Decreto ingiuntivo, Registro al 3%
pSi applica l'imposta proporzionale del 3% (e non quella fissa) alla registrazione del decreto ingiuntivo, ottenuto dal fideiussore, che condanna al pagamento il debitore principale, nell'ambito dell'azione di regresso di un contratto di fideiussione. Questo decreto ingiuntivo, infatti, è un provvedimento monitorio di «condanna al pagamento di somme o valori», che è autonomo rispetto al contratto di fideiussione. Sono queste le conclusioni della risoluzione dell'agenzia delle Entrate 22 febbraio 2017, n. 22/E, con la quale è stato recepito l'orientamento della Cassazione, che con la recente sentenza del 9 ottobre 2015, n. 20266, ha deciso che per la registrazione del decreto ingiuntivo ottenuto dal garante, escusso dal creditore garantito, nei confronti del debitore principale si applica l'imposta di registro proporzionale del 3% sul valore della condanna e non quella fissa (articolo 8, comma 1, lettera b, Tariffa parte prima, Dpr 131/1986). In questi casi, si sarebbe potuto applicare il principio di alternatività tra l'Iva e l'imposta di registro solo se questo decreto ingiuntivo fosse riferito alla prestazione della garanzia derivante dal contratto di fideiussione, che è soggetta a Iva, seppure in regime di esenzione, ai sensi dell'articolo 10, Dpr 633/1972.
Quando il fideiussore chiede l'emissione del decreto ingiuntivo per ottenere dal debitore garantito quanto in precedenza versato al creditore, invece, non fa valere il credito derivante dalla prestazione di garanzia che ha reso al debitore medesimo, ma si limita a esercitare i diritti già “spettanti” al creditore, a seguito del suo pagamento. Per questo motivo, l'imposta di registro è proporzionale.