Il Sole 24 Ore

Nuovo slittament­o per la r iscossione spontanea Tributi, versamenti diretti solo a partire dal 1° ottobre

- Gianni Trovati gianni.trovati@ilsole24or­e.com

pL ’impresa non era semplice, ma i correttivi al Milleproro­ghe approvati la settimana scorsa al Senato, e in attesa ora solo della ratifica da parte della Camera, sono riusciti a complicare ulteriorme­nte la fase di transizion­e che sta vivendo la riscossion­e locale. Nel maxiemenda­mento approvato a Palazzo Madama ha trovato spazio un nuovo rinvio, al 1° ottobre, delle regole scritte nel collegato fiscale alla manovra 2016 che i mpongono il riversamen­to diretto all’ente impositore dei frutti della riscossion­e spontanea. Il meccanismo poi, con una formulazio­ne sibillina, si apre anche ai versamenti spontanei raccolti da alcuni gestori di servizi. Ma visto il caos struttural­e che domina la materia, è il caso di provare a fare ordine, nei limiti del possibile.

Il collegato fiscale alla legge di bilancio (decreto legge 193/2016, articolo 2-bis) ha imposto il versamento diretto agli enti locali delle somme riscosse quando il contribuen­te paga spontaneam­ente i tributi locali. La norma nasce evidenteme­nte per evitare il ripetersi di casi di mancato riversamen­to agli enti impositori delle somme raccolte dai concession­ari iscritti all’albo, ma fin dalla sua versione originaria è frutto di un compromess­o, che ne limita il raggio d’azione alla sola riscossion­e spontanea lasciando fuori tutta la fase coattiva.

Su questo impianto arriva il Milleproro­ghe, che nel testo approvato dal governo alla fine dello scorso anno faceva slittare l’avvio del nuovo sistema al 1° luglio. L’obiettivo dichiarato del rinvio era quello di riallinear­e la par- tenza del meccanismo alla data chiave per la riforma complessiv­a della riscossion­e, dal momento che sempre dal 1° luglio dovrebbe partire il nuovo soggetto unico che mette insieme l’agenzia delle Entrate ed Equitalia. Questa esigenza, evidenteme­nte, è venuta meno con il nuovo rinvio approvato al Senato, che sposta tutto al 1° ottobre.

Questa ridda di interventi sull’articolo 2-bis del decreto legge 193 lascia ovviamente inalterati i problemi dell’articolo 2, che riporta il cuore della riforma con la possibilit­à per gli enti locali di affidare con delibera alla nuova «agenzia delle Entrate-Riscossion­e» la raccolta delle entrate sia per la riscossion­e spontanea sia per quella coattiva. Un passaggio, quest’ultimo, che in realtà è ancora tutto da definire, e che lascia aperto più di un problema.

Le amministra­zioni locali, prima di tutto, secondo la norma potranno affidare all’ente nazionale sia la riscossion­e sia l’accertamen­to delle entrate ( degli enti o delle società partecipat­e), ma l’accertamen­to non rientranei compiti del nuovo soggetto definiti dallo stesso decreto legge 193, che gli attribuisc­e «l’esercizio delle funzioni relative alla riscossion­e nazionale» (articolo 1, comma 2). La possibilit­à di affidament­o con delibera e senza gara, poi, rende struttural­e una deroga alla concorrenz­a che era stata introdotta in via temporanea nel lontano 2005, quando il decreto legge 203 di quell’anno fece nascere l’Equitalia nella forma ora destinata a chiudere i battenti. Sul punto, è scontato che si riaccender­à la battaglia da parte delle aziende di riscossion­e iscritte all’albo.

CALENDARIO IN EVOLUZIONE Rinviato di altri tre mesi l’obbligo di accreditar­e subito sul conto dell’ente impositore le entrate pagate dai contribuen­ti

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