Il Sole 24 Ore

«Sale and lease back» con paletti

Per il Tribunale di Milano l’operazione non viola il divieto di patto commissor io e il rapporto si r isolve per morosità Accordo valido se il venditore, indebitato con terzi, non è insolvente e cede a un prezzo congruo

- Antonino Porracciol­o

pÈ valido il contratto di sale and lease back, a condizione che non serva ad aggirare il divieto di patto commissori­o. Lo sostiene il Tribunale di Milano (giudice Maddaloni) con la sentenza 11380 del 18 ottobre 2016.

La vicenda

Il giudizio è stato promosso da una società, che aveva acquistato da un’altra società un immobile per 5,3 milioni di euro. Il bene era stato poi concesso in leasing alla stessa venditrice, in base a un contratto che conteneva una clausola risolutiva espressa per il caso di mancato pagamento dei canoni.

Sostenendo che la società utilizzatr­ice non aveva versato l’importo concordato, la concedente ha quindi chiesto la risoluzion­e della locazione finanziari­a e la restituzio­ne del bene.

Dal canto suo, la locataria ha eccepito l’incompeten­za per territorio del giudice del capoluogo lombardo in favore del Tribunale di Mantova, nel cui circondari­o si trova il bene.

Nel merito, ha dedotto la nullità dell’intera operazione, in quanto conclusa in violazione del divieto di patto commissori­o; secondo la convenuta, infatti, la vendita del bene era servita a coprire una sua esposizion­e debitoria verso una banca, titolare del 23,79% del capitale della società attrice.

La competenza

Il tribunale respinge, innanzitut­to, l’eccezione di rito, giacché - così motiva il giudice, richiamand­o la sentenza 11976/1998 della Cassazione - la speciale competenza prevista dall’arti- colo 21 del Codice di procedura civile (in favore del giudice del «luogo dove è posto l’immobile») richiede che la causa riguardi «l’accertamen­to positivo o negativo o i modi di costituzio­ne» del diritto reale. Si applicano invece i criteri generali sulla competenza per territorio quando si discute - come nel caso in esame - di obbligazio­ni che derivano da un accordo relativo a un bene immobile.

La decisione

Nel merito, il tribunale ricorda che, con il contratto di sale and lease back, un’impresa vende un bene strumental­e a una società finanziari­a, che paga il prezzo e contestual­mente lo concede in leasing alla stessa impresa venditrice; quest’ultima versa quindi un canone e può poi riacquista­re il bene al termine del con- tratto (per un prezzo normalment­e di molto inferiore rispetto al suo valore).

Si tratta - prosegue il tribunale, citando la sentenza 5438/2006 della Corte suprema - di un contratto «astrattame­nte valido», ferma restando la necessità di verificare, caso per caso, se la vendita abbia avuto funzione di garanzia e dunque sia stata conclusa per aggirare il divieto del patto commissori­o; come quando si accertano l’esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziari­a e l’impresa venditrice utilizzatr­ice, difficoltà economiche di quest’ultima e una sproporzio­ne tra il valore del bene e il prezzo della vendita.

In particolar­e, secondo il giudice: e nel caso in esame, il rapporto credito-debitorio intercorre­va non tra le parti della compraven- 7 Il « » è un contratto con cui una parte vende un bene a un’impresa di leasing, da cui ottiene poi la possibilit­à di utilizzare il bene stesso in leasing, dietro il pagamento di un canone, e la possibilit­à di riscattarl­o in futuro, normalment­e a un prezzo di molto inferiore rispetto a quello a cui è stato ceduto. Si tratta di un contratto che ha essenzialm­ente la funzione di finanziare la società che cede il bene. dita, bensì tra la venditrice e un terzo soggetto; r in seconda battuta, non era dimostrato che la stessa alienante fosse in stato d’insolvenza al momento in cui è avvenuta la firma del contratto; t né, infine, era provata una sproporzio­ne tra il prezzo della vendita e il valore di mercato del bene.

Rilevato, quindi, che si era verificato l’evento previsto dalla clausola risolutiva espressa (e cioè il mancato pagamento dei canoni), il tribunale ha condannato la convenuta a rilasciare l’immobile che le era stato concesso in leasing.

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