Il Sole 24 Ore

Le penalità per RW vanno slegate dall’Irpef

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pLe sanzioni sul monitoragg­io fiscale relative al quadro RW non sono riconducib­ili all’Irpef. È da questa constatazi­one – ovvia – che originano tutta una serie di fraintendi­menti che poi hanno riguardato (e riguardano) anche la collaboraz­ione volontaria.

Il tutto parte dal software delle Entrate che quando “confeziona” gli atti di contestazi­one delle sanzioni relative al monitoragg­io da quadro RW le indica come riconducib­ili all’Irpef. È palese tuttavia che le sanzioni da monitoragg­io fiscale nulla hanno a che vedere con l’Irpef: si tratta di uno stratagemm­a per renderle più onerose quando, in particolar­e, le violazioni sono commesse su più anni.

Ad esempio, se l’ammontare più alto delle consistenz­e detenute illegalmen­te nei vari anni in un Paese Ue fosse pari a 100, la sanzione unica per tutti gli anni risultereb­be pari a 5,625 (3 aumentato della metà e poi ancora di ¼, in base al cumulo giuridico), importo che poi sarebbe definibile a 1/3.

Consideran­do invece le violazioni da quadro RW come violazioni Irpef, occorre invece, ai fini della definizion­e a 1/3, effettuare il confronto con i minimi edittali per le violazioni più gravi relativi a ciascun tributo (che impropriam­ente viene considerat­o l’Irpef, oltre al fatto che il confronto viene fatto sommando i minimi di ogni anno, si veda l’articolo in alto). Il che porta a una definizion­e più costosa di quanto sarebbe in realtà.

Il problema si è poi riproposto con la prima collaboraz­ione volontaria quando è stato “inventato”, in base al comma 6 dell’articolo 5-quinquies del Dl 167/1990, un confronto con il cumulo materia- le (anno per anno) delle sanzioni ridotte alla metà in presenza di determinat­e condizioni (esempio: rimpatrio in Italia delle attività).

Peraltro, la stessa riduzione alla metà delle sanzioni per la voluntary è frutto, di fatto, dello stesso equivoco: considerar­e le violazioni da quadro RW riconducib­ili all’Irpef. Infatti, la riduzione alla metà disposta dall’articolo 7, comma 4, del Dlgs 472/1997 (richiamata dalla norma della voluntary) si ha quando c’è manifesta sproporzio­ne tra tributo e sanzione, ma nel caso delle violazioni da monitoragg­io da quadro RW non c’è proprio alcun tributo di riferiment­o (l’unica giustifica­zione sarebbe che è sproporzio­nata perché non c’è tributo).

Ora il problema si ripropone con la voluntary-bis. Qui la novità risulta soprattutt­o la possibilit­à dell’autoliquid­azione, dove viene specificat­o che si applicano le disposizio­ni del cumulo giuridico (commi 1 e 5 dell’articolo 12 del Dlgs 472/1997). Questo “richiamo” non viene fatto nella procedura di disclosure “ordinaria” (lettera f) dell’articolo 5-octies), ma alla fine risulta irrilevant­e. Infatti, se si deve seguire il confronto con il cumulo materiale stabilito dalla vecchia voluntary (comma 6 dell’arti- colo 5-quinquies), questo, ai fini della definizion­e a 1/3 delle sanzioni legate al monitoragg­io, “anestetizz­a” l’applicazio­ne del cumulo giuridico. Peraltro, anche ai fini della voluntary le sanzioni da quadro RW vengono considerat­e riconducib­ili all’Irpef.

Questa impostazio­ne, tuttavia, come detto, risulta inconcilia­bile con le norme esistenti: se gli uffici continuera­nno ad applicarle erroneamen­te, l’auspicio è che qualche giudice (investito anche da un’impugnazio­ne contro gli atti di “liquidazio­ne” della voluntary) comprenda davvero i complicati intrecci tra cumulo giuridico e definizion­e a 1/3 delle penalità.

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