Querela di falso contro le aggiunte al foglio firmato
pOccorre presentare la querela di falso per denunciare l’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco. Si tratta di un passaggio obbligatorio per chi vuole disconoscere il contenuto del documento compilato, senza previo accordo, dopo l’apposizione della firma. Lo precisa la Corte d’appello di Roma, con la sentenza 6038 del 12 ottobre 2016.
La causa coinvolge la titolare di un’azienda, contro la quale viene emesso, su ricorso di una Srl, un decreto ingiuntivo per una somma di quasi 100mila euro, per il mancato pagamento di forniture di elettrodomestici e materiale da arredo. L’imprenditrice si oppone e chiede la revoca del decreto, affermando che non aveva ricevuto la merce indicata nelle fatture e nei documenti di trasporto allegati: in particolare, un documento di trasporto recava la sottoscrizione del marito, «sostanzialmente diversa da quelle dal medesimo apposte in calce alle altre bolle»; quanto a un’altra fattura, sottoscritta dall’imprenditrice stessa, era stato consegnato solo uno dei materiali descritti.
Ma il Tribunale di Frosinone boccia l’opposione, condannan- do la titolare dell’azienda anche per lite temeraria. Secondo il tribunale, infatti, per denunciare il riempimento abusivo, avvenuto senza accordo, di un foglio firmato parzialmente in bianco, non sono applicabili le norme dettate in tema di disconoscimento e verifica di scrittura privata. Piuttosto, sarebbe stato necessario presentare una querela di falso. Ma l’imprenditrice non lo aveva fatto, così lasciando l’accertamento dell’autenticità delle scritture contestate al libero apprezzamento del giudice. E, dato che i tratti grafici della firma del coniuge risultavano molto simili a quelli delle firme da lui apposte nel verbale di causa e sugli effetti cambiari depositati agli atti, si poteva ritenere provato il credito.
L’imprenditrice impugna la sentenza di primo grado, ma la Corte d’appello di Roma conferma la pronuncia del tribunale. La Corte ribadisce infatti che la denuncia di «abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione del rimedio della querela di falso, tutte le volte in cui il riempimento sia avvenuto» senza che l’autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con un patto preventivo.
Non è invece necessario presentare la querela di falso, si legge nella sentenza, nel caso in cui il riempimento sia «difforme da quello consentito dall’accordo intervenuto preventivamente». La differenza di disciplina trova giustificazione nel fatto che, mentre nel primo caso «l’abuso incide sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore», nel secondo «si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento adottato»; in questo secondo caso, quindi, si tratta di una semplice «non corrispondenza tra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare». Punti già chiariti anche dalla Cassazione (da ultimo, con la pronuncia 5417 del 7 marzo 2014).
Di conseguenza, l’imprenditrice, per poter contestare che il documento di trasporto fosse stato compilato arbitrariamente, senza preliminare pattuizione, avrebbe dovuto proporre la querela di falso. Dato che non l’ha presentata, il tribunale può decidere in base ai documenti, disconosciuti dalla donna, ma comunque utilizzabili, e dai quali emergeva la sussistenza del debito. Per questo, la Corte d’appello conferma la condanna emessa a carico della titolare dell’azienda.