Il Sole 24 Ore

La gestione dei residui modifica Dup e preventivo

- Anna Guiducci Patrizia Ruffini

pObblighi di coerenza fra gli atti di programmaz­ione dell’ente locale più complessi da garantire se il riaccertam­ento ordinario è approvato dopo il deposito ai consiglier­i del bilancio di previsione 2017/19 e prima del suo definitivo varo in consiglio. La sovrapposi­zione delle scadenze per l’approvazio­ne del documento programmat­orio (fissata al 31 marzo) e per l’adozione della delibera di riaccertam­ento ordinario dei residui ai fini del rendiconto 2016 in questa ipotesi impone la necessità di adeguare lo schema di bilancio consegnato ai consiglier­i con le variazioni apportate allo strumento in corso di gestione. Ma andiamo con ordine.

L’articolo 228, comma 3 del Tuel stabilisce l’obbligo per l’ente locale, prima dell’inseriment­o nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, di provvedere all’operazione di riaccertam­ento, consistent­e nella revisione delle loro ragioni del mantenimen­to in tutto o in parte e della corretta imputazion­e in bilancio. Il riaccertam­ento va approvato dalla giunta con un unico atto deliberati­vo, dopo la preventiva espression­e di parere da parte dell’organo di revisione.

In base ai nuovi principi contabili, le operazioni di chiusura dei residui determinan­o, per effetto delle reimputazi­oni di voci attive e passive, variazioni sulle annualità 2017 (e anni successivi). Queste variazioni al bilancio provvisori­o in corso di gestione devono essere recepite anche dallo schema depositato in consiglio.

Il tema trova riferiment­o normativo al paragrafo 4.2 del principio di programmaz­ione all’Allegato 4/1 al Dlgs 118/2011, secondo il quale, in occasione del riaccertam­ento ordinario dei residui, la giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazio­ne unitamente al Documento unico di programmaz­ione e al bilancio provvisori­o in corso di gestione. Trattandos­i di atto gestionale, la giunta, con la delibera di riaccertam­ento ordinario dei residui (o con atto separato), modifica anche l o schema di bilancio depositato ai consiglier­i e il Dup. Non si riaprono quindi i termini per il deposito dei documenti ai consiglier­i. Poiché le variazioni apportate all’esercizio in corso (ed eventualme­nte al triennio) possono modificare gli equilibri finanziari e l’assetto dei vincoli di finanza pubblica, i revisori dei conti saranno tenuti a esprimere un nuovo parere di congruità e attendibil­ità sul Dup e sul bilancio di previsione.

La flessibili­tà gestionale introdotta dai nuovi principi contabili dovrebbe trovare compiuta disciplina all’interno del regolament­o di contabilit­à, al quale è demandata la migliore definizion­e dei tempi e delle procedure per la presentazi­one di emendament­i dalla giunta (oltre che dal consiglio) agli schemi di bilancio. In base all’articolo 227, comma 6- quater, contestual­mente all’approvazio­ne del rendiconto, la giunta poi adegua, se necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardant­i il fondo pluriennal­e vincolato alle risultanze del rendiconto.

Se il bilancio di previsione 2017/19 è invece già approvato dal consiglio alla data del riaccertam­ento ordinario dei residui, la giunta effettua le variazioni, senza necessità di ulteriori adempiment­i. In questa ipotesi, a seguito del riaccertam­ento, occorre effettuare le variazioni degli stanziamen­ti di cassa. Le variazioni di bilancio sono trasmesse al tesoriere attraverso i prospetti pubblicati sul sito Arconet. I prospetti sono distinti a seconda che si tratti di variazione al bilancio approvato oppure al bilancio in esercizio provvisori­o. In quest’ultimo caso è necessario trasmetter­e al tesoriere anche l’elenco definitivo dei residui iniziali.

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