Non sono royalties i compensi al distributore non residente
pI compensi pagati da un’impresa italiana a un soggetto non residente per la distribuzione di copie di programmi informatici non costituiscono royalties per il percettore, ma al massimo business profit. Su questi compensi, pertanto, non si applica la ritenuta a titolo d’imposta prevista dall’articolo 25, comma 4, Dpr 600/1973. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Ctr Lombardia 60/29/2017 (presidente Gravina, relatore Crespi).
La contesa trae origine da un avviso di accertamento con cui l’agenza dell’Entrate accerta una società di capitali italiana attiva nella distribuzione di software, sostenendo l’omessa applicazione della ritenuta d’imposta del 30% sui pagamenti effettuati, negli anni 2006 e 2007, a favore di rivenditori residenti all’estero. A detta dell’Agenzia, infatti, i compensi in questione rientrerebbero integralmente nell’ambito applicativo della norma sulle royalties , vale a dire i compensi per l’utilizzazione del diritto d'autore.
La società impugna l’avviso di accertamento, lamentando l’errata interpretazione della norma, posto che la disposizione non dovrebbe applicarsi ai compensi per l’attività di mera distribuzione di prodotti informatici. La società richiama a tal fine la normativa convenzionale e in particolare il commentario Ocse al paragrafo 14.4 dell’articolo 12, specifico sul tema della corretta qualificazione delle royalties.
I giudici di primo grado accolgono parzialmente il ricorso e, pertanto, entrambe le parti propongono appello, sede in cui il giudizio vira totalmente a favore del contribuente.
La Ctr, nell’esposizione del percorso logico che conduce alla riforma della sentenza di primo grado, conferma anzitutto che i soggetti non residenti sono assoggettati a tassazione in Italia per i redditi qui prodotti, ai sensi dell’articolo 23 del Tuir, che al comma 2, lettera c), contempla espressamente i redditi derivanti dallo sfruttamento economico di diritti d’autore o di altri beni immateriali.
Tuttavia, allo stesso tempo, riconosce che la normativa italiana deve tener conto anche degli sviluppi della normativa internazionale e, in particolare, dei suggerimenti offerti del modello Ocse. Sul punto, rileva in particolare che il relativo Commentario, all’articolo 12 paragrafo 14.4, chiarisce espressamente che i proventi percepiti per il trasferimento di un software a un soggetto che svolge il ruolo di mero distributore, senza diritto alla riproduzione o all’utilizzo per fini commerciali del software stesso, non costituiscono royalties, ma ricadono nell’ambito del business profit, ossia del reddito d’impresa.
Di conseguenza i proventi in questione non integrano la fattispecie descritta dall’articolo 23 del Tuir e non possono essere assoggettati alla ritenuta prevista dall’articolo 25 del Dpr 600/1973.
Su queste basi, la Ctr Lombardia ha annullato gli avvisi di accertamento con compensazione di spese.
La sentenza assume particolare interesse in quanto giunge a conclusioni opposte rispetto a quelle passate dell’agenzia delle Entrate, espresse ad esempio nella risoluzione 128/E del 3 aprile 2008, riguardante una fattispecie analoga ma, a ben vedere, rilasciata sulla base di una versione precedente del modello Ocse, in cui non era stato ancora introdotto il paragrafo 14.4.