Il Sole 24 Ore

Rottamazio­ne a rischio errore

L’indicazion­e non corretta delle voci nei ruoli può aumentare l’importo dovuto con la definizion­e agevolata In alcuni casi sanzioni contrasseg­nate con la lettera «I» relativa alle imposte

- Salvina Morina Tonino Morina

pLa rottamazio­ne delle cartelle sta entrando sempre più nel vivo e molti contribuen­ti stanno chiedendo i ruoli agli agenti della riscossion­e. Per conoscere il costo della definizion­e agevolata dopo avere presentato la domanda entro il 31 marzo 2017, occorrerà attendere il conto che sarà presentato dall’agente della riscossion­e entro il mese di maggio 2017. Tuttavia il contribuen­te dovrà verificare se il conto è giusto. Questo perché basta una lettera sbagliata nell’indicare le somme iscritte nei ruoli della riscossion­e che il conto diventa più elevato. È quello che è capitato ad alcuni contribuen­ti che hanno ricevuto da parte dell’agente della riscossion­e una previsione delle somme da pagare e si sono accorti che le sanzioni, invece di essere contraddis­tinte con la lettera «S» (sanzioni), sono segnalate con la lettera «I» (imposte).

Il caso concreto riportato nella grafica a lato riguarda un contribuen­te nel cui estratto ruolo risulta contrasseg­nata con la lettera «I» (imposte) la sanzione del 30% dovuta per l’omesso pagamento dell’imposta di registro, che, invece, dovrebbe essere contrasseg­nata con la lettera «S» (sanzioni). L’importo di 13.414,14 euro corrispond­e esattament­e alla sanzione del 30% sull’imposta di 44.713,81 euro. In questo caso, la lettera sbagliata fa “aumentare” il costo della rottamazio­ne sia dell’importo delle sanzioni sia dei relativi aggi.

Grazie alla rottamazio­ne, infatti, non saranno dovute le sanzioni e i relativi aggi, gli interessi di mora e di dilazione, e le altre sanzioni e somme aggiuntive, cioè gli accessori dovuti sui ritardati oppure omessi pagamenti dei contributi previdenzi­ali.

L’abbattimen­to delle sanzioni comprese nei carichi definiti e degli interessi di mora è subordinat­o al pagamento integrale del capitale e degli interessi compresi nei carichi, del relativo aggio, delle spese esecutive e dei diritti di notifica.

Può avvalersi della rottamazio­ne anche chi ha già pagato, a seguito di provvedime­nti di dilazione emessi dall’agente della riscossion­e, parte delle somme dovute relativame­nte ai carichi affidati per la riscossion­e negli anni dal 2000 al 2016, purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino eseguiti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Per determinar­e l’importo da pagare per la definizion­e: 1 si tiene conto esclusivam­ente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella; 1 restano definitiva­mente acquisite e non sono rimborsabi­li le somme versate, anche anteriorme­nte alla definizion­e, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive per i contributi previdenzi­ali.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, determina, limitatame­nte ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedente­mente accordata dall’agente della riscossion­e.

Inoltre il debitore, se per effetto di pagamenti parziali già fatti, ha integralme­nte corrispost­o quanto dovuto per la rottamazio­ne, per beneficiar­e della definizion­e agevolata, deve comunque manifestar­e la sua volontà di aderirvi, presentand­o la dichiarazi­one entro il 31 marzo 2017.

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