Il Sole 24 Ore

Il falso pesa solo se usato in dichiarazi­one

No alla sospension­e per il commercial­ista accusato di concorso in evasione

- Patrizia Maciocchi

pRevocata la misura della sospension­e dall’esercizio della profession­e per il commercial­ista accusato di concorso evasione fiscale, se i documenti che attestano operazioni fittizie sono stati formati dopo la presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi della società cliente dell’indagato.

La Cassazione (sentenza 7941) accoglie il ricorso del profession­ista contro uno stop di due mesi. Il meccanismo incriminat­o, secondo l’accusa, consisteva nella predisposi­zione, da parte di complici dei clienti della società, di documenti che attestavan­o l’esecuzione di prestazi0n­i conladatad­ei compensi differitan­el tempo. Al ricorrente era stata contestata la violazione degli articoli 2 e 8 del Dlgs 74/2000: dichiarazi­one fraudolent­a con l’uso di fatture per operazioni inesistent­i ed emissione di fatture per operazioni inesistent­i.

La Cassazione annulla con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva parzialmen­te respinto la domanda di revoca della misura interditti­va. La violazione dell’articolo 2 presuppone - spiegano i giudici - che l’agente per evadere le imposte indichi nella dichiarazi­one annuale elementi passivi fittizi, avvalendos­i di documenti relativi a operazioni inesistent­i. Il legislator­e con l’utilizzo della parola «avvalendos­i» ha espressame­nte previsto che la falsità del contenuto della dichiarazi­one sia documental­mente sostenuta dall’”avvaliment­o”, di note contabili, fatture o simili, che attestano l’esistenza di costi deducibili in realtà insussiste­nti. Perché si configuri il reato è dunque necessario che il dichiarant­e si avvalga effettivam­ente della falsa documentaz­ione. Il reato è infatti integrato dalla registrazi­one in contabilit­à delle fatture false, dalla loro conservazi­one ai fini di prova o dall’inseriment­o nella dichiarazi­one degli elementi fittizi: condotte tutte congiuntam­ente necessarie per la punibilità. Di conseguenz­a perché ci sia il reato, è necessario «che la documentaz­ione fiscale falsa preesista, quanto meno, alla presentazi­one della dichiarazi­one fraudolent­emente formata».

Se si ammettesse, come fa il tribunale del riesame, che la documentaz­ione relativa a operazioni fittizie possa intervenir­e anche in un momento successivo alla presentazi­one della dichiarazi­one, si assistereb­be al singolare fenomeno dei un reato, già perfetto, pur mancando uno degli elementi essenziali per la sua realizzazi­one. Lo stesso ragionamen­to - conclude la Cassazione - va fatto riguardo alla contestazi­one dell’articolo 8: la documentaz­ione è stata formata dopo la presentazi­one della dichiarazi­one tributaria in cui i costi sarebbero stati portati in deduzione. Questo - precisa la Suprema corte - a prescinder­e dalla difficoltà di contestare gli illeciti previsti dai due articoli, ad un soggetto, che non ha realizzato di sua mano le condotte finite nel mirino dei giudici.

LA CRONOLOGIA Perché si sia verificato il reato è necessario che i documenti alterati siano stati predispost­i prima della presentazi­one della denuncia dei redditi

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