Il Sole 24 Ore

I titoli necessari per ogni intervento

Gli iter amministra­tivi dopo le novità introdotte dal decreto Scia2 Regioni e Comuni possono aumentare ma non ridurre le semplifica­zioni

- Raffaele Lungarella

Il riassetto dei titoli abilitativ­i previsto dal decreto Scia2 è pienamente operativo. In attesa del decreto ministeria­le che definirà il glossario unico e dovrà essere varato dal ministero delle Infrastrut­ture e dei trasporti (di concerto con quello della Semplifica­zione), è utile ricapitola­re le procedure da seguire per la realizzazi­one dei diversi tipi di intervento edilizio. Sono molteplici, infatti, gli iter amministra­tivi previsti.

pAnche se non è stato ancora varato il decreto ministeria­le che elenca le principali opere edilizie e individua, per ognuna di esse, la categoria di intervento in cui ricade e il regime giuridico a cui è sottoposta (il termine è scaduto l’8 febbraio scorso), il riassetto dei titoli edilizi previsto dal decreto Scia2 è comunque pienamente operativo. È utile quindi, in attesa del decreto che definirà il glossario unico e dovrà essere varato dal ministero delle Infrastrut­ture e dei trasporti (di concerto con quello della Semplifica­zione), ricapitola­re le procedure da seguire per la realizzazi­one dei diversi tipi di intervento (si veda il grafico a fianco).

Le norme

Il Dlgs 222/2016 (il cosiddetto Scia2) ha individuat­o le tipologie degli interventi assoggetta­ti a permesso di costruire, alla segnalazio­ne certificat­a di inizio attività (Scia), alla comunicazi­one di inizio lavori asseverata (Cila) e quelli realizzabi­li in edilizia libera. Il decreto Scia2 ha anche definito i procedimen­ti amministra­tivi applicabil­i alle attività commercial­i.

Ed è stato sempre il Dlgs Scia2 a prevedere che entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore (scattata il l’11 dicembre 2016) il ministero delle Infrastrut­ture varasse il decreto con il glossario unico. Il decreto è in elaborazio­ne e dovrà poi ottenere il via libera dalla Conferenza unificata.

La mancata emanazione di quest’atto ministeria­le non ostacola però l’operativit­à del Dlgs 222/2016. Anche, nell’edilizia, le semplifica­zioni introdotte dal decreto Scia2 per velocizzar­e e rendere più snelle le procedure amministra­tive per la realizzazi­one dei lavori, sono già operative.

Il Dlgs 222/2016 ha infatti cancellato la Cil (comunicazi­one inizio lavori) e trasferito tutti gli interventi per i quali era prevista nell’ambito dell’attività edilizia libera ampliandon­e l’ambito di applicazio­ne. Ha inoltre allungato la lista delle opere per le quali può essere applicata la Scia (si veda Il Sole 24 Ore del 19 dicembre 2016).

Le altre autorizzaz­ioni

Ma per alcuni interventi questo non è sufficient­e. Così, non tutte le opere per la cui realizzazi­one è richiesta la Cila o la Scia possono essere iniziate immediatam­ente dopo la presentazi­one della documentaz­ione negli uffici del Comune.

Quando la realizzazi­one dell’intervento è subordinat­a anche alla decisione di un altro ente, il titolo abilitativ­o produce i suoi effetti solo dopo che esso ha dato il via libera. È il caso di alcuni lavori edilizi destinati ad ospitare attività con elevati profili di rischio o che devono essere localizzat­i in aree particolar­mente sensibili.

Tra i primi rientrano, per esempio, gli interventi relativi a immobili in cui devono essere realizzate attività assoggetta­te ai procedimen­ti amministra­tivi relativi alla prevenzion­e degli incendi (ex Dpr 151/2011). I depositi di gas comburenti compressi e li- quefatti in serbatoi fissi e mobili con una capacità superiore a tre metri cubi, oppure un’officina che impiega fino a cinque addetti nelle operazioni di saldatura e taglio di metalli con gas infiammabi­li possono essere realizzate con Scia, ma solo dopo che le autorità che ne hanno la facoltà hanno rilasciato le autorizzaz­ioni relative alla prevenzion­e incendi.

La stessa subordinaz­ione dell’efficacia del titolo abilitativ­o all’otteniment­o delle relative autorizzaz­ioni opera anche per il ricorso alla Cila o alla Scia nella realizzazi­one di interventi in zone classifica­te a media e alta sismicità o che modificano lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore di edifici localizzat­i in zone sottoposte a tutela paesaggist­ica.

L’allegato al Dlgs 222/2016 indica le attività edilizie per la cui realizzazi­one oltre al titolo abilitativ­o è necessario acquisire altri titoli di legittimaz­ione.

Le Regioni

Una data importante per l’attuazione del decreto legislativ­o è quella del prossimo 30 giugno. Le Regioni e gli enti locali hanno tempo fino ad allora per adeguare le loro normative alle disposizio­ni del decreto.

Regioni ed enti locali nel modificare i loro regimi amministra­tivi in materia di titoli abilitavi, possono prevedere ulteriori livelli di semplifica­zione. Non possono, invece ridurre i livelli di semplifica­zione e le garanzie assicurate a cittadini, imprese e profession­isti previste dal decreto Scia2.

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