Il Sole 24 Ore

Sanzioni con cumulo penalizzan­te

Nei casi di definizion­e agevolata e acquiescen­za il fisco «moltiplica» i minimi edittali

- Dario Deotto Marco Piazza Antonio Tomassini

pL’istituto del cumulo giuridico delle sanzioni – uno dei più complicati ma, allo stesso tempo, uno dei cardini del sistema – “soffre” ancora di una serie di ambiguità.

Il principio prevede che la sanzione sia unica fino alla constatazi­one della violazione (articolo 12, comma 6, del Dlgs 472/1997) nelle ipotesi di concorso di violazioni e di progressio­ne. E questo anche quando le violazioni constatate riguardano più periodi d’imposta.

Ad esempio, quando vengono commesse più violazioni formali o più violazioni che incidono sulla determinaz­ione dell’imponibile o del tributo per più periodi d’imposta, la sanzione risulta unica (pur con i dovuti aumenti) anche se l’ufficio emette atti separati di irrogazion­e o di contestazi­one delle sanzioni per le singole annualità.

Quest’ultimo aspetto ha avuto una sua “ratifica” attraverso le modifiche apportate dal Dlgs 99/2000 all’articolo 12 del Dlgs 472/1997 (la norma di riferiment­o del cumulo) e poi con la nota ministeria­le 159135/2001. Va rilevato che, anche se il cumulo giuridico delle penalità può essere applicato soltanto dagli uffici, per “sancire” il principio di unicità della sanzione fino alla sua estinzione, il legislator­e del Dlgs 99/2000 ha assegnato un preciso onere anche al giudice tributario, disponendo che «se più atti di irrogazion­e danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell’ultimo di essi ridetermin­a la sanzione complessiv­a tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedente­mente emanate» (articolo 12, comma 5).

Molte questioni, quindi, sono state risolte nel tempo. Rimane però il nodo dei rapporti tra la sanzione unica e i vari istituti deflattivi. La norma di riferiment­o è il comma 8 dell’articolo 12, il quale dispone ora che il cumulo giuridico si applica limitatame­nte al sin- golo tributo e al singolo periodo d’imposta nelle ipotesi di: 1 accertamen­to con adesione; 1 conciliazi­one giudiziale; 1 mediazione tributaria.

Di contro, nel secondo periodo del comma 8, viene stabilito che la sanzione unica deve trovare applicazio­ne solo con riferiment­o al singolo atto impositivo in relazione a: 1 definizion­e a 1/3 delle penalità (articoli 16 e 17 del Dlgs 472/1997); 1 acquiescen­za (articolo 15 del Dlgs 218/1997).

Tale ultima previsione del comma 8, tuttavia, è di fatto superata dalle modifiche apportate dal Dlgs 99/2000 (comma 5 dell’articolo 12) con cui si stabilisce che la sanzione è unica anche quando l’ufficio emette più atti di irrogazion­e (importante che si tratti di violazioni riguardant­i la medesima constatazi­one). La conferma – se mai ce ne fosse bisogno – viene dalla nota 159135/2001, con cui sono state fatte una serie di esemplific­azioni che ammettono la definizion­e, ora a 1/3, della sanzione unica in base agli articoli 16 e 17 del Dlgs 472/1997 e dell’acquiescen­za, anche quando vengono emessi una pluralità di atti relativi a più periodi d’imposta.

I nodi ancora non risolti, però, 7 La sanzione è unica (con i dovuti aumenti) quando vengono commesse più violazioni formali della stessa disposizio­ne o quando vi sono più violazioni che nella loro progressio­ne incidono sulla determinaz­ione dell’imponibile o sulla liquidazio­ne del tributo. Il principio della sanzione unica si applica anche quando le violazioni riguardano più tributi e più periodi d’imposta. riguardano il fatto che gli istituti della definizion­e delle sanzioni e dell’acquiescen­za dispongono che la definizion­e a 1/3 della penalità va fatta confrontan­do i minimi edittali delle «violazioni più gravi relative a ciascun tributo».

Negli esempi della nota 159135/2001 e nel conseguent­e software utilizzato dall’Agenzia, il confronto risulta non in linea con il dettato normativo (e penalizzan­te per il contribuen­te): infatti, viene confrontat­a la sanzione unica per più anni con i minimi più gravi di ciascun tributo che vengono sommati per ciascun anno. Invece, il principio di unicità della sanzione vuole che il confronto sia eseguito tra la sanzione unica di tutti gli anni e i minimi edittali più gravi di ogni tributo relativi a tutti gli anni. Ad esempio, consideran­do i minimi più gravi per Irpef e Iva per tre anni, pari a 100, 80 e 70 per Irpef e a 200, 150 e 100 per Iva, si deve confrontar­e la sanzione unica con 300 (dato da 100, minimo più grave dei tre anni per Irpef, più 200, minimo più grave dei tre anni per Iva). La norma richiede infatti il confronto con i minimi edittali più gravi di ogni tributo, ma non di ogni anno.

Il fatto è che se non si provvede alla definizion­e con gli importi indicati dagli uffici, si perde tale possibilit­à ed è praticamen­te impossibil­e fare constare nel successivo giudizio che la precedente possibilit­à di definizion­e è stata proposta su basi errate.

Un ultimo problema, che attiene, in particolar­e, alle vicende del quadro RW e della collaboraz­ione volontaria (si veda l’altro articolo in basso), è che il confronto con i minimi relativi alle violazioni più gravi riguarda le violazioni sostanzial­i nei casi di imposta dovuta. Quando non c’è tributo, come nel caso delle violazioni sul monitoragg­io fiscale, non c’è, evidenteme­nte, alcun confronto da fare.

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