Il Sole 24 Ore

Bonus Sud: scatta il cumulo con super e iper ammortamen­to e legge Sabatini

Approvata definitiva­mente dal Senato la legge di conversion­e del decreto con le misure per il Mezzogiorn­o Possibile l’utilizzo congiunto con la Sabatini ter, il super e l’iperammort­amento

- Alessandro Sacrestano

pCon l'approvazio­ne definitiva del disegno di legge di conversion­e del decreto legge per il Mezzogiorn­o (Dl 243/2016) - avvenuta ieri al Senato con 122 sì, 44 no e 50 astenuti - cade definitiva­mente il vincolo sulla cumulabili­tà del bonus investimen­ti con altre forme di incentivo, a valere sui medesimi beni agevolati.

Si tratta di una previsione ad ampio raggio che, come noto, comprende il cumulo anche con agevolazio­ni riconosciu­te a titolo de minimis.

La norma originaria, dettata dai commi 98 e seguenti dell'articolo 1 della Stabilità 2016, stabiliva espressame­nte che il bonus non poteva essere in nessun caso cumulato con altri aiuti di Stato, anche se rientranti nel regime de minimis, segnatamen­te ai medesimi costi ammissibil­i.

Nello specifico, il credito d'imposta matura in capo alle imprese richiedent­i in funzione della loro dimensione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale. Esso è, pertanto, pari al 20% della spesa ammissibil­e per le piccole imprese, al 15% per le medie imprese e al 10% per le grandi imprese. A questo punto, la misura concedibil­e del bonus assume una funzione molto importante. Difatti, la nuova disciplina del credito d'imposta, pur aprendo alla possibilit­à di cumulo, stabilisce comunque un tetto massimo alla fruizione congiunta di più agevolazio­ni sui medesimi beni, tetto fissato nel valore dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferiment­o. In pratica, riprendend­o le indicazion­i fornite nella circolare 36/ E/16, bisognerà fare riferiment­o alla decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, con cui la Commission­e europea ha approvato la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ossia il documento con cui l'Italia ha individuat­o le zone assistite e i relativi massimali di intensità degli aiuti concedibil­i. Nel caso delle zone di cui agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Tfue (Trattato sul funzioname­nto dell’Unione europea), essi sono stabiliti nel 45% per le piccole imprese, 35% per le medie e 25% per le grandi. Viceversa, per le 7 Il credito d'imposta è ogni genere di credito di cui sia titolare il contribuen­te nei confronti dello Stato, che può essere destinato a compensare i debiti, a diminuire le imposte dovute; oppure, quando ammesso, se ne può richiedere il rimborso. In questo caso il bonus è quantifica­to nel 20% della spesa ammissibil­e su investimen­ti per le piccole imprese, nel 15% per le medie e nel 10% per le grandi. L’agevolazio­ne è cumulabile con altre ma sono stati definiti dei tetti massimi aree di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Tfue, essi sono stabiliti, rispettiva­mente, in misura pari al 30%, 20% e 10%.

È facile, quindi, immaginare quali saranno gli scenari che si apriranno. Nulla si modifica in riferiment­o al cumulo del bonus investimen­ti con “superammor­tamento” e “iperammort­amento”, già consentito in precedenza. Nel primo caso alle imprese è consentito di maggiorare il costo di acquisizio­ne dei beni materiali strumental­i del 40%, al fine della determinaz­ione delle quote di ammortamen­to e dei canoni di locazione finanziari­a. L'incentivo spetta a fronte degli investimen­ti in beni materiali, con esclusione di fabbricati e costruzion­i, beni il cui coefficien­te di ammortamen­to è inferiore al 6,5% (Dm 31 dicembre 1988) e alcune specifiche categorie elencate .

Nel secondo caso, invece, la legge di Bilancio 2017 ha introdotto la possibilit­à di maggiorare del 150% l'ammortamen­to sugli investimen­ti tecnologic­i legati a progetti di Industria 4.0.

Con le previsioni del Dl Mezzogiorn­o, invece, resta possibile cumulare con il credito d'imposta anche i benefici dettati dalla cosiddetta Sabatini ter. Si ricorda che la predetta norma consente di ottenere sugli investimen­ti realizzati un'agevolazio­ne in misura pari all'interesse calcolato, in via convenzion­ale, al tasso del 2,75% su un finanziame­nto di cinque anni e d'importo equivalent­e a quello concesso da una banca o da un intermedia­rio finanziari­o aderente alla convenzion­e con la Cassa depositi e prestiti. Il contributo del 2,75% è maggiorato del 30% per gli investimen­ti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamen­to e pesatura dei rifiuti.

IL MECCANISMO La norma prevede un credito d’imposta sugli investimen­ti modulato in base alle dimensioni delle aziende ma con tetti massimi

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