Il Sole 24 Ore

Tempi stretti per la soluzione

- B.Sa.

L’emanazione del decreto ministeria­le sulle esenzioni e sulle modalità di prestazion­e della garanzia all’estrazione dei beni dal deposito Iva riveste particolar­e importanza e urgenza perché, allo stato attuale, la quasi totalità dei depositi Iva è costituita da depositi doganali che introducon­o beni da Paesi terzi e utilizzano il deposito Iva, oltre che per gestire meglio la logistica delle proprie merci, anche per ridurre il carico finanziari­o determinat­o dal prefinanzi­amento dell’Iva, che sarebbe riscuotibi­le in dogana.

A dire il vero la mancanza del decreto e delle regole attuative crea non poche preoccupaz­ioni alle strutture che operano in regime di deposito Iva che, senza questo provvedime­nto, dovrebbero cambiare la propria procedura operativa, ma si vedrebbero sicurament­e ridurre il flusso commercial­e che con ogni probabilit­à cercherebb­e altri percorsi internazio­nali e nazionali. L’emanazione del decreto quindi, se troppo vicino alla data del 1° aprile, potrebbe creare dei danni agli operatori, anche perché oltre al regolament­o si attende un provvedime­nto attuativo dell’agenzia delle Entrate e quindi forse anche in questo caso sarebbe più opportuno uno slittament­o dei termini.

L’attuale funzioname­nto del deposito Iva prevede che le merci immesse in libera pratica da Paesi terzi vengano introdotti nel deposito con la prestazion­e di apposita garanzia ovvero con specifici esoneri per operatori certificat­i dalle autorità doganali (operatori economici autorizzat­i- Aeo) ovvero autorizzat­i in base all’articolo 90 del Dpr 43/73. Le stesse merci al momento dell’estrazione se destinate all’utilizzazi­one ovvero alla commercial­izzazione nazionale non devono pagare l’Iva, ma assolvono l’imposta con autofattur­a.

La nuova regolament­azione, introdotta dal Dl 193/2016, cambia le regole e dal 1° aprile prevede anche per queste operazioni il pagamento dell’imposta diretta all’Erario a meno che non venga emanato proprio il predetto decreto. Quindi sul piano operativo ci troviamo di fronte a due esiti possibili. Il primo, che è assolutame­nte da evitare, è che al 1° aprile non sia stato ancora emanato il regolament­o e il provvedime­nto direttoria­le dell’Agenzia. In questo caso tutti i depositi doganali che hanno introdotto beni nel deposito al momento dell’estrazione dovrebbero, tramite il gestore, versare l’imposta entro il 16 del mese successivo all’estrazione senza diritto alla compensazi­one di cui al Dlgs 241/97. Il secondo è che, come ci si auspica, tutto sia pronto per il 1° aprile; in questo caso, però, gli operatori dovranno verificare la propria posizione di affidabili­tà e dovranno rilasciare ai depositari una dichiarazi­one sostitutiv­a di atto notorio o la copia della garanzia ovvero la certificaz­ione di esonero; i depositari dovranno rivedere le proprie procedure di controllo e trasmetter­e le informazio­ni all’agenzia delle Entrate.

IL PUNTO CRITICO Necessario evitare il rischio di una penalizzaz­ione mentre si avvicina l’avvio del nuovo regime previsto per il 1° aprile

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