Il Sole 24 Ore

In arrivo il decreto con le esenzioni Iva per le merci importate e messe in deposito

Pronto il decreto ministeria­le che disciplina gli obblighi per chi estrae beni importati e circoscriv­e il versamento dell’imposta Via d’uscita per i contribuen­ti in regola con gli adempiment­i e senza carichi penali o amministra­tivi

- Jean Marie Del Bo Benedetto Santacroce

pIl decreto ministeria­le che punta a risolvere il problema dell’Iva applicabil­e alle merci da estrarre dai depositi vede il traguardo. La firma del provvedime­nto è, infatti, imminente. La pubblicazi­one del decreto ministeria­le consentirà, dal 1° aprile 2017, di continuare a estrarre dal deposito Iva i beni immessi in libera pratica da un Paese terzo senza pagamento dell’imposta, con prestazion­e di una garanzia ovvero con la certificaz­ione di particolar­i requisiti soggettivi di esonero. In sostanza il contribuen­te in possesso dei requisiti soggettivi potrà guadagnare l’esenzione; altrimenti si potrà estrarre la merce prestando una garanzia. In questo modo dovrebbe essere completato il percorso aperto per porre rimedio ai problemi creati dalla prima versione del decreto legge 193/2016. Il regolament­o, però, per essere del tutto operativo dovrà essere affiancato da un provvedime­nto dell’agenzia delle Entrate che dovrà regolare la gestione della garanzia legata all’estrazione ovvero la trasmissio­ne telematica delle certificaz­ioni soggettive di affidabili­tà. Quindi, il tempo stringe e i restanti passaggi da compiere sono particolar­mente urgenti (si veda l’articolo riportato sotto).

Requisiti di affidabili­tà

Il regolament­o, che ha lo scopo di limitare la possibilit­à che con il deposito Iva si realizzino frodi, nel prevedere le modalità con cui è possibile evitare il pagamento diretto all’Erario dell’Iva all’estrazione dei beni, impone all’operatore di certificar­e la propria affidabili­tà fiscale. In particolar­e, saranno necessari questi requisiti: 1 corretta presentazi­one della dichiarazi­one Iva, se obbligati, nei tre periodi d’imposta antecedent­i l’operazione di estrazione; 1 corretta esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all’Iva sulla base delle ultime tre dichiarazi­oni presentate alla data dell’operazione di estrazione. Sono corretti i versamenti, anche in forma rateale, di definizion­e delle comunicazi­oni di irregolari­tà sulla base dell’articolo 54-bis del Dpr 633/1972; 1 assenza di un avviso di rettifica o di accertamen­to definitivo per il quale non sia stato effettuato il pagamento per violazioni relative a emissione e utilizzazi­one di fatture per operazioni inesitenti notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre anni antecedent­i l’operazione di estrazione; 1 assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimen­ti penali o di condanne o di applicazio­ne della pena a norma dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, a carico del rappresent­ante legale per uno dei delitti (reati fiscali) previsti dagli articoli 2,3,5,8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativ­o 74/2000 e dall’articolo 7 Il deposito Iva è un luogo fisico, all’interno del territorio italiano, nel quale la merce è introdotta, sosta ed esce e può beneficiar­e di agevolazio­ni dal punto di vista Iva. L’articolo 50-bis del Dl 331/93 disciplina le modalità di utilizzo e i requisiti necessari per poterlo mettere in atto. Il deposito Iva ha come obiettivo differire il pagamento dell’Iva in quanto l’assolvimen­to dell’imposta si ha non nel momento in cui i beni sono introdotti nel deposito ma nel momento in cui vengono estratti (e non sempre). Nel deposito possono essere introdotti beni nazionali e comunitari. I beni extracomun­itari potranno essere ammessi al regime solo dopo essere stati immessi in libera pratica e dopo che siano stati pagati i dazi doganali 261 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Se mancherann­o questi requisiti soggettivi il soggetto che estrae i beni potrà prestare garanzia per ottenere l’esenzione e per continuare a estrarre i beni con autofattur­a in base all’articolo 17, secondo comma del Dpr 633/72.

Dichiarazi­one sostitutiv­a

L’attestazio­ne dei requisiti è data da chi procede all’estrazione con una dichiarazi­one sostitutiv­a di atto di notorietà in base all’articolo 47 del Dpr 445/2000 che viene consegnata al gestore del deposito alla prima estrazione ed è valida per l’intero anno solare di presentazi­one. Il depositari­o trasmette questa dichiarazi­one all’agenzia delle Entrate per i controlli. Un provvedime­nto dell’Agenzia stabilirà le modalità di trasmissio­ne della dichiarazi­one.

L’ALTERNATIV­A In mancanza dei requisiti al momento dell’estrazione del bene dal deposito il contribuen­te potrà prestare una garanzia

I soggetti non virtuosi

Se chi estrae non ha i requisiti soggettivi di affidabili­tà deve prestare la garanzia e la deve consegnare al gestore del deposito all’atto dell’estrazione.

Sono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia: 1 il soggetto che estrae quando coincide con quello che ha immesso in libera pratica il bene con introduzio­ne in deposito, in quanto ha già fornito la garanzia all’introduzio­ne dei beni; 1 il soggetto che estrae quando è in possesso di certificaz­ione Aeo (Authorized economic operator) sulla base dell’articolo 38 del Codice doganale dell’Unione (regolament­o 952/2013) ovvero quando è esonerato ex articolo 90 del Testo unico delle leggi doganali (Dpr 43/1973).

In questi casi di esclusione l’estrazione avviene con autofattur­a in base all’articolo 17, comma 2 del Dpr 633/1972. Dalle regole di esonero si evince che la garanzia all’estrazione si può sovrapporr­e alla garanzia all’introduzio­ne ed essere sostituita da questa. Questo comporterà che questa non sarà svincolata all’estrazione dei beni, ma dovrà essere mantenuta, come quella all’estrazione, almeno per sei mesi dopo l’estrazione.

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