Sas «immobiliare», l’accomandatario evita la gestione speciale
pUna società in accomandita semplice, che loca beni immobili che ha in proprietà e riscuote i relativi canoni di locazione, non esercita attività commerciale e il suo socio accomandatario non è tenuto a iscriversi alla gestione previdenziale dei commercianti. Lo ha deciso il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza 3 del 9 gennaio scorso (giudice La Russa).
La vicenda riguarda il socio di una Sas (divenuta, poi, Srl) che svolge attività di amministrazione dei beni di proprietà della stessa società. L’Inps gli impone l’iscrizione nella speciale gestione commercianti e il pagamento della relativa contribuzione, sostenendo che l’attività sociale è i nquadrabile nel settore terziario in base all’articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 88/1989. Al rifiuto di pagare del socio, l’Istituto risponde con un avviso di addebito dei contributi. Contro questo atto ricorre l’interessato, negando il proprio obbligo d’iscrizione e di pagamento. L’Istituto risponde sostenendo che l’attività sugli i mmobili è svolta, dalla società, in modo prevalente e che essa sia da inquadrare nel settore terziario in base all’articolo 49.
Nell’esame del caso il tribunale stabilisce, innanzitutto, che l’iscrizione è obbligatoria se si realizzano sia le condizioni soggettive previste dall’articolo 1, comma 203, della legge 662/1996 (cioè, soggetto titolare di impresa diretta in proprio, con piena responsabilità dell’impresa stessa; carattere abituale e prevalente del lavoro personale svolto; possesso di necessarie licenze o autorizzazioni o iscrizioni), sia quelle oggettive indicate dall’articolo 49, comma 1, della legge 88/1989 (attività commerciale). Aggiunge, inoltre, che tali condizioni valgono, secondo la legge 45/1986, anche per le Sas. Chiarisce poi che la ragione d’essere della normativa sta nell’evitare che un’attività di natura commerciale venga sottratta all’obbligo contributivo.
Il giudice prende anche atto che la Cassazione ha stabilito (ordinanza 3145/2013) che l’iscrizione alla Cassa commercianti sia necessaria se si ha esercizio di attività commerciale, una circostanza, però, che è da escludere ricorra nel caso in cui la società si limiti a locare immobili di propria proprietà e a percepire il canone di locazione, così sviluppando un’attività del tutto simile a quella di un erede che loca propri immobili.
Il tribunale, pertanto, riconosce che, nel caso di specie, la documentazione agli atti renda palese come la Sas avesse svolto semplice attività di riscossione di affitti riguardanti beni di propria proprietà e non avesse esercitato attività di intermediazione immobiliare, ma solo locazione di immobili di proprietà. Non sussiste, dunque, il requisito dell’attività commerciale che richiede l’obbligo di iscrizione previdenziale alla gestione commercianti.
La sentenza conclude, quindi, accogliendo il ricorso del socio e annullando l’avviso di addebito.