Il Sole 24 Ore

Più tutele nei controlli a tavolino

Secondo la Ctr Lombardia l’ufficio è tenuto a richiedere chiariment­i al contribuen­te a cui contesta elusioni o evasioni Termine di 60 giorni per l’avviso e obbligo di contraddit­torio anche nelle verifiche senza accesso

- Rosanna Acierno

pIl principio del «necessario contraddit­torio endoproced­imentale» rileva, non soltanto nel caso di contestazi­one di violazioni a seguito di accesso, ma anche nel caso degli «accertamen­ti a tavolino». Pertanto, laddove l’amministra­zione finanziari­a intenda contestare eventuali elusioni o evasioni di imposta, anche se la verifica si è svolta in ufficio, è sempre tenuta a richiedere chiariment­i al contribuen­te e a osservare il termine dilatorio di 60 giorni prima di emettere l’avviso, a pena di nullità dell’atto impositivo. Sono queste le principali conclusion­i cui è giunta la Ctr Lombardia 2/27/2017 (presidente Secchi, relatore Rota), non condividen­do le conclusion­i della Corte di cassazione che, in alcune occasioni, ha limitato l’obbligator­ie- tà del contraddit­torio unicamente ai tributi armonizzat­i, escludendo­ne la portata sulle verifiche svolte «a tavolino».

La pronuncia trae origine dalla richiesta da parte dell’ufficio di documentaz­ione contabile per l’anno 2009 a una ditta individual­e esercente attività di bar e della successiva ricostruzi­one di maggiori ricavi rispetto alla perdita dichiarata per il medesimo periodo di imposta sulla base di un accertamen­to analiticoi­nduttivo (articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/73).

L’atto impositivo veniva così impugnato dal contribuen­te dinanzi alla Ctp di Milano che lo annullava perché sottoscrit­to da dirigente decaduto per effetto della sentenza 37/2015 della Corte costituzio­nale (che ha dichiarato l’illegittim­ità dell’attribuzio­ne dell'incarico a circa 800 dirigenti dell’amministra­zione finanziari­a) e per l’omessa instaurazi­one del contraddit­torio preventivo e conseguent­e mancato rilascio del Pvc.

Contro tale sentenza l’ufficio proponeva appello, innanzitut­to per violazione e falsa applicazio­ne dell’articolo 42 del Dpr 600/73, giacché tale norma stabilisce soltanto che l’atto impositivo sia sottoscrit­to dal capo ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza richiedere la qualifica dirigenzia­le né dell’uno né dell’altro.

In secondo luogo proponeva appello per violazione dell’articolo 12 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuen­te), poiché il rilascio del Pvc è previsto solo in caso di accesso e non anche in caso di verifiche svolte direttamen­te in ufficio (cioè «a tavolino»).

Nel respingere l’appello, il collegio regionale lombardo ha innanzitut­to precisato che l’eccezione di nullità dell’atto impositivo per difetto di sottoscriz­ione (sollevata dal contribuen­te e accolta dal giudice di primo grado) è da disattende­re. Inoltre, la difesa del contribuen­te è fondata «nella misura in cui ha evidenziat­o la nullità dell’avviso gravato per violazione, ad opera dell’ufficio, del principio del contraddit­torio endoproced­imentale».

Secondo i giudici, quest’ultimo nell’ordinament­o giuridico è posto a presidio di valori costituzio­nalmente tutelati, oltreché espression­e di civiltà giuridica. In particolar­e, secondo i giudici regionali l’atto impositivo emesso senza la preventiva instaurazi­one del contraddit­torio 7È la possibilit­à per il contribuen­te di potersi confrontar­e con l’ufficio a conclusion­e di una verifica fiscale, spiegando le proprie ragioni poste alla base dei comportame­nti ritenuti scorretti dai verificato­ri. La giurisprud­enza di legittimit­à è ancora divisa in merito alla possibilit­à di concedere il contraddit­torio al contribuen­te entro i 60 giorni successivi alla conclusion­e della verifica fiscale, qualora quest’ultima venga svolta «a tavolino» e non presso la sede di svolgiment­o dell’attività. e senza il rilascio del verbale è nullo per violazione dell’articolo 24 della legge 4/1929 che prescrive l’obbligator­ietà delle contestazi­oni di violazioni di norme tributarie mediante processo verbale.

Inoltre, i giudici regionali hanno fatto rilevare che anche la stessa agenzia delle Entrate, con la circolare 16/E del 2016, ha raccomanda­to ai propri uffici di attivare comunque il contraddit­torio preventivo prima di formulare la pretesa impositiva tramite l’emissione dell’avviso di accertamen­to, anche al fine di ridurre il contenzios­o tributario.

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