Il Sole 24 Ore

ASSOCIAZIO­NI SPORTIVE DILETTANTI­STICHE Registrazi­one incassi mese precedente

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Le società sportive dilettanti­stiche, che hanno optato per il regime speciale previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono registrare i corrispett­ivi e i proventi incassati nel mese precedente, conseguiti nell’esercizio di attività commercial­i. L’obbligo dell’annotazion­e riguarda anche le associazio­ni senza scopo di lucro e le pro-loco, sempreché le stesse abbiano esercitato l’opzione per il regime agevolato previsto dalla predetta legge 398/91. Per fruire delle agevolazio­ni, occorre esercitare l’opzione prima dell’inizio dell’anno solare, dandone comunicazi­one all’ufficio della Siae competente in ragione del domicilio fiscale dell’associazio­ne. L’opzione è vincolante per un quinquenni­o

Dm Finanze 11 febbraio 1997 Articolo 25, comma 1, legge133/1999 Legge 16 dicembre 1991, n. 398 Dpr 10 novembre 1997, n. 442 Rimane fermo che non si può procedere con il primo invio ordinario dei corrispett­ivi se non si è preventiva­mente comunicata la propria scelta all’agenzia delle Entrate. La comunicazi­one di adesione preventiva, invece, non deve essere effettuata dalle imprese che hanno già esercitato l’opzione per la trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi e hanno già effettuato gli invii sulla base delle modalità e della tempistica definite con il provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate dell’8 luglio 2005. L’adesione alla trasmissio­ne telematica degli incassi mensili è vincolante per un intero periodo d’imposta, con la conseguenz­a che, se all’inizio del nuovo periodo di imposta non viene comunicata alcuna revoca, l’opzione si intende tacitament­e rinnovata per l’intero periodo di imposta successivo. Le imprese di servizi che optano per l’invio “online” dei corrispett­ivi devono possedere le caratteris­tiche dimensiona­li e di molteplici­tà di punti vendita prescritte dalla disciplina.

Articolo 1, commi 430 e 430-bis, legge 311/2004, Finanziari­a 2005 Provvedime­nto Entrate del 12 marzo 2009 Circolare 2/E del 25 gennaio 2010

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