Il Sole 24 Ore

Da oggi Daspo antispacci­atori

In vigore il decreto con le misure di rafforzame­nto della tutela di locali pubblici, stazioni e aeroporti Chi sporca immobili o trasporti potrà essere obbligato a ripulire

- Giovanni Negri

pRafforzam­ento dei poteri dei sindaci in materia di sicurezza urbana con estensione della possibilit­à di emanare ordinanze. Misure a carico di chi impedisce l’accesso a stazioni e aeroporti, ma anche musei e parchi archeologi­ci. Daspo cittadino per bloccare l’attività di spaccio nei locali pubblici. È in vigore da oggi il decreto legge n. 14 del 20 febbraio dopo la pubblicazi­one sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 42. Provvedime­nto che va a costituire, con l’altro decreto legge andato in «Gazzetta» la scorsa settimana, ma operativo sul fronte dei rifugiati solo da agosto, un dittico di interventi urgenti dei ministeri della Giustizia e dell’Interno.

Nel dettaglio, nei 18 articoli del decreto legge, trova posto un pacchetto di misure di tutela di l uoghi particolar­i (stazioni, anche di autobus locali, porti, aeroporti, musei località archeologi­che) nei confronti di chi intende impedirne l’accesso. Scatterà una tenaglia, i cui estremi sono individuat­i in una sanzione amministra­tiva da 100 a 300 euro e nell’allontana- mento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Competente a infliggere i provvedime­nti è il sindaco, mentre i proventi andranno a finanziare iniziative di migliorame­nto del decoro urbano.

Se le condotte però continuano e ne può derivare un pericolo per la sicurezza, allora a scendere in campo sarà il questore che disporrà il divieto di accesso per un periodo non superiore a 6 mesi (dovrà però individuar­e modalità compatibil­i con le esigenze di salute e lavoro della persona destinatar­ia dell’atto). Il divieto però, quanto a durata, potrà essere esteso da un minimo di 6 mesi a un massimo di 2 anni quando chi nè è oggetto è già stato condannato in via definitiva o anche solo in appello per reati contro la persona o il patrimonio. Per questi ultimi reati poi, la sospension­e condiziona­le della pena può essere subordinat­a al divieto di frequentaz­ione di determinat­i luoghi.

Una sorta di cintura di sicurezza che potrà riguardare anche bar, ristoranti birrerie, locali aperti al pubblico: rispetto a questi luoghi infatti può essere disposto dal questore un divieto di accesso che colpirà le persone condannate nel corso degli ultimi 3 anni per la vendita di sostanze stupefacen­ti per fatti commessi all’interno o nelle vicinanze di locali pubblici. La misura dovrà essere compresa tra 1 e 5 anni e comunque il questore potrà anche prevedere l’obbligo di presentars­i almeno 2 volte a settimana presso gli uffici di pubblica sicurezza oppure negli orari di apertura delle scuole. Per la violazione dei divieti è stabilita una sanzione pecuniaria da 10mila a 40mila euro. Foglio di via obbligator­io e avviso orale, misure di prevenzion­e previste dal Codice antimafia (estesa anche la possibilit­à di ricorso al braccialet­to elettronic­o nel caso di sorveglian­za speciale), potranno essere applicate anche a chi trasgredis­ce i divieti di frequentaz­ione dei luoghi previsti dal decreto.

Per chi sporca immobili o mezzi di trasporto, la condanna per imbrattame­nto (articolo 639 del Codice penale) potrà portare con sè anche l’obbligo di ripristino e ripulitura oppure il vincolo a sostenerne le spese.

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