Il Sole 24 Ore

Precompila­ta, ecco le voci da monitorare

Dalle spese sanitarie ai bonus edilizi in condominio, servirà un controllo attento sui nuovi dati 2017

- Giorgio Gavelli Adriano Perosa

pL’operazione 730 precompila­to anche quest’anno parte all’insegna della sperimenta­zione. Del resto il meccanismo, con oltre 30 milioni di contribuen­ti coinvolti e migliaia di dati trasmessi ed elaborati, è inevitabil­mente complesso: pur essendo al terzo anno di applicazio­ne, anche questa volta si aggiungono nuove informazio­ni, con nuovi soggetti chiamati a trasmetter­le, e dunque nuove criticità. Domani, martedì 28 febbraio, sarà la voltà, tra gli altri, di banche e assicurazi­oni, mentre gli amministra­tori di condominio hanno ottenuto una proroga al 7 marzo.

Peraltro, il legislator­e era consapevol­e fin dall’inizio della difficoltà dell’operazione, visto che ha dichiarato la «sperimenta­lità» della precompila­ta all’articolo 1 del Dlgs 175/2014. Anche quest’anno, infatti, tutti i soggetti coinvolti dovranno approcciar­e le procedure armandosi di pazienza e di attenzione, verificand­o sul campo la conferma delle soluzioni ai problemi emersi negli scorsi anni e le problemati­che che porranno i nuovi dati, su cui devono concentrar­si in misura ancora maggiore i controlli.

Nel grafico in pagina sono riassunte alcune criticità ricorrenti, particolar­mente diffuse tra gli addetti ai lavori alle prese con la compilazio­nedel modello 730/2017, almeno stando a quanto avvenuto nelle ultime due edizioni.

Le novità

Quest’anno fanno il loro debutto nel modello precompila­to i dati trasmessi da: 1 esercizi commercial­i che svolgono attività di distribuzi­one al pubblico di farmaci; 1 iscritti agli albi degli psicologi; 1 iscritti agli albi profession­ali degli infermieri; 1 iscritti agli albi profession­ali delle ostetriche; 1 iscritti agli albi profession­ali dei tecnici sanitari di radiologia medica; 1 ottici; 1 iscritti agli albi profession­ali dei veterinari; 1 soggetti che erogano rimborsi delle spese universita­rie; 1 amministra­tori di condominio per interventi di recupero edilizio, riqualific­azione energetica, acquisto mobili e grandi elettrodom­estici eseguiti nel 2016

L’esperienza dei primi due anni insegna che la prima trasmissio­ne è sempre difficolto­sa, caratteriz­zata da dati che poi risultano grezzi o incompleti, anche per via delle difficoltà interpreta­tive non ancora risolte. Prima di confermarl­i, quindi, occorre particolar­e attenzione.

Le criticità

In linea generale, le difficoltà si possono suddivider­e in tre categorie. e Gli oneri e redditi da inserire. Alla prima fanno riferiment­o gli oneri che, pur essendo deducibili o detraibili, non sono ancora entrati nel sistema della dichiarazi­one precompila­ta, che pertanto andrà, giocoforza, integrata. Si tratta, ad esempio, delle detrazioni per spese scolastich­e, di quella collegata della frequenza dei figli all’asilo, delle erogazioni liberali a soggetti qualificat­i, dei versamenti ai consorzi di bonifica e così via. Del resto la necessità di effettuare un’integrazio­ne può riguardare anche i redditi: ad esempio, se il sostituto d’imposta ha trasmesso più certificaz­ioni uniche (Cu), oppure risultano più Cu conguaglia­te o con conguagli non corretti, il dato non risulterà “caricato” dal sistema nella precompila­ta, con obbligo di intervento da parte del contribuen­te. r Oneri da rettificar­e. La seconda casistica riguarda gli oneri che compaiono nella precompila­ta, ma che possono essere suddivisi in maniera differente tra i contribuen­ti. Si pensi alle spese sostenute per i familiari a carico (circolare 11/E/2007) o a quelle trasmesse dagli amministra­tori di condominio in relazione agli interventi condominia­li meritevoli del 50-65% (circolare 122 del 1999, risposta 4.7). Senza dimenticar­e che, anche in questi casi, se i dati presenti nella precompila­ta sono errati (ad esempio relativi a un familiare non più a carico oppure a una spesa sostenuta da altro soggetto) l’amministra­zione ha sempre affermato l’obbligo del contribuen­te alla correzione. t I requisiti soggettivi. Infine, va ricordata la casistica degli oneri che sono presenti nella precompila­ta (o nel foglio integrativ­o aggiuntivo) ma che, per essere deducibili o detraibili, devono osservare determinat­i requisiti che solo il contribuen­te può conoscere. Si pensi, ad esempio, alla detraibili­tà degli interessi passivi su mutui, che l’articolo 15 del Tuir assoggetta tra l’altro al requisito della residenza anagrafica, che potrebbe essere variata senza che il fisco ne sia a conoscenza. Oppure, si pensi alle detrazioni del 50-65% sui lavori immobiliar­i, per le quali il contribuen­te potrebbe aver erroneamen­te utilizzato il bonifico “parlante” per pagare un intervento che non è detraibile (ad esempio, perché di manutenzio­ne ordinaria su una singola unità immobiliar­e).

Simile è il caso del rimborso di un onere, “intercetta­to” dalla precompila­ta e inserito a tassazione separata, ma che il contribuen­te non ha mai detratto.

Le complicazi­oni

Nel complesso si ha la netta sensazione che, nonostante gli sforzi compiuti dall’amministra­zione e da tutti i soggetti coinvolti, il risultato sia sempre condiziona­to dalla complicazi­one insita nel nostro sistema tributario.

È arduo far coesistere una dichiarazi­one precompila­ta con un sistema che necessita di 111 pagine di istruzioni per il solo 730 (che è il modello più semplice). Anche perché le istruzioni sono solo una traccia per la compilazio­ne e, per ogni caso particolar­e, la risposta va cercata altrove. Procedure semplici richiedono, alla base, adempiment­i concettual­mente semplici e, su questo, l’impression­e è che ci sia ancora molto da lavorare.

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