Sugli assunti dalla mobilità va sciolto il nodo contributivo
La possibilità di immettere in azienda lavoratori “collaudati”, soprattutto se a costi contenuti, stuzzica l’interesse degli addetti ai lavori.
In questo ambito, dopo l’uscita di scena di alcune storiche misure incentivanti, una delle soluzioni di maggiore interesse è offerta dall’apprendistato professionalizzante per beneficiari di indennità di mobilità o di disoccupazione. Si tratta di un particolare tipologia di apprendistato che si rivolge a soggetti usciti dal mondo del lavoro i quali, tuttavia, per i loro trascorsi in azienda, hanno conoscenze di base che possono essere ancora implementate e finalizzate.
La sua disciplina risiede nell’articolo 47, comma 4 del Dlgs 81/15. Come già di recente argomentato (si veda il Sole 24 ore del 15 febbraio scorso), questa tipologia contrattuale deroga all’età (29 anni), consentendo l’assunzione di soggetti meno giovani, e alla libera rescindibilità al termine dell’apprendistato, con la conseguente operatività della disciplina sui licenziamenti individuali. Se la parte lavoristica appare meno problematica - anche in relazione alla presenza tuttora possibile di beneficiari di mobilità anche dopo l’uscita di scena della normativa di riferimento – ancora non completamente definita resta la sfera dei profili contributivi. Su quest’ultimo aspetto, riguardo ai lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, in assenza di una specifica e diversa indicazione legislativa, sembra plausibile ritenere che l’unico regime contributivo applicabile sia quella dell’apprendistato professionalizzante in genere. Me- no chiara la situazione per quanto attiene ai beneficiari di mobilità. Per costoro, infatti, riguardo alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2016, vige il regime della legge 223/91 (articoli 25, comma 9, e 8, comma 4) con aliquota datoriale del 10% più bonus pari all’indennità non fruita dall’apprendista assunto. L’uscita di scena dell’impianto normativo del 1991 lascia, invece, non definito il regime contributivo applicabile per i rapporti instaurati da gennaio 2017 in poi. A parere di chi scrive, una visione sistemica della norma indurrebbe a uniformare l’impianto contributivo con la conseguente appli- cabilità del regime relativo all’apprendistato professionalizzante anche ai beneficiari di indennità di mobilità. Per completezza, va, tuttavia, dato conto anche di una possibile diversa soluzione che è quella resa nota dall’Inps nel lontano 2013 (cfr. messaggio 11761/13) per regolamentare i profili contributivi dell’apprendistato per i lavoratori in mobilità per i periodi successivi al 18° mese di attività e fino alla scadenza del relativo contratto. Va, infatti, ricordato che la durata dell’apprendistato è demandata alla contrattazione collettiva, mentre le agevolazioni contributive della legge 223/91 valgono solamente per il primo anno e mezzo del rapporto.
Le indicazioni fornite dall’Inps sono state quelle di ac- compagnare le forme contributive all’epoca stabilite per l’apprendistato con l’applicazione delle aliquote datoriali in misura piena in relazione al settore di classificazione e alle caratteristiche aziendali e con operatività delle eventuali riduzioni di legge (es. Cuaf).
Deve, tuttavia, essere tenuto in debito conto che questo orientamento è stato assunto in vigenza dell’impianto normativo previsto dal Testo Unico dell’apprendistato (Dlgs 167/11, abrogato nel 2015) e, quindi, senza le modifiche apportate dal Dlgs 81/15.
Ricordiamo che quest’ultimo - oltre a delimitare il campo ai soli beneficiari di mobilità (prima era sufficiente la mera iscrizione nelle liste) – ha esteso questa particolare forma di apprendistato anche ai beneficiari di un trattamento di disoccupazione precedentemente non contemplati.
Se si ritenesse valida questa posizione, a fronte di una comune tipologia contrattuale caratterizzata dall’applicazione dalle medesime forme assicurative, si giungerebbe a due regimi contributivi tra loro molto diversi in termini di oneri datoriali.
Vale la pena, inoltre, di evidenziare la presenza di un ulteriore elemento di congiunzione voluto dal legislatore: la finalità di pervenire, attraverso questa particolare forma di apprendistato, alla qualificazione o riqualificazione professionale di soggetti usciti dal circuito lavorativo.
Indubbiamente, un intervento chiarificatore dell’Inps, ancorché a notevole distanza dall’entrata in vigore del Dlgs 81 (giugno 2015) contribuirebbe a rendere più chiaro l’orizzonte degli addetti ai lavori.
PAROLA ALL’INPS Va chiarita la portata del bonus e vanno evitate penalizzazioni rispetto a chi ha la disoccupazione