Più tutele nei controlli a tavolino
Secondo la Ctr Lombardia l’ufficio è tenuto a richiedere chiarimenti al contribuente a cui contesta elusioni o evasioni Termine di 60 giorni per l’avviso e obbligo di contraddittorio anche nelle verifiche senza accesso
pIl principio del «necessario contraddittorio endoprocedimentale» rileva, non soltanto nel caso di contestazione di violazioni a seguito di accesso, ma anche nel caso degli «accertamenti a tavolino». Pertanto, laddove l’amministrazione finanziaria intenda contestare eventuali elusioni o evasioni di imposta, anche se la verifica si è svolta in ufficio, è sempre tenuta a richiedere chiarimenti al contribuente e a osservare il termine dilatorio di 60 giorni prima di emettere l’avviso, a pena di nullità dell’atto impositivo. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctr Lombardia 2/27/2017 (presidente Secchi, relatore Rota), non condividendo le conclusioni della Corte di cassazione che, in alcune occasioni, ha limitato l’obbligatorie- tà del contraddittorio unicamente ai tributi armonizzati, escludendone la portata sulle verifiche svolte «a tavolino».
La pronuncia trae origine dalla richiesta da parte dell’ufficio di documentazione contabile per l’anno 2009 a una ditta individuale esercente attività di bar e della successiva ricostruzione di maggiori ricavi rispetto alla perdita dichiarata per il medesimo periodo di imposta sulla base di un accertamento analiticoinduttivo (articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/73).
L’atto impositivo veniva così impugnato dal contribuente dinanzi alla Ctp di Milano che lo annullava perché sottoscritto da dirigente decaduto per effetto della sentenza 37/2015 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l’illegittimità dell’attribuzione dell'incarico a circa 800 dirigenti dell’amministrazione finanziaria) e per l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo e conseguente mancato rilascio del Pvc.
Contro tale sentenza l’ufficio proponeva appello, innanzitutto per violazione e falsa applicazione dell’articolo 42 del Dpr 600/73, giacché tale norma stabilisce soltanto che l’atto impositivo sia sottoscritto dal capo ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza richiedere la qualifica dirigenziale né dell’uno né dell’altro.
In secondo luogo proponeva appello per violazione dell’articolo 12 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), poiché il rilascio del Pvc è previsto solo in caso di accesso e non anche in caso di verifiche svolte direttamente in ufficio (cioè «a tavolino»).
Nel respingere l’appello, il collegio regionale lombardo ha innanzitutto precisato che l’eccezione di nullità dell’atto impositivo per difetto di sottoscrizione (sollevata dal contribuente e accolta dal giudice di primo grado) è da disattendere. Inoltre, la difesa del contribuente è fondata «nella misura in cui ha evidenziato la nullità dell’avviso gravato per violazione, ad opera dell’ufficio, del principio del contraddittorio endoprocedimentale».
Secondo i giudici, quest’ultimo nell’ordinamento giuridico è posto a presidio di valori costituzionalmente tutelati, oltreché espressione di civiltà giuridica. In particolare, secondo i giudici regionali l’atto impositivo emesso senza la preventiva instaurazione del contraddittorio 7È la possibilità per il contribuente di potersi confrontare con l’ufficio a conclusione di una verifica fiscale, spiegando le proprie ragioni poste alla base dei comportamenti ritenuti scorretti dai verificatori. La giurisprudenza di legittimità è ancora divisa in merito alla possibilità di concedere il contraddittorio al contribuente entro i 60 giorni successivi alla conclusione della verifica fiscale, qualora quest’ultima venga svolta «a tavolino» e non presso la sede di svolgimento dell’attività. e senza il rilascio del verbale è nullo per violazione dell’articolo 24 della legge 4/1929 che prescrive l’obbligatorietà delle contestazioni di violazioni di norme tributarie mediante processo verbale.
Inoltre, i giudici regionali hanno fatto rilevare che anche la stessa agenzia delle Entrate, con la circolare 16/E del 2016, ha raccomandato ai propri uffici di attivare comunque il contraddittorio preventivo prima di formulare la pretesa impositiva tramite l’emissione dell’avviso di accertamento, anche al fine di ridurre il contenzioso tributario.