Sanzioni, lo sconto per continuazione riguarda tutte le parti
pIn caso di violazioni tributarie “continuate”, la riduzione delle sanzioni per continuazione – che normalmente è invocata dal contribuente – riguarda comunque anche le altre parti del processo, cioè il fisco e il giudice. Sono queste, in sintesi, le conclusioni della Ctr Lombardia 8/2/2017 (presidente e relatore Alparone).
Un avvocato omette la presentazione della propria dichiarazione per l’anno d’imposta 2009. L’amministrazione lo accerta, rideterminando induttivamente i componenti professionali in misura di 66mila euro ai fini Irpef, Irap e Iva. Applica conseguentemente le sanzioni in misura ordinaria.
Il professionista ricorre sostenendo che: e l’amministrazione non avrebbe tenuto conto dei componenti negativi ai fini Irpef e Irap e dei corrispondenti acquisti ai fini Iva, regolarmente documentati; r l’assenza dell’autonoma organizzazione escluderebbe l’assoggettamento Irap; t in relazione alle sanzioni andrebbe applicato il principio della continuazione (e quindi la relativa riduzione spettante per legge) per le imposte dello stesso periodo e/o per altre annualità.
L’amministrazione si oppone, sottolineando che: e per gli imponibili, il contribuente si è limitato a esibire una serie di ricevute relative all’acquisto di libri e cancelleria di importo non superiore a 300 euro e ha documentato costi per polizze assicurative personali e/o familiari, tutti componenti negativi non inerenti; r trattandosi di accertamen- to induttivo, opera l’automatica esistenza dell’autonoma organizzazione e il contribuente avrebbe dovuto fornire prova contraria; t per quanto riguarda le sanzioni, l’accertamento induttivo esclude l’applicazione del principio della continuazione.
La Ctp rigetta i tre motivi del ricorso introduttivo presentato dal contribuente. I primi due vengono poi confermati dalla Ctr, mentre in relazione alle sanzioni da applicare la sentenza di primo grado viene parzialmente riformata. In particolare, per i giudici di secondo grado: 1 il contribuente, che intende contestare l’omessa applicazione del principio della continuazione nella rideterminazione delle sanzioni, non può limitarsi a enunciarne la violazione, ma deve provare la pendenza di altri procedimenti avviati per accertamenti ricevuti per altre annualità d’imposta, producendo i relativi atti; 1 l’amministrazione, che abbia omesso di applicare il principio della continuazione nell’irrogazione delle sanzioni, nell’inerzia del contribuente può diventare obbligata in sede processuale a fornire prova in ordine alla loro rideterminazione; 1 il giudice tributario, che ravvisi l’infondatezza della pretesa invocata dall’amministrazione per le sanzioni irrogate, indipendentemente dal comportamento delle parti del processo, deve riconteggiarle, verificando se per lo stesso contribuente sono pendenti altri processi per i quali non sia stata disposta la riunione (con riferimento a tributi per altre annualità oppure diversi tributi per la stessa annualità o per diverse annualità).