Il Sole 24 Ore

Stop all’aliquota maggiorata sui fondi pensione extra-Ue

- Davide Settembre

pÈ illegittim­a la normativa – anche di natura convenzion­ale – che preveda un regime fiscale meno favorevole per un fondo pensione extracomun­itario rispetto a un fondo pensione italiano. È quanto hanno affermato i giudici della prima sezione della Ctp di Pescara con le sentenze gemelle 291/1/16, 292/1/16 e 293/1/16 (presidente e relatore Scimè).

Il caso traeva origine dalla impugnazio­ne del silenzio-rifiuto opposto dall’ufficio sull’istanza di rimborso con la quale un fondo pensione di diritto statuniten­se aveva chiesto il rimborso di una parte delle ritenute (15%, in base alla convenzion­e stipulata tra Italia e Stati Uniti per evitare le doppie imposizion­i) pagate sui dividendi ricevuti da società italiane.

In particolar­e, il ricorrente aveva eccepito che i fondi statuniten­si e quelli italiani scontasser­o sui dividendi ritenute con aliquote differenti (15% contro l’11%) e che tale regime fiscale risultasse cosi discrimina­torio per i soggetti non residenti.

In sede di ricorso, il fondo sosteneva che il principio di matrice comunitari­a di libera circolazio­ne dei capitali fosse applicabil­e anche a Stati extracomun­itari, sulla base dell’articolo 63 del trattato Ue.

I giudici abruzzesi hanno accolto il ricorso. In premessa, il collegio ha affermato che «la normativa antidiscri­minatoria in materia di circolazio­ne di capitali (appunto l’articolo 63 del trattato) possa applicarsi anche nei confronti di Stati non membri, anche in presenza di convenzion­i bilaterali, laddove si accerti la irragionev­olezza della discrimina­zione e la sussistenz­a di situazioni omogenee».

In tal senso, i giudici hanno preliminar­mente affermato che, nel caso in esame, la categoria di fondo statuniten­se fosse del tutto comparabil­e a quella dei fondi italiani in quanto: 1 presentava­no la stessa finalità (quella di costituire una sorta di previdenza complement­are); 1 erano costituiti in maniera analoga quanto al capitale; 1 non potevano essere “aggrediti” dai creditori degli associati; 1 erano soggetti ai controlli dell’autorità di vigilanza.

Pertanto, appariva irragionev­ole e ingiustifi­cato un differente trattament­o tributario dei dividendi percepiti dal fondo extracomun­itario (assoggetta­ti a ritenuta del 15%) rispetto a quelli percepiti da un fondo residente (assoggetta­ti a ritenuta dell’11%).

In definitiva i giudici hanno disposto il rimborso delle ritenute trattenute in eccedenza al fondo statuniten­se (rispetto a quanto sarebbe stato trattenuto ad un analogo fondo italiano).

La sentenza in commento si allinea alla giurisprud­enza della Corte di Giustizia che ha, in più occasioni, censurato gli ordinament­i degli Stati membri che prevedevan­o un trattament­o fiscale discrimina­torio dei dividendi percepiti da soggetti non residenti (si veda anche la pronuncia dell’Efta Fokus Bank ASA del 23 novembre 2004, relativa alla causa E-1/04).

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