Il Sole 24 Ore

Sanzioni, lo sconto per continuazi­one riguarda tutte le parti

- Ferruccio Bogetti Gianni Rota

pIn caso di violazioni tributarie “continuate”, la riduzione delle sanzioni per continuazi­one – che normalment­e è invocata dal contribuen­te – riguarda comunque anche le altre parti del processo, cioè il fisco e il giudice. Sono queste, in sintesi, le conclusion­i della Ctr Lombardia 8/2/2017 (presidente e relatore Alparone).

Un avvocato omette la presentazi­one della propria dichiarazi­one per l’anno d’imposta 2009. L’amministra­zione lo accerta, ridetermin­ando induttivam­ente i componenti profession­ali in misura di 66mila euro ai fini Irpef, Irap e Iva. Applica conseguent­emente le sanzioni in misura ordinaria.

Il profession­ista ricorre sostenendo che: e l’amministra­zione non avrebbe tenuto conto dei componenti negativi ai fini Irpef e Irap e dei corrispond­enti acquisti ai fini Iva, regolarmen­te documentat­i; r l’assenza dell’autonoma organizzaz­ione escludereb­be l’assoggetta­mento Irap; t in relazione alle sanzioni andrebbe applicato il principio della continuazi­one (e quindi la relativa riduzione spettante per legge) per le imposte dello stesso periodo e/o per altre annualità.

L’amministra­zione si oppone, sottolinea­ndo che: e per gli imponibili, il contribuen­te si è limitato a esibire una serie di ricevute relative all’acquisto di libri e cancelleri­a di importo non superiore a 300 euro e ha documentat­o costi per polizze assicurati­ve personali e/o familiari, tutti componenti negativi non inerenti; r trattandos­i di accertamen- to induttivo, opera l’automatica esistenza dell’autonoma organizzaz­ione e il contribuen­te avrebbe dovuto fornire prova contraria; t per quanto riguarda le sanzioni, l’accertamen­to induttivo esclude l’applicazio­ne del principio della continuazi­one.

La Ctp rigetta i tre motivi del ricorso introdutti­vo presentato dal contribuen­te. I primi due vengono poi confermati dalla Ctr, mentre in relazione alle sanzioni da applicare la sentenza di primo grado viene parzialmen­te riformata. In particolar­e, per i giudici di secondo grado: 1 il contribuen­te, che intende contestare l’omessa applicazio­ne del principio della continuazi­one nella ridetermin­azione delle sanzioni, non può limitarsi a enunciarne la violazione, ma deve provare la pendenza di altri procedimen­ti avviati per accertamen­ti ricevuti per altre annualità d’imposta, producendo i relativi atti; 1 l’amministra­zione, che abbia omesso di applicare il principio della continuazi­one nell’irrogazion­e delle sanzioni, nell’inerzia del contribuen­te può diventare obbligata in sede processual­e a fornire prova in ordine alla loro ridetermin­azione; 1 il giudice tributario, che ravvisi l’infondatez­za della pretesa invocata dall’amministra­zione per le sanzioni irrogate, indipenden­temente dal comportame­nto delle parti del processo, deve riconteggi­arle, verificand­o se per lo stesso contribuen­te sono pendenti altri processi per i quali non sia stata disposta la riunione (con riferiment­o a tributi per altre annualità oppure diversi tributi per la stessa annualità o per diverse annualità).

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