La perizia tecnica resta in azienda
p «Vede? Mi arrivano richieste ogni giorno». Nella mail di Claudio, ingegnere milanese, è in effetti già visibile uno dei primi effetti del piano Industria 4.0, con le prime richieste di perizie giurate in arrivo dalle aziende. Il workshop di ieri dell’Ordine degli Ingegneri di Milano con Ucimu (sala piccola ma gremita), testimonia i n effetti il grande interesse sul tema da parte della categoria, coinvolta dalla normativa nella fase decisiva della certificazione.
I cui contorni iniziano a chiarirsi, perché con le osservazio- ni in arrivo dalle associazioni di categoria sta per chiudersi il cerchio che consentirà al Mise di pubblicare e diffondere le linee guida per usufruire delle agevolazioni.
Dalla bozza in circolazione, ormai quasi definitiva, si evince ad esempio che la perizia giurata, realizzabile da ingegneri o periti iscritti ai rispettivi albi (in alternativa è ammesso l’attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato), dovrà contenere anche un’analisi tecnica, i cui contenuti sono chiariti in dettaglio (descrizione tecnica e delle caratteristiche, verifica dei prerequisiti di interconnes- sione, rappresentazione dei flussi di materiali e informazioni, modalità di interconnessione a sistema gestionale/fornitura). Documento dunque corposo, che certo per le aziende non è opportuno condividere con il mercato. A questo scopo, si chiarisce che l’analisi tecnica verrà realizzata dal professionista in maniera confidenziale e verrà custodita presso la sede dell’utilizzatore del bene iperammortizzato. Tali informazioni potranno essere rese disponibili solo su richiesta di pubblici ufficiali incaricati di verifiche fiscali o su mandato dell’autorità giudiziaria. Un altro chiarimento riguarda i tem- pi della messa i n funzione “completa” del bene. L’interconnessione (entro l’esercizio) può avvenire infatti anche in un momento successivo rispetto alla messa in funzione dell’impianto, che potrà essere collegato al sistema aziendale attraverso acquisti successivi (ma sempre entro l’esercizio in cui si vuole fruire dell’iperammortamento) di hardware e software.
Le caratteristiche indicate dalla normativa devono dunque essere assolte entro l’anno fiscale di riferimento, non contestualmente alla consegna o all’installazione del bene.