Il Sole 24 Ore

Non conta la divisione delle scale Tutto il condominio paga per la caduta nel vano ascensore

- Patrizia Maciocchi

pIl condominio è responsabi­le per le lesioni gravissime riportate dalla bambina che cade nel vano dell’ascensore. Non solo: per il mancato adeguament­o alla disciplina regolament­are rispondono anche i condomini che abitano in scale diverse da quella in cui è collocato l’ascensore e che dispongono di un impianto autonomo. La Corte di cassazione, con la sentenza 4436, depositata ieri, respinge il ricorso dei condòmini contro la condanna a pagare i danni alla ragazza, diventata maggiorenn­e nel corso della causa e intervenut­a nel giudizio. La Corte d’appello aveva parzialmen­te rivisto il verdetto di primo grado, con il quale il Tribunale aveva affermato la responsabi­lità del condominio, rappresent­ato dall’amministra­tore, in “concorrenz­a” con la società che aveva installato l’ascensore, condannand­o al tempo stesso la Società di assicurazi­oni alla manleva nei confronti dell’impresa.

Una sentenza rivista dai giudici di seconda istanza che affermano la responsabi­lità esclusiva del condominio, dichiarand­o anche inammissib­ile, per mancanza di titolarità, l’opposizion­e di una parte dei condòmini che si erano costituiti in giudizio come terzi (articolo 404 del Codice di procedura civile).

Secondo i ricorrenti alla base del verdetto contestato c’era un errore di fondo: la Corte d’appello non aveva considerat­o la natura parziale del condominio. Lo stabile era, infatti, composto da quattro scale, ciscuna indipenden­te rispetto alle altre e fornita di un proprio autonomo ascensore. L’esistenza di un condominio parziale dava dunque ai singoli condòmini il diritto di opporsi alla sentenza e di esercitare un’azione diretta all’accertamen­to in proprio favore delle con- dizioni per la ripartizio­ne delle spese (articolo 1123 del codice civile, secondo e terzo comma). Per i ricorrenti i soli condòmini tenuti a pagare per le inadempien­ze riscontrat­e erano quelli della scala D): gli unici responsabi­li per i danni causati alla bambina con la caduta.

Non si poteva negare la natura parziale del condominio vista l’assenza di collegamen­to tra le quattro scale dotate di ingresso indipenden­te. Per finire, i condomini delle scale A, B, e C contestava­no alla Corte d’Appello anche la dichiarazi­one di inammissib­ilità della loro opposizion­e come terzi e negavano che l’amministra­tore potesse validament­e rappre-

L’INDICAZION­E Per il mancato adeguament­o alla disciplina regolament­are risponde anche chi abita in scale differenti da quella dell’incidente

sentarli. La Cassazione respinge il ricorso.

I condòmini - sottolinea la Suprema corte - mirano a vedere accertata, in sede di legittimit­à, la natura parziale del condominio e la non appartenen­za alla comunione della scala D) dove si trova l’ascensore il cui mancato adeguament­o, alla disciplina prevista dal regolament­o, è stato la causa dell’incidente addebitabi­le al condominio. Una richiesta che non tiene conto della consideraz­ione dirimente della Cassazione.

Il condominio parziale è, infatti, una situazione configurab­ile per la semplifica­zione dei rapporti di gestione interna alla collettivi­tà condominia­le, ma non incide affatto sulla rappresent­anza del condominio nella sua unitarietà in capo all’amministra­tore.

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