Bonus R&S per i costi esterni anche se non c’è un contratto
pSemaforo verde del Fisco all’ipotesi di includere fra gli investimenti agevolabili con il bonus ricerca e sviluppo anche le consulenze e, in genere, i costi per le prestazioni esternalizzate prive di contratti ad hoc. Unico requisito, l’interconnessione con l’attività di ricerca svolta. A chiarirlo è la risoluzione 21/E/2017, che si è soffermata sulle spese per la realizzazione di un prototipo.
La legge di bilancio (legge 232/2016) ha modificato sostanzialmente il bonus. Tuttavia, nella versione precedente, alle imprese era riconosciuto un credito d’imposta nella misura del: 1 25% delle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali; 1 50% per i costi inerenti il per- sonale qualificato e per i contratti di ricerca con terzi extra muros, ossia in forza di contratti con università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start up innovative.
In particolare, nell’istanza di interpello, l’impresa richiedente chiarisce di essersi impegnata nello sviluppo e nella realizzazione di un prototipo dimostrativo, da utilizzarsi per la fase sperimentale della ricerca. In tale ambito, la stessa è stata supportata, seppure in assenza di uno specifico contratto, da terzi soggetti nella fase di costruzione del prototipo. Grazie a tale supporto, si è prima ottenuta la componentistica, che successivamente si è assemblata nel prototipo. La componentistica constava essenzialmente in prodotti unici e originali, non presenti sul mercato, e da altri che, sebbene già presenti sul mercato, sono stati modificati in funzione del loro utilizzo nell’applicazione, con questo atteggiandosi quali pezzi originali costituenti un unico prodotto.
Fatta questa premessa, l’istante ha chiesto di conoscere se l’attività di progettazione e costruzione della componentistica fosse di per se stessa agevolabile.
Dovendosi esprimere su questioni che, di fatto, esulano dalla competenza specifica dell’agenzia delle Entrate, questa si è servita della consulenza del ministero dello Sviluppo economico. Quest’ultimo, esaminate le istanze, ha preliminarmente concluso che l’investimento realizzato, e i corrispondenti costi sostenuti, deve ritenersi agevolabile quale attività di «sviluppo sperimentale».
Con riferimento ai costi di realizzazione del prototipo, il Mise ha chiarito che gli stessi sono riconducibili alla ricerca extra muros per la parte relativa alla rea- lizzazione di componenti nuovi. Viceversa, nel caso dei costi sostenuti per le competenze tecniche e le privative industriali, anche acquisite da fonti esterne, adattate alle esigenze del progetto, gli stessi sono riconducibili alle competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.
In relazione alla corretta imputazione temporale degli investimenti realizzati, il documento di prassi del Fisco ha chiarito che i relativi costi si intendono sostenuti alla data di ultimazione della prestazione o, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente.
La circostanza, infine, che i costi sostenuti mancassero di un’opportuna documentazione contrattuale, richiede necessariamente che l’istante supporti gli stessi attraverso altri documenti. Fra questi - spiega la risoluzione 21/E/2017 - sono ammissibili anche le proposte e/o gli ordini di acquisto e relative fatture.