Il Sole 24 Ore

Niente obbligo quando i costi superano i benefici

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pL ’introduzio­ne della termoregol­azione e della contabiliz­zazione del calore equipara, in qualche misura, l’impianto centralizz­ato a un impianto di gestione autonoma o semi-autonoma.

Le due “azioni” sono sinergiche fra loro. I due sistemi servono, rispettiva­mente, a regolare i prelievi di acqua calda dalla caldaia per ogni singolo appartamen­to e a conteggiar­e, di conseguenz­a, i maggiori o minori consumi di ogni unità immobiliar­e.

La termoregol­azione consiste nell’inseriment­o di una valvola, nel punto in cui i tubi che corrono dal sistema centralizz­ato si connettono con ogni radiatore. Questo dispositiv­o serve a regolare il flusso di acqua calda e, di conseguenz­a, a determinar­ne un maggiore o minore prelievo.

Nel caso di edifici con distribuzi­one orizzontal­e, dove una sola tubazione ripartisce l’acqua al sistema (sia esso a caloriferi o radiante), viene introdotto un dispositiv­o di regolazion­e del flusso nel punto di ingresso dell’acqua calda nell’appartamen­to e lo stesso viene collegato o a singole termovalvo­le - poste sui radiatori - o a un termostato o cronotermo­stato unico (proprio come quello delle caldaie autonome), capace di regolare l’accensione o spegniment­o del flusso in funzione della temperatur­a impostata.

La contabiliz­zazione serve, invece, in modo complement­are, a quantifica­re il consumo di ogni unità immobiliar­e (sulla base, proprio, di come ogni abitante avrà gestito durante hanno di riscaldame­nto l’impostazio­ne delle valvole).

Anche in questo caso, a se- conda che l’edificio sia a colonne montanti (cioè diversi tubi salgono verticalme­nte fra gli alloggi e servono ciascuno uno o più caloriferi per piano) o a distribuzi­one orizzontal­e, vengono inseriti sui singoli caloriferi piccoli apparecchi, che si chiamano ripartitor­i, oppure viene inserito un sottoconta­tore o contabiliz­zatore alla tubazione di ingresso in casa.

Due i motivi che permettono di non ottemperar­e all’obbligo di termoregol­azione e contabiliz­zazione: l’impossibil­ità tecnica di eseguire i lavori di adeguament­o e la sproporzio­ne fra i costi necessari a installare il sistema e l’effettiva utilità.

Il primo caso riguarda ad esempio alcuni impianti con radianti vetusti, dove non c’è di fatto un tubo di ingresso nell’appartamen­to cui collegare una valvola per regolare i prelievi. Il secondo caso, invece, è quello dei palazzi ubicati in zone climatiche miti. Il Dlgs 102/2014 non indica esattament­e le aree di esclusione ma rimette la valutazion­e sulla convenienz­a dell’installazi­one delle termovalvo­le ai tecnici. Spetta al profession­ista dimostrare con una relazione asseverata che il montaggio di valvole e ripartitor­i in un luogo in cui il riscaldame­nto viene acceso solo per brevi periodi all’anno non genererebb­e risparmi ma una diseconomi­a contraria ai principi indicati dalla direttiva.

Anche nel caso di impianti vetusti per disattende­re l’obbligo di legge è necessaria una perizia e la relativa dichiarazi­one del profession­ista che si assume la responsabi­lità di quanto certificat­o.

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