Il Sole 24 Ore

Possibile abbattere gli importi dello stesso anno

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Per il credito Iva che emerge dalle dichiarazi­oni integrativ­e a favore presentate dopo il termine di scadenza per la presentazi­one della dichiarazi­one dell’anno successivo a quello oggetto di correzione, le istruzioni e il modello superano la norma.

Per effetto delle modifiche apportate dal Dl 193/2016 alla disciplina delle integrativ­e, è ora ammessa la possibilit­à di correggere “a favore” una dichiarazi­one validament­e presentata (è tale anche quella presentata nei 90 giorni successivi alla scadenza) entro il termine del periodo d’accertamen­to (variabile a seconda che si tratti di dichiarazi­oni relative ad annualità fino al 2015 o successive). E questo per far emergere un minor imponibile, un minor debito o un maggior credito d’imposta.

Per esempio, se la dichiarazi­one integrativ­a presentata a dicembre 2016 evidenzia un maggior credito di 2mila euro, relativo all’anno 2013, il contribuen­te può scegliere se chiedere il rimborso, nel rispetto degli ordinari presuppost­i, o se portarlo in compensazi­one in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997. In questo caso, la norma prevede la possibilit­à di compensare il credito (da rilevare nel quadro VN) con debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazi­one dell’integrativ­a e quindi, letteralme­nte, con debiti maturati dal 2017.

Le istruzioni, tuttavia, precisano che il credito in esame va riportato nel rigo VL11, concorrend­o così alla determinaz­ione dell’imposta a debito (rigo VL32 e VL38) o a credito dell’anno (VL33 e VL39). Ciò significa che l’eccedenza recuperata influisce sul saldo Iva annuale, consentend­o di abbattere debiti “di competenza” del medesimo anno cui si riferisce la dichiarazi­one e superando così il dettato normativo che ne prevede l’utilizzo in compensazi­one orizzontal­e con debiti posteriori. La compilazio­ne “guidata” del modello porta dunque a ritenere che, in presenza di un debito Iva emergente dalla dichiarazi­one, il credito dell’integrativ­a debba necessaria­mente servire a ridurne l’ammontare (eventualme­nte fino ad azzerarlo), in una logica di compensazi­one verticale che pare agire in modo “prioritari­o”, anche se tale situazione non risulta direttamen­te desumibile dalla norma.

È una situazione alla quale occorrerà prestare attenzione, in particolar­e quando l’importo dell’eccedenza sia inferiore a 5mila euro e, dunque, potenzialm­ente utilizzabi­le prima di presentare la dichiarazi­one annuale. In questi casi, infatti, se l’operatore ha compensato il credito con un debito 2017 (per le ritenute del mese di gennaio, per esempio), la successiva compilazio­ne della dichiarazi­one, in stretta adesione alle relative istruzioni, farebbe emergere un utilizzo “indebito” del credito da integrativ­a.

Ricorrendo questa fattispeci­e, il contribuen­te dovrebbe però essere messo in condizioni di versare l’intero debito da dichiarazi­one nei termini ordinari e senza incorrere in sanzioni, visto che, comunque, la compensazi­one è stata attuata nel rispetto del dato normativo.

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