Il Sole 24 Ore

Con la revoca si torna al forfait

Quadro VG per gli enti controllat­i dal 1° luglio 2016 da altre società del gruppo

- Gian Paolo Tosoni

pUltimi giorni per la compilazio­ne della dichiarazi­one annuale Iva per l’anno 2016 e quindi anche per affrontare i quadri particolar­i.

Nel quadro VO incontriam­o alcune novità che riguardano il settore delle persone fisiche esercenti attività di impresa e profession­ali che nel 2016 han- no applicato il regime forfettari­o (legge 190/2014, articolo 1, commi da 54 a 89).

Il regime forfettari­o

Nel rigo VO 33 è stata introdotta la nuova casella 2 «revoca» per comunicare l’abbandono del regime contabile ordinario (ma si intende anche quello di contabilit­à semplifica­ta) che il contribuen­te forfettari­o aveva scelto dal 2015. La spiegazion­e di tale revoca la troviamo nella circolare dell’agenzia delle Entrate n. 10 del 4 aprile 2016, paragrafo 3, che richiama il Dpr 442/1997 il quale consente la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema fiscale in conseguenz­a di nuove disposizio­ni normative.

Infatti, tenuto conto delle significat­ive modifiche apporta- te al regime forfettari­o dalla legge di stabilità per il 2016, i soggetti che nel 2015 hanno rinunciato al proprio regime naturale forfettari­o per applicare quello ordinario, dal 1° gennaio 2016 hanno potuto revocare la scelta effettuata e accedere al regime forfettari­o. L’Agenzia ha ribadito che tali soggetti, qualora ne sussistano i presuppost­i, possono applicare l’imposta sostituiva del 5% sul reddito per il periodo che residua al compimento del quinquenni­o.

Inoltre, è stata modificata la grafica contenuta nel rigo VO 34; nella casella 1 deve essere comunicata l’opzione per il regime Iva e redditi ordinari, da parte dei contribuen­ti rientranti naturalmen­te nel regime forfettari­o e che hanno inteso non applicare tale regime.

Nel medesimo rigo la casella 2 accoglie la segnalazio­ne della revoca da parte dei contribuen­ti rientranti nel regime dei minimi (articolo 27 del Dl 98/2011) e che nel 2014 avevano rinunciato al loro regime naturale per entrare nel regime ordinario; dal 2016 visto che il regime forfettari­o si presentava modificato legislativ­amente e vantaggios­o hanno voluto accedere a quest’ultimo regime.

Infine, nel rigo VO 34, la casella 3 riguarda la revoca della opzione per il regime dei minimi adottata nel 2015, per entrare in quello forfettari­o, intervenut­a sempre con decorrenza dal 2016.

Si ritiene che dall’anno 2017 non sia possibile revocare eventuali opzioni per accedere nel regime forfettari­o da parte di soggetti in regime ordinario o in quello dei minimi in corso del vincolo triennale o quinquenna­le in quanto non si sono veri- ficate modifiche legislativ­e che lo giustifica­no.

I soggetti in regime forfettari­o, che non devono presentare la dichiarazi­one annuale Iva, ma che devono comunicare la revoca, presentano il quadro VO in allegato alla dichiarazi­one dei redditi.

L’Iva di gruppo

Il quadro VG è nuovo ed è stato introdotto per recepire le novità legislativ­e introdotte dalla legge 232/2016, articolo 1, comma 30 relativame­nte alle società le cui azioni o quote sono possedute prevalente­mente da altra società del gruppo a far tempo almeno dal 1° luglio 2016. Questa è una prima novità che decorre dal 2017 e cioè che il controllo deve avvenire dal semestre precedente e non più dall’inizio dell’intero periodo di imposta precedente.

Il nuovo comma 3 dell’articolo 73 del Dpr 633/1972 prevede che l’opzione per la liquidazio­ne dell’Iva di gruppo va comunicata dalla società controllan­te nella dichiarazi­one Iva presentata nell’anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Si ricorda che l’opzione per la compensazi­one dei saldi a debito/credito delle società del gruppo ha valenza annuale. In seguito a tale modifica il modello LP26 è stato superato in quanto l’opzione viene ora esercitata nella dichiarazi­one annuale Iva.

Il quadro VG si compone di due sezioni, ovvero la prima nella quale si indicano le società che aderiscono all’Iva di gruppo e la seconda in cui si indicano le società che rientrano nella catena di controllo, ma non alla compensazi­one dei saldi Iva.

ULTIMA CHIAMATA Per i soggetti ordinari o per i minimi è possibile ritenere che dal 2017 non si potrà più ritornare al forfettari­o

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