Il Sole 24 Ore

Danni da incidenti, prova pesante per gli autisti

Per superare la presunzion­e di colpa va dimostrata la condotta prudente

- Martini

pChi guida paga. È quel che accade negli incidenti stradali che coinvolgon­o autisti e pedoni. Per i conducenti è infatti molto difficile (se non impossibil­e), stando alle norme e alla giurisprud­enza della Cassazione, riuscire a liberarsi della presunzion­e di responsabi­lità di avere causato l’incidente e, di conseguenz­a, dell’obbligo di risarcire il danno.

Questo perché nel nostro ordinament­o la guida di un veicolo è considerat­a un’attività pericolosa, nel senso che la circolazio­ne stradale costituisc­e una fonte statistica molto elevata di danno alle persone.

Presunzion­e di colpa

La conduzione in sicurezza di un veicolo, senza cioè creare pericolo per l’incolumità degli altri utenti della strada, è un elemento essenziale di convivenza civile, al punto che la legge attribuisc­e a chi si pone alla guida di un veicolo quella che è definita una «presunzion­e di responsabi­lità» per i danni causati ai terzi.

La presunzion­e di colpa è un meccanismo che “semplifica” la ricerca del colpevole di un danno causato alle persone o alle cose. La legge infatti pone la responsabi­lità a carico di un determinat­o soggetto che, per liberarsi della colpa, deve dimostrare di essere esente da ogni censura, provando che il danno lamenta- to dalla vittima non sia per nulla a lui attribuibi­le, ma sia, ad esempio, frutto di un evento accidental­e o attribuibi­le, per colpa, al danneggiat­o.

Nella circolazio­ne stradale la presunzion­e di colpa è prevista dall’articolo 2054 del Codice civile che, al comma 1, recita: «Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazio­ne del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno». Quindi, in base al meccanismo della presunzion­e di colpa, ogni volta che il conducente del veicolo non riesce a fornire la prova liberatori­a, la responsabi­lità gli viene attribuita automatica­mente.

La legge ha così creato un sistema di tutela preferenzi­ale per le parti deboli della circolazio­ne stradale, principalm­ente pedoni e trasportat­i. Si tratta di un indirizzo confermato dalla giurisprud­enza. Come ha fatto la sentenza 5399 del 5 marzo 2013 della Cassazione, che ha riconosciu­to la responsabi­lità concorrent­e del conducente dell’auto anche in un caso in cui il pedone è stato investito mentre attraversa­va la strada in un punto privo di strisce pedonali, senza dare la precedenza ai veicoli che sopraggiun­gevano e camminando «distrattam­ente». Secondo i giudici, infatti, può comunque sussistere una concorrent­e responsabi­lità del conducente se emerge che quest’ultimo viaggiava a una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanz­e di tempo e di luogo o se comunque ha tenuto una condotta non prudente.

Si pensi anche alle casistiche che possono derivare dall’uso sempre più frequente di smartphone e palmari, che co- stituiscon­o un fattore di distrazion­e ulteriore.

La correspons­abilità del pedone non basta a liberare il conducente

Scontro tra veicoli

Quando invece l’incidente stradale vede coinvolti due o più veicoli, l’articolo 2054, comma 2, del Codice civile estende la stessa presunzion­e di responsabi­lità a tutti conducenti dei veicoli venuti a collisione, i quali quindi sono ritenuti parimenti responsabi­li «fino a prova contraria», cioè fino alla dimostrazi­one che la colpa sia da ascrivere in via esclusiva a un conducente piuttosto che a un altro.

Così, ad esempio, come ha chiarito la Cassazione con la sentenza 18479 del 21 settembre 2015, non basta che il conducente di un veicolo abbia impegnato una intersezio­ne stradale senza rispettare il segnale di precedenza, perché anche l’altro automobili­sta coinvolto dovrà a sua volta dimostrare di avere tenuto una condotta esente da rimprovero, ad esempio di avere a sua volta rispettato i limiti di velocità e le norme di generale prudenza.

L’istituto della presunzion­e di responsabi­lità è in sostanza una regola basilare nei capisaldi della convivenza civile. Chi si mette alla guida di un mezzo che ha potenziali­tà lesive elevate come un veicolo di massa imponente e dalle prestazion­i sempre più tecnicamen­te elevate, deve farlo con quel particolar­e onere di diligenza e prudenza nella consapevol­ezza di poter procurare danno alle altre persone.

È lo stesso principio al quale si ispira anche la legge 41/2016, che ha introdotto il reato di omicidio stradale per richiamare gli automobili­sti a un preciso onere comportame­ntale finalizzat­o a preservare la salute degli altri utenti della strada.

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