Il Sole 24 Ore

Non sono royalties i compensi al distributo­re non residente

- Fabrizio Cancellier­e Gabriele Ferlito

pI compensi pagati da un’impresa italiana a un soggetto non residente per la distribuzi­one di copie di programmi informatic­i non costituisc­ono royalties per il percettore, ma al massimo business profit. Su questi compensi, pertanto, non si applica la ritenuta a titolo d’imposta prevista dall’articolo 25, comma 4, Dpr 600/1973. Sono queste le conclusion­i cui è giunta la Ctr Lombardia 60/29/2017 (presidente Gravina, relatore Crespi).

La contesa trae origine da un avviso di accertamen­to con cui l’agenza dell’Entrate accerta una società di capitali italiana attiva nella distribuzi­one di software, sostenendo l’omessa applicazio­ne della ritenuta d’imposta del 30% sui pagamenti effettuati, negli anni 2006 e 2007, a favore di rivenditor­i residenti all’estero. A detta dell’Agenzia, infatti, i compensi in questione rientrereb­bero integralme­nte nell’ambito applicativ­o della norma sulle royalties , vale a dire i compensi per l’utilizzazi­one del diritto d'autore.

La società impugna l’avviso di accertamen­to, lamentando l’errata interpreta­zione della norma, posto che la disposizio­ne non dovrebbe applicarsi ai compensi per l’attività di mera distribuzi­one di prodotti informatic­i. La società richiama a tal fine la normativa convenzion­ale e in particolar­e il commentari­o Ocse al paragrafo 14.4 dell’articolo 12, specifico sul tema della corretta qualificaz­ione delle royalties.

I giudici di primo grado accolgono parzialmen­te il ricorso e, pertanto, entrambe le parti propongono appello, sede in cui il giudizio vira totalmente a favore del contribuen­te.

La Ctr, nell’esposizion­e del percorso logico che conduce alla riforma della sentenza di primo grado, conferma anzitutto che i soggetti non residenti sono assoggetta­ti a tassazione in Italia per i redditi qui prodotti, ai sensi dell’articolo 23 del Tuir, che al comma 2, lettera c), contempla espressame­nte i redditi derivanti dallo sfruttamen­to economico di diritti d’autore o di altri beni immaterial­i.

Tuttavia, allo stesso tempo, riconosce che la normativa italiana deve tener conto anche degli sviluppi della normativa internazio­nale e, in particolar­e, dei suggerimen­ti offerti del modello Ocse. Sul punto, rileva in particolar­e che il relativo Commentari­o, all’articolo 12 paragrafo 14.4, chiarisce espressame­nte che i proventi percepiti per il trasferime­nto di un software a un soggetto che svolge il ruolo di mero distributo­re, senza diritto alla riproduzio­ne o all’utilizzo per fini commercial­i del software stesso, non costituisc­ono royalties, ma ricadono nell’ambito del business profit, ossia del reddito d’impresa.

Di conseguenz­a i proventi in questione non integrano la fattispeci­e descritta dall’articolo 23 del Tuir e non possono essere assoggetta­ti alla ritenuta prevista dall’articolo 25 del Dpr 600/1973.

Su queste basi, la Ctr Lombardia ha annullato gli avvisi di accertamen­to con compensazi­one di spese.

La sentenza assume particolar­e interesse in quanto giunge a conclusion­i opposte rispetto a quelle passate dell’agenzia delle Entrate, espresse ad esempio nella risoluzion­e 128/E del 3 aprile 2008, riguardant­e una fattispeci­e analoga ma, a ben vedere, rilasciata sulla base di una versione precedente del modello Ocse, in cui non era stato ancora introdotto il paragrafo 14.4.

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