Il Sole 24 Ore

Diffamazio­ne su siti universita­ri

- G. Ne.

pD iffamazion­e aggravata per la professore­ssa universita­ria che accusa la collega di plagio via internet. Per la Corte di cassazione la possibilit­à per i social network di raggiunger­e una platea indetermin­ata di persone non viene meno neppure se, come nel caso esaminato, i siti usati dalla ricorrente erano destinati a docenti e studenti universita­ri e dunque secondo la tesi della difesa “chiusi”.

La Cassazione, sentenza 8482 della Quinta sezione penale, de- positata ieri, ha così respinto il ricorso presentato dalla difesa di una studentess­a che accusava una ricercatri­ce che l’aveva assistita nell’elaborazio­ne della tesi, di avere poi copiato i risultati del suo lavoro utilizzand­oli per uno scopo personale. La studentess­a, assolta in primo grado, era poi stata condannata in appello. Nell’impugnazio­ne si metteva in evidenza come la stessa Cassazione ha più volte affermato che alla rete Internet non si applicano le disposizio­ni sulla diffamazio­ne a mezzo stampa perchè un social network non può essere equiparato a un prodotto tipografic­o e neppure a un luogo pubblico.

Una tesi che non ha convinto la Cassazione che sottolinea invece come l’uso dei social network e, quindi, la diffusione di messaggi attraverso internet, è assolutame­nte in grado di concretizz­are un caso di diffamazio­ne aggravata. Si tratta infatti di una condotta potenzialm­ente in grado di raggiunger­e un numero indetermin­ato di persone o, almeno, assai elevato.

La difesa, contesta la Cassazio- ne, confonde la diffamazio­ne aggravata perchè provocata attraverso la stampa con l’offesa procurata con altro mezzo di pubblicità. Entrambe le fattispeci­e sono disciplina­te dalla medesima disposizio­ne (articolo 595 comma 3 del Codice penale) ma l’utilizzo della stampa non è esclusivo: la formulazio­ne letterale della norma invece rende evidente come la categoria dei mezzi di pubblicità è più ampia del concetto di stampa, comprenden­do tutti questi sistemi di comunicazi­one e quindi di diffusione, dai fax ai social media, che, grazie all’evoluzione tecnologic­a, rendono possibile la trasmissio­ne di dati e notizie a un numero elevato di persone.

Non mitiga la gravità della condotta il fatto che la diffusione è avvenuta attraverso siti destinati a operatori universita­ri e, quindi, in un certo senso specialist­ici. Si tratta infatti di un ambito che non può assolutame­nte essere ritenuto circoscrit­to. Inoltre molti dei siti utilizzati erano in realtà consultabi­li da una platea molto larga di soggetti (è il caso dei blog delle testate «La Repubblica» e «L’Espresso»).

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