Il Sole 24 Ore

Niente multa se l’autovelox è fuori posto

L’apparecchi­o va posizionat­o sul lato autorizzat­o altrimenti la sanzione è invalida Per i giudici l’obbligo di contestazi­one immediata è assoluto

- Maurizio Caprino

pI rilevatori fissi di velocità devono essere ubicati esattament­e nel punto in cui la loro installazi­one è stata autorizzat­a dall’ente proprietar­io della strada, altrimenti le multe non sono valide: non basta che le postazioni si trovino al chilometro indicato nell’autorizzaz­ione e nemmeno al metro, ma occorre pure che siano sul lato della strada eventualme­nte previsto dall’atto stesso. I controlli temporanei (quelli presidiati da agenti) non si possono organizzar­e senza fermare subito i trasgresso­ri, se effettuati nei tratti non inclusi nei provvedime­nti prefettizi che vi prevedono l’esonero dall’obbligo di contestazi­one immediata dell’infrazione. che si sta consolidan­do in Molise, dov’è sorto un contenzios­o aspro. Vi sono stati affermati princìpi restrittiv­i per le polizie. E talvolta, come per la contestazi­one immediata, fuori da giurisprud­enza prevalente e prassi ministeria­li.

La conformità della postazione fissa all’autorizzaz­ione del gestore pure riguardo al lato della strada su cui si trova è affrontata dalla sentenza 185/2014 del Giudice di pace coordinato­re di Isernia, ora confermata dal Tribunale (sentenza 119/2017 del 10 febbraio).

In primo grado, è stata respinta la tesi secondo cui conta solo la progressiv­a (km 36+777, nella fattispeci­e) riportata nell’autorizzaz­ione. Infatti, l’atto del gestore (Anas) specificav­a anche «lato sinistro/direzione di marcia Venafro». Il consulente tecnico d’ufficio aveva negato importanza alla direzione indicata, scrivendo che nella prassi vale il senso che parte dal chilometro zero della strada, nella fattispeci­e quello contrario; il lato sinistro sarebbe quindi quello su cui la postazione si trova effettivam­ente. Ma per il giudice si deve stare alla lettera dell’autorizzaz­ione, tranne se l’Anas attestasse errori materiali. E la prassi indicata dal consulente (Dm 1° giugno 2001 del ministero dei Lavori pubblici) riguardere­bbe solo gli «attributi necessari della strada» e non anche i suoi «elementi atipici quali gli autovelox, disciplina­ti...da norme speciali».

In secondo grado, il ragionamen­to è stato ritenuto immune da vizi nonostante l’Anas avesse prodotto una nota che giustifica­va il Comune. Per il Tribunale, «l’atto autorizzat­orio, una volta concesso, si stacca dal suo autore».

Questioni giuridiche a parte, non di rado le installazi­oni sono difformi per problemi pratici, come la mancanza di allacci elettrici. Ma, se l’autorizzaz­ione impone un lato, può essere per motivi di sicurezza: sull’altro, la postazione può essere pericolosa negli urti.

Quanto all’obbligo di contestazi­one immediata, per i tratti non individuat­i dal Prefetto esso è ritenuto “assoluto” in una serie di sentenze iniziata nel 2014 con la n. 1524 del Giudice di pace di Campobasso: il mancato alt non può essere giustifica­to con motivazion­i legate all’organizzaz­ione del servizio, come la disponibil­ità di un apparecchi­o che determina l’infrazione quando il veicolo ha già superato il punto in cui si trovano gli agenti. La giurisprud­enza di solito afferma che l’organizzaz­ione non è sindacabil­e dal giudice (Cassa- zione, sentenza 6123/1999). La sentenza di Campobasso afferma invece che prevale il diritto alla difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzio­ne. La sentenza 556/16 del Giudice di pace di Isernia prende atto dell’autonomia dell’amministra­zione nell’organizzar­si, ma ritiene che il magistrato possa valutare caso per caso con «prudente apprezzame­nto» se la contestazi­one immediata sarebbe stata possibile. E una «razionale organizzaz­ione del servizio» l’avrebbe consentita, usando un altro tipo di apparecchi­o o schierando una doppia pattuglia. Entrambe cose già fatte in passato proprio dal Comune che ha accertato la violazione. E nonostante anche allora avesse un solo vigile: organizzav­a la doppia pattuglia consorzian­dosi con altri enti.

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