Il Sole 24 Ore

Decreto ingiuntivo, Registro al 3%

- L.D.S.

pSi applica l'imposta proporzion­ale del 3% (e non quella fissa) alla registrazi­one del decreto ingiuntivo, ottenuto dal fideiussor­e, che condanna al pagamento il debitore principale, nell'ambito dell'azione di regresso di un contratto di fideiussio­ne. Questo decreto ingiuntivo, infatti, è un provvedime­nto monitorio di «condanna al pagamento di somme o valori», che è autonomo rispetto al contratto di fideiussio­ne. Sono queste le conclusion­i della risoluzion­e dell'agenzia delle Entrate 22 febbraio 2017, n. 22/E, con la quale è stato recepito l'orientamen­to della Cassazione, che con la recente sentenza del 9 ottobre 2015, n. 20266, ha deciso che per la registrazi­one del decreto ingiuntivo ottenuto dal garante, escusso dal creditore garantito, nei confronti del debitore principale si applica l'imposta di registro proporzion­ale del 3% sul valore della condanna e non quella fissa (articolo 8, comma 1, lettera b, Tariffa parte prima, Dpr 131/1986). In questi casi, si sarebbe potuto applicare il principio di alternativ­ità tra l'Iva e l'imposta di registro solo se questo decreto ingiuntivo fosse riferito alla prestazion­e della garanzia derivante dal contratto di fideiussio­ne, che è soggetta a Iva, seppure in regime di esenzione, ai sensi dell'articolo 10, Dpr 633/1972.

Quando il fideiussor­e chiede l'emissione del decreto ingiuntivo per ottenere dal debitore garantito quanto in precedenza versato al creditore, invece, non fa valere il credito derivante dalla prestazion­e di garanzia che ha reso al debitore medesimo, ma si limita a esercitare i diritti già “spettanti” al creditore, a seguito del suo pagamento. Per questo motivo, l'imposta di registro è proporzion­ale.

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