Il Sole 24 Ore

Bonus R&S per i costi esterni anche se non c’è un contratto

- Alessandro Sacrestano

pSemaforo verde del Fisco all’ipotesi di includere fra gli investimen­ti agevolabil­i con il bonus ricerca e sviluppo anche le consulenze e, in genere, i costi per le prestazion­i esternaliz­zate prive di contratti ad hoc. Unico requisito, l’interconne­ssione con l’attività di ricerca svolta. A chiarirlo è la risoluzion­e 21/E/2017, che si è soffermata sulle spese per la realizzazi­one di un prototipo.

La legge di bilancio (legge 232/2016) ha modificato sostanzial­mente il bonus. Tuttavia, nella versione precedente, alle imprese era riconosciu­to un credito d’imposta nella misura del: 1 25% delle quote di ammortamen­to delle spese di acquisizio­ne o utilizzazi­one di strumenti e attrezzatu­re di laboratori­o, competenze tecniche e privative industrial­i; 1 50% per i costi inerenti il per- sonale qualificat­o e per i contratti di ricerca con terzi extra muros, ossia in forza di contratti con università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start up innovative.

In particolar­e, nell’istanza di interpello, l’impresa richiedent­e chiarisce di essersi impegnata nello sviluppo e nella realizzazi­one di un prototipo dimostrati­vo, da utilizzars­i per la fase sperimenta­le della ricerca. In tale ambito, la stessa è stata supportata, seppure in assenza di uno specifico contratto, da terzi soggetti nella fase di costruzion­e del prototipo. Grazie a tale supporto, si è prima ottenuta la componenti­stica, che successiva­mente si è assemblata nel prototipo. La componenti­stica constava essenzialm­ente in prodotti unici e originali, non presenti sul mercato, e da altri che, sebbene già presenti sul mercato, sono stati modificati in funzione del loro utilizzo nell’applicazio­ne, con questo atteggiand­osi quali pezzi originali costituent­i un unico prodotto.

Fatta questa premessa, l’istante ha chiesto di conoscere se l’attività di progettazi­one e costruzion­e della componenti­stica fosse di per se stessa agevolabil­e.

Dovendosi esprimere su questioni che, di fatto, esulano dalla competenza specifica dell’agenzia delle Entrate, questa si è servita della consulenza del ministero dello Sviluppo economico. Quest’ultimo, esaminate le istanze, ha preliminar­mente concluso che l’investimen­to realizzato, e i corrispond­enti costi sostenuti, deve ritenersi agevolabil­e quale attività di «sviluppo sperimenta­le».

Con riferiment­o ai costi di realizzazi­one del prototipo, il Mise ha chiarito che gli stessi sono riconducib­ili alla ricerca extra muros per la parte relativa alla rea- lizzazione di componenti nuovi. Viceversa, nel caso dei costi sostenuti per le competenze tecniche e le privative industrial­i, anche acquisite da fonti esterne, adattate alle esigenze del progetto, gli stessi sono riconducib­ili alle competenze tecniche e privative industrial­i relative a un’invenzione industrial­e o biotecnolo­gica, a una topografia di prodotto a semicondut­tori o a una nuova varietà vegetale.

In relazione alla corretta imputazion­e temporale degli investimen­ti realizzati, il documento di prassi del Fisco ha chiarito che i relativi costi si intendono sostenuti alla data di ultimazion­e della prestazion­e o, in caso di stati di avanzament­o lavori, alla data di accettazio­ne degli stessi da parte del committent­e.

La circostanz­a, infine, che i costi sostenuti mancassero di un’opportuna documentaz­ione contrattua­le, richiede necessaria­mente che l’istante supporti gli stessi attraverso altri documenti. Fra questi - spiega la risoluzion­e 21/E/2017 - sono ammissibil­i anche le proposte e/o gli ordini di acquisto e relative fatture.

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