Le penalità per RW vanno slegate dall’Irpef
pLe sanzioni sul monitoraggio fiscale relative al quadro RW non sono riconducibili all’Irpef. È da questa constatazione – ovvia – che originano tutta una serie di fraintendimenti che poi hanno riguardato (e riguardano) anche la collaborazione volontaria.
Il tutto parte dal software delle Entrate che quando “confeziona” gli atti di contestazione delle sanzioni relative al monitoraggio da quadro RW le indica come riconducibili all’Irpef. È palese tuttavia che le sanzioni da monitoraggio fiscale nulla hanno a che vedere con l’Irpef: si tratta di uno stratagemma per renderle più onerose quando, in particolare, le violazioni sono commesse su più anni.
Ad esempio, se l’ammontare più alto delle consistenze detenute illegalmente nei vari anni in un Paese Ue fosse pari a 100, la sanzione unica per tutti gli anni risulterebbe pari a 5,625 (3 aumentato della metà e poi ancora di ¼, in base al cumulo giuridico), importo che poi sarebbe definibile a 1/3.
Considerando invece le violazioni da quadro RW come violazioni Irpef, occorre invece, ai fini della definizione a 1/3, effettuare il confronto con i minimi edittali per le violazioni più gravi relativi a ciascun tributo (che impropriamente viene considerato l’Irpef, oltre al fatto che il confronto viene fatto sommando i minimi di ogni anno, si veda l’articolo in alto). Il che porta a una definizione più costosa di quanto sarebbe in realtà.
Il problema si è poi riproposto con la prima collaborazione volontaria quando è stato “inventato”, in base al comma 6 dell’articolo 5-quinquies del Dl 167/1990, un confronto con il cumulo materia- le (anno per anno) delle sanzioni ridotte alla metà in presenza di determinate condizioni (esempio: rimpatrio in Italia delle attività).
Peraltro, la stessa riduzione alla metà delle sanzioni per la voluntary è frutto, di fatto, dello stesso equivoco: considerare le violazioni da quadro RW riconducibili all’Irpef. Infatti, la riduzione alla metà disposta dall’articolo 7, comma 4, del Dlgs 472/1997 (richiamata dalla norma della voluntary) si ha quando c’è manifesta sproporzione tra tributo e sanzione, ma nel caso delle violazioni da monitoraggio da quadro RW non c’è proprio alcun tributo di riferimento (l’unica giustificazione sarebbe che è sproporzionata perché non c’è tributo).
Ora il problema si ripropone con la voluntary-bis. Qui la novità risulta soprattutto la possibilità dell’autoliquidazione, dove viene specificato che si applicano le disposizioni del cumulo giuridico (commi 1 e 5 dell’articolo 12 del Dlgs 472/1997). Questo “richiamo” non viene fatto nella procedura di disclosure “ordinaria” (lettera f) dell’articolo 5-octies), ma alla fine risulta irrilevante. Infatti, se si deve seguire il confronto con il cumulo materiale stabilito dalla vecchia voluntary (comma 6 dell’arti- colo 5-quinquies), questo, ai fini della definizione a 1/3 delle sanzioni legate al monitoraggio, “anestetizza” l’applicazione del cumulo giuridico. Peraltro, anche ai fini della voluntary le sanzioni da quadro RW vengono considerate riconducibili all’Irpef.
Questa impostazione, tuttavia, come detto, risulta inconciliabile con le norme esistenti: se gli uffici continueranno ad applicarle erroneamente, l’auspicio è che qualche giudice (investito anche da un’impugnazione contro gli atti di “liquidazione” della voluntary) comprenda davvero i complicati intrecci tra cumulo giuridico e definizione a 1/3 delle penalità.