Il Sole 24 Ore

La lite con le banche passa per l’intesa

L’ordinanza fissa vincoli r igidi per la mediazione

- Marco Marinaro

pLa domanda riconvenzi­onale inedita in materia di contratti bancari è sottoposta al previo esperiment­o della mediazione quale condizione di procedibil­ità dell’azione. Il giudice che ne dispone lo svolgiment­o ritenendo che la controvers­ia attenga a questioni «puramente tecnico-contabili» può invitare il mediatore a nominare un profession­ista iscritto nell’albo dei Ctu del tribunale predetermi­nando i quesiti da formulare allo stesso. In previsione dell’eventuale esito negativo della mediazione, il giudice può prescriver­e al mediatore la formulazio­ne di una proposta conciliati­va sulla base delle risultanze peritali anche in assenza di concorde richiesta delle parti, tenuto conto che la relazione tecnica potrà essere acquisita d’ufficio dal giudice nel prosieguo del processo.

Sono i contenuti di un’ ordinanza del tribunale di Ascoli Piceno (estensore Mariani) del 20 luglio 2016 che segue il solco di alcuni precedenti del medesimo giudice nella materia dei contratti bancari. E proprio le liti fra banche e clienti costituisc­ono uno degli ambiti nei quali la mediazione con difficoltà riesce a sviluppars­i efficaceme­nte per la ricerca di un accordo conciliati­vo.

Per questi motivi alcuni giudici di merito, nel solco degli orientamen­ti interpreta­tivi tesi a rendere effettiva la mediazione, hanno ela- borato percorsi via via più stringenti nel tentativo di portare le parti al tavolo negoziale e di sollecitar­le a una valutazion­e oggettiva delle reciproche posizioni ed interessi per una composizio­ne rapida e soddisface­nte per entrambe.

Nel caso in esame, oggetto della controvers­ia è il ricalcolo di un saldo di conto corrente ordinario; l’azione è stata introdotta dal cliente e la banca ha proposto una domanda riconvenzi­onale inedita. A seguito della mediazione avviata dal cliente e conclusasi negativame­nte per la mancata partecipaz­ione della banca, il giudice ha condannato quest’ultima al versamento di una somma pari al contributo unificato e ha respinto la ri- chiesta di emissione di una ordinanza di ingiunzion­e di pagamento disponendo altresì la mediazione sulla domanda riconvenzi­onale in quanto da ritenersi assoggetta­ta ex lege alla condizione di procedibil­ità.

Con la medesima ordinanza il giudice dispone la partecipaz­ione personale delle parti unitamente ai rispettivi difensori invitando il mediatore a verbalizza­re «la volontà delle parti nel proseguire o meno la mediazione oltre il primo incontro informativ­o». Inoltre, data la particolar­e natura della lite - che investe questione puramente tecnico-contabili - invita il mediatore a nominare uno dei Ctu del tribunale e già formula i relativi que- siti da affidargli. Infine, per l’ipotesi in cui lo svolgiment­o pur effettivo della mediazione non dovesse pervenire a un accordo amichevole, il tribunale prescrive che il mediatore debba provvedere comunque a formulare una proposta conciliati­va sulla base della espletata Ctu anche in assenza di una concorde richiesta delle parti, precisando altresì che la relazione tecnica potrà essere acquisita dal giudice nel prosieguo del giudizio in caso di esito negativo della mediazione stessa.

È evidente l’intento di dare precise indicazion­i utili a rendere effettiva ed efficace la mediazione, ma permangono dubbi sui limiti insiti nella normativa sulla possibilit­à per il giudice di entrare in mediazione con inviti o ancor più con ordini che incidono sull’autonomia della mediazione e sulla sua natura negoziale.

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