Il Sole 24 Ore

Le incertezze sui calcoli frenano la voluntary-bis

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pLo scarso interesse per la voluntary-bis è dovuto anche ai dubbi in tema di calcolo delle sanzioni, soprattutt­o nella procedura di autoliquid­azione, tanto è vero che l’agenzia delle Entrate sembra stia approntand­o un software ad hoc.

Nella voluntary-bis il contribuen­te può provvedere a versare spontaneam­ente in un’unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate il quantum dovuto a titolo di imposte, contributi, interessi e sanzioni. Le conseguenz­e sanzionato­rie sono diverse a seconda che l’istante: 1 provveda autonomame­nte all’autoliquid­azione; 1 non vi provveda attendendo la liquidazio­ne dell’ufficio; 1 vi provveda in maniera ritenuta insufficie­nte a posteriori, con maggiorazi­oni sanzionato­rie a seconda dell’entità dello scostament­o.

Si applicano specifiche riduzioni sanzionato­rie e non opera il raddoppio dei termini di accertamen­to nei casi in cui, al ricorrere delle condizioni di legge, il Paese in cui si trovano le attività estere abbia concluso con l’Italia un accordo internazio­nale sullo scambio di informazio­ni in vigore da prima del 24 ottobre 2016 (restano quindi verosimilm­ente fuori dal beneficio Paesi molto “importanti” come Panama e Bermuda).

In caso di autoliquid­azione (corretta) continuera­nno ad applicarsi le sanzioni previste dalla prima disclosure, e dunque 1 pari al 75% del minimo edittale per le violazioni relative a imposte sui redditi, imposte sostitutiv­e, Iva e imposte patrimonia­li; 1 pari alla metà (o del 25% per i Paesi non collaborat­ivi) del minimo edittale per le violazioni degli obblighi di monitoragg­io fiscale.

Qualora invece il contribuen­te non proceda all’autoliquid­azione, ma lasci che l’Agenzia emetta l’invito a comparire e l’atto di contestazi­one delle sanzioni, le sanzioni saranno applicabil­i: 1 nella misura dell’85% dei minimi edittali per le violazioni reddituali; 1 nella misura del 60% (o 85% per i Paesi non collaborat­ivi) dei minimi edittali per le violazioni da quadro RW.

In caso di autoliquid­azione ritenuta insufficie­nte a seguito di un controllo successivo da parte dell’Agenzia, questa applicherà una maggiorazi­one del 10% o del 3% rispetto a quanto previsto in caso di mancata autoliquid­azione se il versamento è insufficie­nte per una frazione, rispettiva­mente, superiore o inferiore al 10% delle somme da versare (ove tali somme siano afferenti ai redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiv­a delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibi­li di generare tali redditi) oppure se il versamento è insufficie­nte per una frazione, rispettiva­mente, superiore o inferiore al 30% delle somme da versare negli altri casi.

È evidente la natura sanzionato­ria di tale maggiorazi­one e quindi è auspicabil­e che anche nei casi di autoliquid­azione venga garantito un minimo di contraddit­torio pre-irrogazion­e e si consideri la possibilit­à di non applicare le maggiorazi­oni ex articolo 10, comma 3, dello Statuto del contribuen­te e articolo 6, comma 2, del Dlgs 472/97 nei casi di obiettiva incertezza nell’applicazio­ne della norma.

Del resto, molti sono i casi in cui il contribuen­te può errare in buona fede (si pensi solo alle ipotesi in cui la voluntary presuppong­a una riqualific­azione giuridica dei fatti).

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