Il Sole 24 Ore

Dirigenti, assunzioni verso la riapertura

- Ar. Bi.

pCon l’entrata in vigore della riforma del Testo unico delle leggi sul lavoro pubblico viene abrogato il vincolo dell’indisponib­ilità dei posti dirigenzia­li non coperti al 15 ottobre 2015. Le disposizio­ni transitori­e prevedono infatti espressame­nte l’abrogazion­e del comma 219 della legge 208/2015. Va ricordato che questa disposizio­ne aveva imposto alle pubbliche amministra­zioni il divieto di coprire i posti dirigenzia­li che non erano coperti al momento della presentazi­one al Parlamento della proposta di legge di stabilità 2016. La durata del divieto era fissata direttamen­te dalla stessa disposizio­ne non fino a una data certa, ma all’entrata in vigore dei decreti attuativi della legge 124/2015 in tema di dirigenza pubblica, di riforma delle amministra­zioni statali e di riforma del testo unico sul pubblico impiego.

Dopo una serie di dubbi iniziali, la disposizio­ne era stata ritenuta applicabil­e anche a regioni ed enti locali, mentre si sono manifestat­i contrasti non ancora superati tra alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti (segnatamen­te Puglia e Veneto) e la Conferenza Unificata sugli ambiti di applicazio­ne. In particolar­e, sull’esclusione o meno dal vincolo dei posti dirigenzia­li coperti a tempo determinat­o nei Comuni attraverso il ricorso all’articolo 110 del decreto legislativ­o 267/2000, oltre che sull’esclusione dei posti per i quali era stata prevista l’attivazion­e in sede di programmaz­ione del fabbisogno del personale e per quelli necessari per l’esercizio delle funzioni fondamenta­li dei municipi. Con questa disposizio­ne saranno del tutto superati i dubbi, dal momento che non manca chi ritiene già decaduti i vincoli alla luce della mancata emanazione del decreto di riforma della dirigenza del- le pubbliche amministra­zioni: a mancare, sul punto, è invece un’indicazion­e ufficiale.

Al momento dell’entrata in vigore del provvedime­nto, i Comuni potranno coprire i posti dirigenzia­li che non erano coperti alla data del 15 ottobre 2015, superando una limitazion­e che impediva di coprire i posti vuoti e che era finalizzat­a a rendere immediatam­ente produttiva di effetti concreti la disposizio­ne della legge Madia che voleva introdurre la assunzione dei dirigenti di tutte le pubbliche amministra­zioni, compresi regioni ed enti locali, esclusivam­ente sulla base di corsi/concorsi o di concorsi nazionali.

Ma sulla concreta possibilit­à per i Comuni di dar corso ad assunzioni a tempo indetermin­ato di dirigenti pesano i dubbi

RIMANDI INCERTI C’è chi considera superato lo stop previsto nel 2015 con la decadenza del decreto sui vertici amministra­tivi ma manca il via libera ufficiale

sulla quantità di capacità assunziona­li che possono essere destinate a queste finalità. In particolar­e, si deve chiarire se gli oneri per queste assunzioni sono compresi nel tetto delle disposizio­ni dettate per il reclutamen­to del personale, cioè il 25% dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente o il 75% per i Comuni con popolazion­e inferiore a 10mila abitanti e un numero ridotto di dipendenti in servizio rispetto alla popolazion­e residente. Oppure se occorra distinguer­e le capacità assunziona­li destinate al reclutamen­to a tempo indetermin­ato dei dipendenti da quelle da riservare alle assunzioni dei dirigenti. Una lacuna che, nell’esame dello schema di decreto, andrebbe colmata.

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