Il falso pesa solo se usato in dichiarazione
No alla sospensione per il commercialista accusato di concorso in evasione
pRevocata la misura della sospensione dall’esercizio della professione per il commercialista accusato di concorso evasione fiscale, se i documenti che attestano operazioni fittizie sono stati formati dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi della società cliente dell’indagato.
La Cassazione (sentenza 7941) accoglie il ricorso del professionista contro uno stop di due mesi. Il meccanismo incriminato, secondo l’accusa, consisteva nella predisposizione, da parte di complici dei clienti della società, di documenti che attestavano l’esecuzione di prestazi0ni conladatadei compensi differitanel tempo. Al ricorrente era stata contestata la violazione degli articoli 2 e 8 del Dlgs 74/2000: dichiarazione fraudolenta con l’uso di fatture per operazioni inesistenti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.
La Cassazione annulla con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva parzialmente respinto la domanda di revoca della misura interdittiva. La violazione dell’articolo 2 presuppone - spiegano i giudici - che l’agente per evadere le imposte indichi nella dichiarazione annuale elementi passivi fittizi, avvalendosi di documenti relativi a operazioni inesistenti. Il legislatore con l’utilizzo della parola «avvalendosi» ha espressamente previsto che la falsità del contenuto della dichiarazione sia documentalmente sostenuta dall’”avvalimento”, di note contabili, fatture o simili, che attestano l’esistenza di costi deducibili in realtà insussistenti. Perché si configuri il reato è dunque necessario che il dichiarante si avvalga effettivamente della falsa documentazione. Il reato è infatti integrato dalla registrazione in contabilità delle fatture false, dalla loro conservazione ai fini di prova o dall’inserimento nella dichiarazione degli elementi fittizi: condotte tutte congiuntamente necessarie per la punibilità. Di conseguenza perché ci sia il reato, è necessario «che la documentazione fiscale falsa preesista, quanto meno, alla presentazione della dichiarazione fraudolentemente formata».
Se si ammettesse, come fa il tribunale del riesame, che la documentazione relativa a operazioni fittizie possa intervenire anche in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione, si assisterebbe al singolare fenomeno dei un reato, già perfetto, pur mancando uno degli elementi essenziali per la sua realizzazione. Lo stesso ragionamento - conclude la Cassazione - va fatto riguardo alla contestazione dell’articolo 8: la documentazione è stata formata dopo la presentazione della dichiarazione tributaria in cui i costi sarebbero stati portati in deduzione. Questo - precisa la Suprema corte - a prescindere dalla difficoltà di contestare gli illeciti previsti dai due articoli, ad un soggetto, che non ha realizzato di sua mano le condotte finite nel mirino dei giudici.
LA CRONOLOGIA Perché si sia verificato il reato è necessario che i documenti alterati siano stati predisposti prima della presentazione della denuncia dei redditi