operatore ha compensato il credito con un debito 2017 (per le ritenute del mese di gennaio, per esempio), la successiva compilazione della dichiarazione, in stretta adesione alle relative istruzioni, farebbe emergere un utilizzo “indebito” del credito da integrativa.
Ricorrendo questa fattispecie, il contribuente dovrebbe però essere messo in condizioni di versare l’intero debito da dichiarazione nei termini ordinari e senza incorrere in sanzioni, visto che, comunque, la compensazione è stata attuata nel rispetto del dato normativo.