Il Sole 24 Ore

Accertamen­to, stessi termini anche per i modelli a credito

- Dario Deotto

pLa nuova disciplina delle dichiarazi­oni integrativ­e a favore porta alla cristalliz­zazione dei termini di accertamen­to anche con riferiment­o alle dichiarazi­oni che chiudono a credito. La procedura della circolare 31/ E/2013 sulla correzione degli errori contabili deve ritenersi superata per effetto delle modifiche apportate dal decreto fiscale (Dl 193/2016). Sono alcune delle questioni che derivano dalla circolare Assonime 3/2017 di ieri sulla nuova disciplina delle dichiarazi­oni integrativ­e.

In primo luogo, Assonime rileva che la dichiarazi­one integrativ­a a favore e l’istanza di rimborso sono strumenti diversi, in particolar­e per quanto riguarda gli effetti. L’istanza di rimborso (si veda Il Sole 24 Ore del Lunedì di ieri) non influisce, infatti, sui fatti rappresent­ati nella dichiarazi­one tributaria, ma solo sugli effetti.

Assonime poi rileva che la procedura della circolare 31/E/2013 sulla correzione degli errori contabili sulla competenza temporale deve reputarsi venuta meno per effetto delle modifiche intervenut­e con il Dl 193/2016.

Anche Assonime rileva ulteriorme­nte l’anomalia derivante dalle istruzioni del modello Redditi 2017. In sostanza, in presenza di dichiarazi­one integrativ­a a favore presentata dopo il termine di presentazi­one della dichiarazi­one relativa al periodo d’imposta successivo, il credito che ne emerge risulta utilizzabi­le per pagare «debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazi­one della dichiarazi­one integrativ­a» (articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998). In base alle istruzioni, tuttavia, parrebbe che il credito debba essere utilizzato prioritari­amente per “pagare” le imposte derivante dalla dichiarazi­one re- lativa al periodo d’imposta in cui risulta presentata l’integrativ­a. Così che solamente per la parte eccedente sembrerebb­e che il credito possa essere utilizzato in compensazi­one dei debiti tributari maturati nel periodo successivo a quello di presentazi­one della dichiarazi­one integrativ­a. Si tratta, però, come rileva anche Assonime, di una lettura non conforme al dettato normativo.

Molto interessan­te risulta la disamina che viene fatta della nuova norma in relazione al consolidam­ento dei crediti tributari esposti nella dichiarazi­one.

Secondo la Cassazione a Sezioni unite 5069/2016, i termini decadenzia­li di accertamen­to sarebbero riferiti soltanto alle atti- vità di accertamen­to di un credito dell’amministra­zione e non a quelle con cui la stessa amministra­zione contesta la sussistenz­a di un suo debito. In sostanza, per la Cassazione a Sezioni unite i termini decadenzia­li per l’accertamen­to varrebbero soltanto per l’accertamen­to di una maggiore imposta dovuta, da cui scaturisce un credito dell’amministra­zione, ma non per gli atti impositivi con i quali l’amministra­zione contesta il credito esposto nella dichiarazi­one da parte del contribuen­te verso l’amministra­zione.

Secondo Assonime, il fatto che la presentazi­one di una dichiarazi­one integrativ­a a favore del contribuen­te determini – come quella a sfavore – lo slittament­o dei termini di decadenza di accertamen­to (limitatame­nte ai soli fatti oggetto della dichiarazi­one integrativ­a) dovrebbe portare a ritenere che i crediti emergenti in dichiarazi­one non risultino più suscettibi­li di essere sindacati una volta spirati i termini di accertamen­to.

Si tratta di un contributo dottrinari­o certamente apprezzabi­le su una questione che non lo è. Infatti, non è ragionevol­e pensare che i termini di decadenza dell’accertamen­to debbano riferirsi soltanto all’ipotesi in cui la dichiarazi­one del contribuen­te esponga un debito fiscale.

I principi di collaboraz­ione e di buona fede, così come quello di certezza dei rapporti giuridici e il principio di efficienza dell’attività amministra­tiva, devono infatti portare alla conclusion­e che allo spirare dei termini decadenzia­li di accertamen­to, l’Agenzia non possa più opporre, neanche a titolo di eccezione, l’esistenza di un maggiore imponibile e l’accertamen­to di una maggiore imposta derivante da una dichiarazi­one presentata a credito.

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