Prescrizione e recidiva senza conflitti
Per la Cassazione sono due istituti autonomi e la bussola nell’applicazione è il «favor rei» Esclusa la stretta su chi è tornato a delinquere, è riconosciuta l’estinzione
pRecidiva e prescrizione sono due istituti autonomi. E la Corte di cassazione ne trae le conseguenze, chiarendo che, con la bussola dell’applicazione della norma più favorevole all’imputato, può essere applicata la ex Cirielli quanto alla recidiva e la vecchia norma del Codice penale quanto alla seconda. Sulla base di questa linea interpretativa la Cassazione, sentenza n. 6369 del 2017, ha riconosciuto il maturare della prescrizione, riformando parzialmente il giudizio della Corte d’appello nell’ambito di un procedimento per reati colposi.
La sentenza mette in evidenza innanzitutto come la legge ex Cirielli, la n 251 del 2005, abbia eliminato la possibilità di contestare la recidiva per i reati colposi, rendendo possibile, quanto alla determinazione della prescrizione, l’applicazione del vecchio articolo 157 del Codice penale in quanto norma più favorevole. Per la Cassazione, a favore di questa conclusione, che sottolinea la distinzione tra recidiva e prescrizione, milita una sere di elementi. In primo luogo, i lavori parlamentari: la versione originale della legge 251 non riguardava l’istituto della prescrizione, ma le attenuanti generiche, la recidiva il giudizio di comparazione, avvalorando in questo senso la tesi secondo cui, anche se le discipline dei due istituti sono state poi inserite nella stessa legge, tuttavia la loro disciplina è autonoma e non ci sono interferenze applicative.
La legge poi introdusse una riforma caratterizzata da due opposti obiettivi: a un generale inasprimento del sistema penale, con particolare riferimento ai recidivi, ai quali vengono applicati aumenti di pena più robusti e limitazioni all’accesso a vari benefici penitenziari (iniziale obiettivo dei proponenti), si accompagna un’ispirazione “garantista”, indirizzata in generale alla riduzione dei termini di prescrizione.
La Corte d’appello, nella ricostruzione fatta dalla Cassazione, aveva però seguito solo parzialmente questa linea. Se infatti da una parte aveva valutato, quanto alla prescrizione, più favorevole la norma del vecchio Codice penale, dall’altra aveva escluso di dichiarare l’avvenuto decorso dei termini valorizzando invece la constatazione della recidiva. In questo modo però aveva ignorato che, per effetto di una norma successiva più favorevole (l’esclusione della recidiva per i reati colposi), si sarebbe dovuta dichiarare la prescrizione sulla base dell’ordinaria disciplina sulle successione di norme penali nel tempo applicando cioè il favor rei.
Per la Cassazione, invece, «le nuove disposizioni in materia di recidiva, previste dall’articolo 4 della legge, erano immediatamente applicabili all’entrata in vigore della legge e, se considerate più favorevoli, ai sensi del richiamato articolo 2 del Codice penale, trovavano applicazione anche per fatti anteriori all’entrata in vigore della stessa legge, a prescindere dalle eventuale interazione, all’interno della legge ex Cirielli, tra gli istituti della recidiva e della prescrizione».
Non si profila, oltretutto, conclude la Cassazione, una violazione del principio di legalità, elemento messo invece in evidenza dalla Corte d’appello, perchè la norma immediatamente applicabile all’istituto della recidiva è rappresentata dall’articolo 4 della legge n. 251 del 2005. Solo in un secondo momento, eliminata, perchè illegale, la recidiva, quanto all’impatto sulla prescrizione, va individuata la disposizione più favorevole, mettendo a confronto l’articolo 157 del Codice penale, nella precedente formulazione, e l’articolo 6 della ex Cirielli.