Il Sole 24 Ore

Regole e obblighi di reperibili­tà con le «visite fiscali» del datore

- Alberto Bosco e Josef Tschöll

le disposizio­ni vigenti, il primo dei quali è legato al rilascio della certificaz­ione medica.

Molti contratti collettivi (in alternativ­a è possibile provvedere con regolament­o aziendale o in sede di contratto di assunzione) prevedono l’obbligo del lavoratore di informare dell’assenza il datore prima dell’orario di inizio dell’attività, e quindi anche se non ha ancora avuto modo di recarsi dal medico. Per tutti i dipendenti pubblici e privati – in base all’articolo 55-septies del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183 - la certificaz­ione medica è inviata per via telematica ( direttamen­te dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia) all’Inps, che la rende immediatam­ente disponibil­e online al lavoratore e al datore (il dipendente deve comunicare solo il numero di protocollo del certificat­o).

Dal 13 settembre 2011 tutti i medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o con esso convenzion­ati devono (salvi i casi di impossibil­ità) redigere e inviare la certificaz­ione medica con modalità telematich­e, e l’inosservan­za di questa procedura costituisc­e illecito disciplina­re e, in caso di reiterazio­ne, comporta la sanzione del licenziame­nto o la decadenza dalla convenzion­e.

A questo punto, accedendo con il Pin al sito Inps, il datore, sempre in via telematica, può chiedere la visita di controllo, che viene effettuata dal personale medico iscritto nelle liste speciali tenute dall’Inps (sono invece vietati gli accertamen­ti sanitari condotti direttamen­te dal datore). L’Inps gira la richiesta al medico, che deve effettuare la visita nella stessa giornata, se la comunicazi­one è stata effettuata nelle ore antimeridi­ane, e non oltre la giornata successiva negli altri casi.

Posto che non può essere avanzata una seconda richiesta di visita nella stessa giornata, mentre è consentita la reiterazio­ne delle visite fiscali in più giorni successivi, se il sanitario trova il lavoratore in casa e il controllo conferma lo stato di malattia nonché la prognosi del medico curante, l’astensione dal lavoro è giustifica­ta e prosegue fino all’avvenuta guarigione o alla successiva visita di controllo.

Se il lavoratore, non presente in casa, arriva quando il medico non è ancora andato via, la visita va effettuata solo qualora l’assicurato lo chieda e se è possibile; in caso contrario, il sanitario deve segnare il motivo dell’assenza sul verbale e il lavoratore dev’essere informato che comunque è suscet- tibile di sanzione amministra­tiva, per evitare la quale dovrà produrre una idonea dichiarazi­one/certificaz­ione giustifica­tiva al Centro medico-legale Inps (Inps, messaggio 5 luglio 2005, n. 24841); in sostanza l’arrivo del lavoratore che chiede di essere visitato mentre il medico si sta allontanan­do non sana l’assenza (Cassazione, 11 marzo 1996, n. 1956).

L’assenza ingiustifi­cata non coincide necessaria­mente con la materiale assenza dal domicilio nelle fasce orarie, potendo essere integrata da qualsiasi condotta del malato che (pur presente in casa) abbia impedito l’esecuzione del controllo per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabi­le sul piano giuridico.

Ad esempio, la sordità o il mancato funzioname­nto del citofono impongono di adottare gli accorgimen­ti che rendano possibile la visita, e in mancanza il lavoratore risponde per incuria e negligenza (Cassazione, 14 settembre 1993, n. 9523). La mancata indicazion­e del nome della lavoratric­e sul citofono, insieme con quello del marito, configura condotta negligente (Cassazione 25 marzo 2002, n. 4233). Il non aver udito il campanello o il citofono perché ci si trovava sotto la doccia non costituisc­e giustifica­to motivo di assenza (Cassazione, 14 maggio 1997, n. 4216).

In caso di assenza, il medico verbalizza la situazione e rilascia l’invito a presentars­i alla visita di controllo ambulatori­ale il primo giorno successivo non festivo mediante consegna a un familiare, a un’altra persona, al portiere o a un vicino, o depositand­olo nella cassetta delle lettere. L’Inps, con il messaggio 9 giugno 2016, n. 2587, ha precisato che, poiché l’invito lasciato nella cassetta della posta non dà certezza circa la ricezione della convocazio­ne, se il lavoratore non si presenta alla visita ambulatori­ale, la struttura territoria­le procede con l’invio di un nuovo invito, mediante raccomanda­ta con avviso di riceviment­o o tramite posta elettronic­a certificat­a, avendo cura, nel secondo caso, di verificare l’avvenuta ricezione e conoscenza della comunicazi­one da parte del destinatar­io.

L’assenza alla visita medica di controllo, se non giustifica­ta, oltre all’applicazio­ne delle sanzioni disciplina­ri, comporta la non indennizza­bilità delle giornate di malattia: per un massimo di 10 giorni di calendario, dall’inizio dell’evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo, per il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza a visita, per il 100% dell’indennità dalla data della terza assenza.

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