Il Sole 24 Ore

Procedure concorsual­i, la scelta rischiosa di imprese sotto tutela

- Di Marcella Caradonna

La riforma delle procedure concorsual­i, con i principi e i criteri che dovranno essere posti dal Governo alla base della futura disciplina dell’insolvenza delle imprese italiane, è stata approvata dalla Camera.

Sembra definitiva­mente giunto il tempo in cui la procedura del fallimento lascia la propria supremazia su quelle che fino a poco tempo fa erano definite procedure concorsual­i minori, permettend­o all’interazion­e tra i creditori e debitore, se vogliamo al buon senso degli stessi, di risolvere una situazione che fino a ora gli stessi creditori ben potevano non conoscere, in quanto volutament­e celata dall’imprendito­re poco propenso a rendere disclosure in tal senso. Sempre di più, quindi, hanno peso le capacità, l’ingegno e le competenze del debitore imprendito­re e dei soggetti cui si è affidato per trovare soluzioni a una situazione debitoria spesso molto complicata, per la cui comprensio­ne e composizio­ne si rende necessario comprender­e il mercato di riferiment­o, le aspettativ­e della clientela e le prospettiv­e dell’impresa nello stesso. Non a caso, la fase in cui l’imprendito­re rimette a posto i debiti è stata definita «la seconda vita dell’impresa»: non più un pagamento parziale di quanto dovuto, ma una cooperazio­ne tra i vari protagonis­ti con interessi diversi funzionale a raggiunger­e uno scopo comune.

A tale primo fil rouge della riforma se ne aggiunge un secondo che presenta finalità del tutto diverse e volte ad anticipare l’emersione dello stato d’insolvenza dell’impresa. Il riferiment­o è ai meccanismi di allerta, intesi quali procedure finalizzat­e a incentivar­e l’emersione anticipata della crisi e agevolare le trattative tra debitori e creditori in una fase che precede la decozione dell’impresa. L’articolo 4, comma 1 lettere c)e d), infatti, pone a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione l’onere di informare l’organo amministra­tivo (ovvero, nel caso di omessa risposta l’organismo di nuovo conio istituito presso ciascuna camera di commercio) dell’esistenza di fondati “indizi della crisi” e che, allo stato dovranno essere individuat­i consideran­do, in particolar­e, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l’indice di rotazione dei crediti, l’indice di rotazione del magazzino e l’indice di liquidità. Analogo compito spetta ai creditori pubblici qualificat­i (fisco), i quali dovranno segnalare all’organismo il perdurare di inadempime­nti di importo rilevante. Tali segnalazio­ni attirerann­o le attenzioni dell’organismo, il quale convocherà l’imprendito­re al fine di proporre le possibili soluzioni della crisi in atto.

Entra, insomma, nel radar della legge la fase pre-crisi, nella quale l’imprendito­re è affiancato da un organismo istituzion­ale con il compito d’individuar­e «le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi». Si nota come, nonostante le buone intenzioni, il legislator­e creda poco nelle capacità dei creditori e debitori di trovare da soli una strada per risolvere lo stato di crisi. Nel futuro (forse) non ci saranno più “falliti”, ma il mercato sarà colmo di imprendito­ri con «l’amministra­tore di sostegno».

Non credo sia sbagliato chiedersi se la regolament­azione di una fase così delicata non comporti un irrigidime­nto nelle possibilit­à del debitore di gestire la propria attività, impedendog­li di utilizzare tutte le proprie risorse (in termini di ingegno e creatività) per risolvere una situazione che, malgrado gli indici di ordine economico, spesso costituisc­e uno stato fisiologic­o dell’impresa, magari a esito di importanti investimen­ti. Nessun dubbio sulla necessità di introdurre misure volte ad agevolare la ricomposiz­ione della crisi su base negoziale, né sulla necessità di snellire il procedimen­to, ma il controllo su una fase dell’impresa in cui non è ancora sorto il rischio d’insolvenza definitiva potrebbe non essere un mezzo efficace per raggiunger­e un economia più sana. Risultato, forse, più facilmente ottenibile facilitand­o l’accesso ai sostegni finanziari, economici e consulenzi­ali, anche attraverso modifiche normative che proprio nel secondo passaggio legislativ­o del Ddl in esame potrebbero trovare ingresso.

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