Il Sole 24 Ore

Il comproprie­tario va chiamato in causa

- Cesare Trapuzzano

Con la sentenza n. 4193 del 16 febbraio 2017, la seconda Sezione della Cassazione civile (estensore Antonio Scarpa) ha stabilito il principio secondo cui l’azione a tutela del decoro architetto­nico dell’edificio in condominio, per effetto di opere realizzate da un condomino nella porzione di proprietà esclusiva, quando sia diretta alla riduzione in pristino di un immobile comune a più persone, richiede il litisconso­rzio necessario tra tutti i comproprie­tari dell’appartamen­to. La condanna all’abbattimen­to incide infatti sull’esistenza dell’oggetto della comproprie­tà di persone estranee al processo.

Nel caso in questione, sia in primo grado che in appello, era accolta la domanda riconvenzi­onale proposta dal condominio convenuto e disposta la condanna a rimuovere le pensiline di copertura realizzate sul terrazzo dell’appartamen­to di chi aveva avviato la causa, in quanto pregiudizi­evoli per il decoro del fabbricato e lesive del regolament­o condominia­le e dell’articolo 1122 del Codice civile. La Cassazione, su ricorso del coniuge soccombent­e, ha rilevato la violazione del contraddit­torio e l’irregolare costituzio­ne del rapporto processual­e, in quanto l’appartamen­to sul cui terrazzo erano state collocate le pensiline oggetto della statuizion­e di rimozione era di proprietà non soltanto di chi era stato condannato alla rimozione ma anche di sua moglie. La mancata citazione di uno dei «litisconso­rti necessari» costituisc­e vizio rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, compreso il giudizio di legittimit­à. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio.

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