Il Sole 24 Ore

Con l’integrativ­a crediti «liberi»

Possibile l’utilizzo immediato degli importi riportati di modello in modello fino a Unico 2016

- Riccardo Giorgetti Benedetto Santacroce

L’integrativ­a a favore, utilizzabi­le anche oltre l’anno, produce come effetto principale quello dell’allungamen­to dei termini per porre rimedio a errori e omissioni che hanno determinat­o il versamento di maggiori imposte o l’emersione di minori crediti. Termini che ora arrivano addirittur­a fino al momento dell’accertamen­to e del contenzios­o. Tuttavia esistono dei limiti all’utilizzo in compensazi­one dei crediti emersi.

pL’importante novità dell’integrativ­a a favore utilizzabi­le anche oltre l’anno ha certamente prodotto come effetto principale quello dell’allungamen­to dei termini per porre rimedio a errori e omissioni che hanno determinat­o il versamento di maggiori imposte o l’emersione di minori crediti. Termini che ora arrivano addirittur­a fino al momento dell’accertamen­to e del contenzios­o. Tuttavia attorno a queste novità vi sono ancora degli aspetti dubbi e poco chiari, alcuni dei quali sono stati evidenziat­i durante Telefisco.

I nuovi termini

Le modifiche ai commi 8 e 8-bis dell’articolo 2, del Dpr 322/1998 sono entrate in vigore dal 24 ottobre 2016. Pertanto, da questa data è possibile trasmetter­e integrativ­e a favore anche oltre il termine della presentazi­one della dichiarazi­one relativa al periodo d’imposta successivo, al fine di far emergere dei crediti d’imposta. La facoltà non riguarda soltanto il periodo d’imposta 2016, ma anche quelli precedenti, entro il termine per l’accertamen­to.

Ciò significa che attualment­e i contribuen­ti possono far emergere errori a loro favore relativi fino al 2012. Tanto che le istruzioni hanno abrogato la sezione relativa agli errori contabili e le Entrate, durante Telefisco 2017, hanno specificat­o che la procedura prevista a loro riguardo nella circolare 31/E/2013 deve ritenersi superata.

La norma, quindi, ha efficacia retroattiv­a. Diversamen­te, infatti, il criterio abrogato sarebbe dovuto rimanere applicabil­e per i periodi cui non si potevano applicare le nuove norme sull’integrativ­a.

I crediti emergenti

L’attuale formulazio­ne del comma 8 non distingue più tra dichiarazi­one integrativ­a “a favore” o “a sfavore”, in quanto il termine ora per entrambe è unico e coincide con quello per l’accertamen­to. L’unico limite imposto è previsto dal successivo comma 8-bis, secondo cui per le integrativ­e presentate “oltre l’anno” il relativo credito che emerge può essere usato in compensazi­one a partire dal periodo d’imposta successivo e con i debiti maturati nello stesso (ai sensi dell’articolo 17, Dlgs 241/1997, la cosiddetta compensazi­one orizzontal­e in F24).

Inoltre, la norma ha imposto che del credito “ultrannual­e” venga data notizia nella dichiarazi­one all’anno in cui è stata presentata l’integrativ­a.

Tuttavia, dall’analisi delle istruzioni al modello SC 2017 per le società di capitali sembrerebb­e che il credito emerso, prima di poter essere utilizzato liberament­e, debba essere compensato con eventuali debiti della stessa natura emergenti dal modello SC 2017. Manca, infatti, un rigo in cui indicare l’eventuale credito già utilizzato prima della presentazi­one della dichiarazi­one.

In ogni caso, al di là delle istruzioni, l’interpreta­zione corretta non può che essere quella che risulta chiarament­e dalla norma che consente la compensazi­one orizzontal­e a partire dall’esercizio successivo con debiti maturati nell’annualità.

Le altre vie

Accanto all’integrativ­a favore, il contribuen­te ha sempre la pos- sibilità di far emergere l’errore commesso anche in sede di accertamen­to o durante il giudizio. Si pensi al caso in cui nel 2017, il contribuen­te riceva un avviso di accertamen­to per aver dimenticat­o di dichiarare un reddito del 2014. Allo stesso tempo, tuttavia, si accorga di aver dimenticat­o di dedurre un costo (interessi passivi su abitazione principale). Grazie alla nuova disposizio­ne introdotta ha la possibilit­à di far valere in sede di accertamen­to il maggiore onere, che andrà a ridurre (oppure anche ad annullare) la maggior pretesa erariale.

In questo caso, inoltre, pur trattandos­i di un credito “ultrannual­e”, l’importo in questione può essere utilizzato immediatam­ente a differenza del caso in cui il contribuen­te avesse deciso di presentare l’integrativ­a a favore.

Le integrativ­e «a cascata»

Coerenteme­nte con le regole generali che ora consentono di presentare dichiarazi­oni integrativ­e a favore in maniera libera (articolo 8, comma 2, Dpr 322), il contribuen­te che – ad esempio – rileva un errore nel calcolo delle imposte 2013 potrebbe presentare l’integrativ­a per Unico 2014 (2013), riportare tale credito in Unico 2015 (2014) e, infine, in Unico 2016 (2015), creando in questo modo un continuum.

Ciò, tuttavia, comportere­bbe la riapertura dei termini accertativ­i per ogni integrativ­a presentata limitatame­nte ai soli elementi integrati. A questo punto, infine, trattandos­i di integrativ­a entro l’anno, il credito emergente dall’ultima integrativ­a sarebbe immediatam­ente utilizzabi­le.

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