In arrivo il decreto con le esenzioni Iva per le merci importate e messe in deposito
Pronto il decreto ministeriale che disciplina gli obblighi per chi estrae beni importati e circoscrive il versamento dell’imposta Via d’uscita per i contribuenti in regola con gli adempimenti e senza carichi penali o amministrativi
pIl decreto ministeriale che punta a risolvere il problema dell’Iva applicabile alle merci da estrarre dai depositi vede il traguardo. La firma del provvedimento è, infatti, imminente. La pubblicazione del decreto ministeriale consentirà, dal 1° aprile 2017, di continuare a estrarre dal deposito Iva i beni immessi in libera pratica da un Paese terzo senza pagamento dell’imposta, con prestazione di una garanzia ovvero con la certificazione di particolari requisiti soggettivi di esonero. In sostanza il contribuente in possesso dei requisiti soggettivi potrà guadagnare l’esenzione; altrimenti si potrà estrarre la merce prestando una garanzia. In questo modo dovrebbe essere completato il percorso aperto per porre rimedio ai problemi creati dalla prima versione del decreto legge 193/2016. Il regolamento, però, per essere del tutto operativo dovrà essere affiancato da un provvedimento dell’agenzia delle Entrate che dovrà regolare la gestione della garanzia legata all’estrazione ovvero la trasmissione telematica delle certificazioni soggettive di affidabilità. Quindi, il tempo stringe e i restanti passaggi da compiere sono particolarmente urgenti (si veda l’articolo riportato sotto).
Requisiti di affidabilità
Il regolamento, che ha lo scopo di limitare la possibilità che con il deposito Iva si realizzino frodi, nel prevedere le modalità con cui è possibile evitare il pagamento diretto all’Erario dell’Iva all’estrazione dei beni, impone all’operatore di certificare la propria affidabilità fiscale. In particolare, saranno necessari questi requisiti: 1 corretta presentazione della dichiarazione Iva, se obbligati, nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione; 1 corretta esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all’Iva sulla base delle ultime tre dichiarazioni presentate alla data dell’operazione di estrazione. Sono corretti i versamenti, anche in forma rateale, di definizione delle comunicazioni di irregolarità sulla base dell’articolo 54-bis del Dpr 633/1972; 1 assenza di un avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non sia stato effettuato il pagamento per violazioni relative a emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesitenti notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre anni antecedenti l’operazione di estrazione; 1 assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, a carico del rappresentante legale per uno dei delitti (reati fiscali) previsti dagli articoli 2,3,5,8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 74/2000 e dall’articolo 7 Il deposito Iva è un luogo fisico, all’interno del territorio italiano, nel quale la merce è introdotta, sosta ed esce e può beneficiare di agevolazioni dal punto di vista Iva. L’articolo 50-bis del Dl 331/93 disciplina le modalità di utilizzo e i requisiti necessari per poterlo mettere in atto. Il deposito Iva ha come obiettivo differire il pagamento dell’Iva in quanto l’assolvimento dell’imposta si ha non nel momento in cui i beni sono introdotti nel deposito ma nel momento in cui vengono estratti (e non sempre). Nel deposito possono essere introdotti beni nazionali e comunitari. I beni extracomunitari potranno essere ammessi al regime solo dopo essere stati immessi in libera pratica e dopo che siano stati pagati i dazi doganali 261 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Se mancheranno questi requisiti soggettivi il soggetto che estrae i beni potrà prestare garanzia per ottenere l’esenzione e per continuare a estrarre i beni con autofattura in base all’articolo 17, secondo comma del Dpr 633/72.
Dichiarazione sostitutiva
L’attestazione dei requisiti è data da chi procede all’estrazione con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in base all’articolo 47 del Dpr 445/2000 che viene consegnata al gestore del deposito alla prima estrazione ed è valida per l’intero anno solare di presentazione. Il depositario trasmette questa dichiarazione all’agenzia delle Entrate per i controlli. Un provvedimento dell’Agenzia stabilirà le modalità di trasmissione della dichiarazione.
L’ALTERNATIVA In mancanza dei requisiti al momento dell’estrazione del bene dal deposito il contribuente potrà prestare una garanzia
I soggetti non virtuosi
Se chi estrae non ha i requisiti soggettivi di affidabilità deve prestare la garanzia e la deve consegnare al gestore del deposito all’atto dell’estrazione.
Sono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia: 1 il soggetto che estrae quando coincide con quello che ha immesso in libera pratica il bene con introduzione in deposito, in quanto ha già fornito la garanzia all’introduzione dei beni; 1 il soggetto che estrae quando è in possesso di certificazione Aeo (Authorized economic operator) sulla base dell’articolo 38 del Codice doganale dell’Unione (regolamento 952/2013) ovvero quando è esonerato ex articolo 90 del Testo unico delle leggi doganali (Dpr 43/1973).
In questi casi di esclusione l’estrazione avviene con autofattura in base all’articolo 17, comma 2 del Dpr 633/1972. Dalle regole di esonero si evince che la garanzia all’estrazione si può sovrapporre alla garanzia all’introduzione ed essere sostituita da questa. Questo comporterà che questa non sarà svincolata all’estrazione dei beni, ma dovrà essere mantenuta, come quella all’estrazione, almeno per sei mesi dopo l’estrazione.