Con la revoca si torna al forfait
Quadro VG per gli enti controllati dal 1° luglio 2016 da altre società del gruppo
pUltimi giorni per la compilazione della dichiarazione annuale Iva per l’anno 2016 e quindi anche per affrontare i quadri particolari.
Nel quadro VO incontriamo alcune novità che riguardano il settore delle persone fisiche esercenti attività di impresa e professionali che nel 2016 han- no applicato il regime forfettario (legge 190/2014, articolo 1, commi da 54 a 89).
Il regime forfettario
Nel rigo VO 33 è stata introdotta la nuova casella 2 «revoca» per comunicare l’abbandono del regime contabile ordinario (ma si intende anche quello di contabilità semplificata) che il contribuente forfettario aveva scelto dal 2015. La spiegazione di tale revoca la troviamo nella circolare dell’agenzia delle Entrate n. 10 del 4 aprile 2016, paragrafo 3, che richiama il Dpr 442/1997 il quale consente la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema fiscale in conseguenza di nuove disposizioni normative.
Infatti, tenuto conto delle significative modifiche apporta- te al regime forfettario dalla legge di stabilità per il 2016, i soggetti che nel 2015 hanno rinunciato al proprio regime naturale forfettario per applicare quello ordinario, dal 1° gennaio 2016 hanno potuto revocare la scelta effettuata e accedere al regime forfettario. L’Agenzia ha ribadito che tali soggetti, qualora ne sussistano i presupposti, possono applicare l’imposta sostituiva del 5% sul reddito per il periodo che residua al compimento del quinquennio.
Inoltre, è stata modificata la grafica contenuta nel rigo VO 34; nella casella 1 deve essere comunicata l’opzione per il regime Iva e redditi ordinari, da parte dei contribuenti rientranti naturalmente nel regime forfettario e che hanno inteso non applicare tale regime.
Nel medesimo rigo la casella 2 accoglie la segnalazione della revoca da parte dei contribuenti rientranti nel regime dei minimi (articolo 27 del Dl 98/2011) e che nel 2014 avevano rinunciato al loro regime naturale per entrare nel regime ordinario; dal 2016 visto che il regime forfettario si presentava modificato legislativamente e vantaggioso hanno voluto accedere a quest’ultimo regime.
Infine, nel rigo VO 34, la casella 3 riguarda la revoca della opzione per il regime dei minimi adottata nel 2015, per entrare in quello forfettario, intervenuta sempre con decorrenza dal 2016.
Si ritiene che dall’anno 2017 non sia possibile revocare eventuali opzioni per accedere nel regime forfettario da parte di soggetti in regime ordinario o in quello dei minimi in corso del vincolo triennale o quinquennale in quanto non si sono veri- ficate modifiche legislative che lo giustificano.
I soggetti in regime forfettario, che non devono presentare la dichiarazione annuale Iva, ma che devono comunicare la revoca, presentano il quadro VO in allegato alla dichiarazione dei redditi.
L’Iva di gruppo
Il quadro VG è nuovo ed è stato introdotto per recepire le novità legislative introdotte dalla legge 232/2016, articolo 1, comma 30 relativamente alle società le cui azioni o quote sono possedute prevalentemente da altra società del gruppo a far tempo almeno dal 1° luglio 2016. Questa è una prima novità che decorre dal 2017 e cioè che il controllo deve avvenire dal semestre precedente e non più dall’inizio dell’intero periodo di imposta precedente.
Il nuovo comma 3 dell’articolo 73 del Dpr 633/1972 prevede che l’opzione per la liquidazione dell’Iva di gruppo va comunicata dalla società controllante nella dichiarazione Iva presentata nell’anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Si ricorda che l’opzione per la compensazione dei saldi a debito/credito delle società del gruppo ha valenza annuale. In seguito a tale modifica il modello LP26 è stato superato in quanto l’opzione viene ora esercitata nella dichiarazione annuale Iva.
Il quadro VG si compone di due sezioni, ovvero la prima nella quale si indicano le società che aderiscono all’Iva di gruppo e la seconda in cui si indicano le società che rientrano nella catena di controllo, ma non alla compensazione dei saldi Iva.
ULTIMA CHIAMATA Per i soggetti ordinari o per i minimi è possibile ritenere che dal 2017 non si potrà più ritornare al forfettario