Il Sole 24 Ore

Tra soletta e travi lo spazio non è comune

Quando il piano di sopra «occupa» il controsoff­itto di quello sottostant­e deve r isarcire il danno e il valore diminuito

- Augusto Cirla

Lo spazio tra le travi e la soletta non è comune : il proprietar­io di un’unità immobiliar­e non può occupare con propri manufatti la parte sottostant­e la sua soletta e invadere lo spazio vuoto esistente tra questa e le travi lignee che la sorreggono. Questo spazio infatti non fa parte integrante del solaio e dunque non è in comunione tra i due appartamen­ti, l’uno sovrastant­e all’altro.

Così hanno deciso i giudici supremi della Cassazione con la sentenza n. 3893 pubblicata il 14 febbraio, stabilendo che detto spazio è una volumetria che può essere utilizzata solo da parte del proprietar­io del piano sottostant­e: così come il pavimento che si poggia sul solaio appartiene esclusivam­ente al proprietar­io dell’abitazione sovrastant­e, che lo può utilizzare come meglio crede, il volume invece esistente tra le travi e la soletta è parte del soffitto dell’unità sottostant­e e può dunque essere liberament­e utilizzato dal proprietar­io di questa.

Era successo che a seguito di importanti lavori di ristruttur­azione eseguiti in un appartamen­to, consistiti anche nella sostituzio­ne dell’esistente solaio in legno con altro in latero-cemento, si era abbassato il livello del soffitto del locale sottostant­e. Il che aveva comportato l’invasione degli spazi vuoti tra l’originario solaio e le travi a vista su cui questo gravava.

S u tale presuppost­o i giudici di primo e secondo grado, pur riconoscen­do l’avvenuto abbassamen­to della soletta, avevano escluso che ciò avesse comportato una diminuzion­e della volumetria del locale sottostant­e in quanto il nuovo solaio aveva occupato il solo comune spazio tra le travi lignee e lo spazio vuoto tra una trave e l’altra.

Di diverso avviso la Cassazione, che ha affermato che la comu- nione della soletta tra le due unità immobiliar­i, mentre si estende alle travi aventi la funzione di sostegno e che fanno parte della struttura portante del solaio, non va invece ad interessar­e lo spazio ricompreso tra queste ed il solaio stesso, che resta pertanto nella piena disponibil­ità del piano sottostant­e. Alla riduzione della volumetria del locale corrispond­e naturalmen­te il diritto del suo proprietar­io di vedersi risarcito il danno, anche in relazione alla riduzione del valore del locale.

La questione risolta dalla Suprema Corte è di frequente ricorrenza nei casi in cui, nel procede- re alla ristruttur­azione delle cosiddette “abitazioni di ringhiera”, si ricavano all’interno di esse i servizi igienici dapprima esistenti solo in comune con altre abitazioni. Il minimo spessore delle solette in legno non lascia spazio alla posa di tubature, talché queste vengono spesso posizionat­e nell’intercaped­ine che si crea tra la soletta e la controsoff­ittatura che il proprietar­io della sottostant­e unità ha ben fissato sulle travi portanti. I problemi sorgono quando si decide di portare a vista la travatura che caratteriz­za il soffitto ed ecco che riappare tutto ciò che arbitraria­mente è stato posizionat­o al di sotto della comune soletta. Da qui la decisione della Cassazione .

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy