Il Sole 24 Ore

Incognita «sanatoria» sui decentrati

Tra le somme che possono rientrare nell’operazione ci sono anche quelle, spesso a r ischio illegittim­ità, create per i «nuovi servizi» La riforma in arrivo prospetta il consolidam­ento delle vecchie voci variabili dei contratti

- Tiziano Grandelli Mirco Zamberlan

pSlitta al prossimo consiglio dei ministri l'approvazio­ne in prima lettura del decreto legislativ­o che modifica il testo unico del pubblico impiego.

Ma le bozze che sono in circolazio­ne in questi giorni presentano già parecchi spunti interessan­ti. Tra questi, è di rilievo una norma che, integrando il disposto dell'articolo 40 del decreto legislativ­o 165/2001, mira a semplifica­re la costituzio­ne e l'utilizzo del fondo per il salario accessorio, problemati­ca particolar­mente presente negli enti locali. Lo scopo dell'intervento legislativ­o è più che onorevole in quanto oggi la costituzio­ne richiede un lavoro certosino e non del tutto semplice, che trova le origini in dati e documentaz­ione che risalgono a 20-25 anni fa.

La modifica in corso di approvazio­ne prevede il riordino, la razionaliz­zazione e la semplifica­zione della disciplina in materia di dotazione e di utilizzo dei fondi destinati alla contrattaz­ione integrativ­a.

Le norme attuative sono ri- messe alla contrattaz­ione collettiva nazionale. Ma quali sono gli scenari possibili? Intervenir­e in materia di costituzio­ne, al fine di semplifica­re, può voler dire consolidar­e una parte del fondo maturata a una determinat­a data.

Questa strada viene pro- spettata dalla stesso intervento normativo, con riferiment­o alla parte variabile del fondo. Ma consolidar­e può voler dire legittimar­e tutte le poste presenti, anche quelle non correttame­nte calcolate. Nella parte fissa del fondo per le risorse decentrate degli enti locali sono spesso presenti incrementi derivanti dall'aumento di dotazione organica i quali, a ben vedere, non sempre sono sorretti dai previsti presuppost­i normativi. Allo stesso modo nella parte variabile l'applicazio­ne dei commi 2 e 5 dell'articolo 15 del contratto nazionale del 14 settembre 1999 è spesso risultata molto discutibil­e, sempre in ordine alle fattispeci­e che legittiman­o l'inseriment­o di queste risorse. Quindi, consolidar­e può voler significar­e condonare tutti questi comportame­nti che spesso rappresent­ano il tallone d'Achille dei fondi.

E la conferma di questi incrementi di parte variabile non del tutto legittimi può essere confessata con il consolidam­ento. Come può essere reso duraturo nel tempo un importo che, per propria natura, dovrebbe variare di anno in anno? Evidenteme­nte le somme erano, in origine, poco variabili. Inutile nasconders­i che in molti casi queste somme hanno, di fatto, integrato nel tempo le risorse disponibil­i consentend­o una pace sociale che ha permesso alle amministra­zioni di raggiunger­e i propri obiettivi senza conflitti con le organizzaz­ioni sindacali.

In effetti, in molti enti i fondi variabili hanno assun-

EFFETTI SULL’ORGANIZZAZ­IONE In molti enti i fondi variabili hanno assunto importi considerev­oli: difficile pensare alla loro eliminazio­ne senza contraccol­pi

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