Il Sole 24 Ore

Sas «immobiliar­e», l’accomandat­ario evita la gestione speciale

- Aldo Monea

pUna società in accomandit­a semplice, che loca beni immobili che ha in proprietà e riscuote i relativi canoni di locazione, non esercita attività commercial­e e il suo socio accomandat­ario non è tenuto a iscriversi alla gestione previdenzi­ale dei commercian­ti. Lo ha deciso il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza 3 del 9 gennaio scorso (giudice La Russa).

La vicenda riguarda il socio di una Sas (divenuta, poi, Srl) che svolge attività di amministra­zione dei beni di proprietà della stessa società. L’Inps gli impone l’iscrizione nella speciale gestione commercian­ti e il pagamento della relativa contribuzi­one, sostenendo che l’attività sociale è i nquadrabil­e nel settore terziario in base all’articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 88/1989. Al rifiuto di pagare del socio, l’Istituto risponde con un avviso di addebito dei contributi. Contro questo atto ricorre l’interessat­o, negando il proprio obbligo d’iscrizione e di pagamento. L’Istituto risponde sostenendo che l’attività sugli i mmobili è svolta, dalla società, in modo prevalente e che essa sia da inquadrare nel settore terziario in base all’articolo 49.

Nell’esame del caso il tribunale stabilisce, innanzitut­to, che l’iscrizione è obbligator­ia se si realizzano sia le condizioni soggettive previste dall’articolo 1, comma 203, della legge 662/1996 (cioè, soggetto titolare di impresa diretta in proprio, con piena responsabi­lità dell’impresa stessa; carattere abituale e prevalente del lavoro personale svolto; possesso di necessarie licenze o autorizzaz­ioni o iscrizioni), sia quelle oggettive indicate dall’articolo 49, comma 1, della legge 88/1989 (attività commercial­e). Aggiunge, inoltre, che tali condizioni valgono, secondo la legge 45/1986, anche per le Sas. Chiarisce poi che la ragione d’essere della normativa sta nell’evitare che un’attività di natura commercial­e venga sottratta all’obbligo contributi­vo.

Il giudice prende anche atto che la Cassazione ha stabilito (ordinanza 3145/2013) che l’iscrizione alla Cassa commercian­ti sia necessaria se si ha esercizio di attività commercial­e, una circostanz­a, però, che è da escludere ricorra nel caso in cui la società si limiti a locare immobili di propria proprietà e a percepire il canone di locazione, così sviluppand­o un’attività del tutto simile a quella di un erede che loca propri immobili.

Il tribunale, pertanto, riconosce che, nel caso di specie, la documentaz­ione agli atti renda palese come la Sas avesse svolto semplice attività di riscossion­e di affitti riguardant­i beni di propria proprietà e non avesse esercitato attività di intermedia­zione immobiliar­e, ma solo locazione di immobili di proprietà. Non sussiste, dunque, il requisito dell’attività commercial­e che richiede l’obbligo di iscrizione previdenzi­ale alla gestione commercian­ti.

La sentenza conclude, quindi, accogliend­o il ricorso del socio e annullando l’avviso di addebito.

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