Dirigenti, assunzioni verso la riapertura
pCon l’entrata in vigore della riforma del Testo unico delle leggi sul lavoro pubblico viene abrogato il vincolo dell’indisponibilità dei posti dirigenziali non coperti al 15 ottobre 2015. Le disposizioni transitorie prevedono infatti espressamente l’abrogazione del comma 219 della legge 208/2015. Va ricordato che questa disposizione aveva imposto alle pubbliche amministrazioni il divieto di coprire i posti dirigenziali che non erano coperti al momento della presentazione al Parlamento della proposta di legge di stabilità 2016. La durata del divieto era fissata direttamente dalla stessa disposizione non fino a una data certa, ma all’entrata in vigore dei decreti attuativi della legge 124/2015 in tema di dirigenza pubblica, di riforma delle amministrazioni statali e di riforma del testo unico sul pubblico impiego.
Dopo una serie di dubbi iniziali, la disposizione era stata ritenuta applicabile anche a regioni ed enti locali, mentre si sono manifestati contrasti non ancora superati tra alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti (segnatamente Puglia e Veneto) e la Conferenza Unificata sugli ambiti di applicazione. In particolare, sull’esclusione o meno dal vincolo dei posti dirigenziali coperti a tempo determinato nei Comuni attraverso il ricorso all’articolo 110 del decreto legislativo 267/2000, oltre che sull’esclusione dei posti per i quali era stata prevista l’attivazione in sede di programmazione del fabbisogno del personale e per quelli necessari per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei municipi. Con questa disposizione saranno del tutto superati i dubbi, dal momento che non manca chi ritiene già decaduti i vincoli alla luce della mancata emanazione del decreto di riforma della dirigenza del- le pubbliche amministrazioni: a mancare, sul punto, è invece un’indicazione ufficiale.
Al momento dell’entrata in vigore del provvedimento, i Comuni potranno coprire i posti dirigenziali che non erano coperti alla data del 15 ottobre 2015, superando una limitazione che impediva di coprire i posti vuoti e che era finalizzata a rendere immediatamente produttiva di effetti concreti la disposizione della legge Madia che voleva introdurre la assunzione dei dirigenti di tutte le pubbliche amministrazioni, compresi regioni ed enti locali, esclusivamente sulla base di corsi/concorsi o di concorsi nazionali.
Ma sulla concreta possibilità per i Comuni di dar corso ad assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti pesano i dubbi
RIMANDI INCERTI C’è chi considera superato lo stop previsto nel 2015 con la decadenza del decreto sui vertici amministrativi ma manca il via libera ufficiale
sulla quantità di capacità assunzionali che possono essere destinate a queste finalità. In particolare, si deve chiarire se gli oneri per queste assunzioni sono compresi nel tetto delle disposizioni dettate per il reclutamento del personale, cioè il 25% dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente o il 75% per i Comuni con popolazione inferiore a 10mila abitanti e un numero ridotto di dipendenti in servizio rispetto alla popolazione residente. Oppure se occorra distinguere le capacità assunzionali destinate al reclutamento a tempo indeterminato dei dipendenti da quelle da riservare alle assunzioni dei dirigenti. Una lacuna che, nell’esame dello schema di decreto, andrebbe colmata.