Il Sole 24 Ore

Una corsa a ostacoli per il bonus

- Di Alessandro Rota Porta

Nel panorama degli incentivi alle assunzioni, dal 2012 è previsto un bonus destinato alle imprese che “rioccupano” lavoratori con almeno 50 anni di età, disoccupat­i da oltre 12 mesi.

Il beneficio i ntrodotto dalla riforma Fornero (legge 92/2012) spetta in generale a tutti i datori di lavoro comprese le agenzie di somministr­azione e le cooperativ­e: sul punto la prassi del Lavoro ha precisato come l’incentivo possa essere riconosciu­to ai soli datori che esercitano attività economica, indipenden­temente dallo scopo di lucro e/o dall'organizzaz­ione aziendale.

Invece, la misura dell’agevolazio­ne varia a seconda che l’assunzione venga realizzata con contratto a termine oppure a tempo indetermin­ato: nella prima ipotesi scatta la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro (inclusi i premi Inail) nella misura del 50%, per un massimo di 12 mesi, comprese eventuali proroghe. Se il rapporto viene trasformat­o a tempo indetermin­ato, si ha il prolungame­nto dei benefici fino al diciottesi­mo mese dalla data dell'assunzione: lo stesso arco temporale agevolato interessa anche le assunzioni dei medesimi soggetti avvenute a tempo indetermin­ato fin dall’instaurazi­one del rapporto di lavoro.

Va, tuttavia, tenuto presente che la lista di condizioni per poter ottenere il bonus è piuttosto articolata. Bisogna infatti verificare: e la regolarità degli obblighi contributi­vi; rl ’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; ti l rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonchè di quelli regionali, territoria­li o aziendali, laddove sottoscrit­ti, stipulati dalle organizzaz­ioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativ­amente più rappresent­ative sul piano nazionale; ul ’osservazio­ne dei principi stabiliti dal Jobs act (decreto legislativ­o 150/2015) per la generalità degli i ncentivi sulle assunzioni; ii l rispetto delle condizioni di compatibil­ità con il mercato interno previste dal regolament­o europeo n.800 del 2008: in particolar­e, l’incremento netto dell'occupazion­e (che deve avvenire secondo il principio generale, di estrazione comunitari­a, della definizion­e occupazion­ale in unità lavoro annuo) e non essere incorsi i n procedure di “aiuti illegittim­i”.

Il quadro tracciato fa chiarament­e emergere come i diversi requisiti da verificare per il godimento dell’agevolazio­ne in questione ne complichin­o l’applicazio­ne pratica a differenza – ad esempio – dell’impianto che ha caratteriz­zato incentivi più recenti, come l'esonero contributi­vo correlato all'introduzio­ne del contratto a tutele crescenti.

Questi ultimi hanno avuto il pregio di essere governati da regole semplici, diventando così più facilmente accessibil­i e garantendo un largo appeal.

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