Intermediari al buio sui controlli preventivi
pNon sono ancora emersi dalla nebbia i controlli previsti per i modelli 730 diversi da quelli precompilati e accettati senza modifiche. Dopo le incertezze del 2016, ad oggi non esistono novità.
Ripercorriamo le tappe della vicenda. Il comma 3-bis dell’articolo 5 del Dlgs 175/2014 (introdotto dal comma 949 della legge di Stabilità 2016) prevede che, in caso di precompilata con modifiche “sensibili” – tali da incidere sul reddito o sull’imposta – presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, l’agenzia delle Entrate “può” effettuare controlli preventivi (anche verificando la documentazione) in due casi: 1 se il modello presenta «elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati» con provvedimento del direttore delle Entrate; 1 se il 730 si chiude con un rimborso superiore a 4mila euro.
Per questi controlli preventivi l’Agenzia ha tempo quattro mesi dal termine per l’invio della dichiarazione (o dalla data della trasmissione, se successiva) e il rimborso viene erogato non oltre il sesto mese da tali date. I problemi riguardano: 1 la mancata pubblicazione del provvedimento direttoriale (ad oggi,è impossibile sapere quali modelli saranno assoggettabili a controlli e quali no e, di conseguenza, quali subiranno lo “stop” dei rimborsi); 1 cosa succede quando entra in gioco l’intermediario, professionista o Caf.
In quest’ultima ipotesi, infatti, si intrecciano le seguenti informazioni ufficiali: e in base all’articolo 1, comma 4, del Dlgs 175/2014, i modelli presentati dai Caf o professionisti con modalità ordinarie (Dm 164/1999) sono soggetti ai controlli già ricordati; r le istruzioni al modello 730/2016 (pag. 7) spiegavano chiaramente che i modelli presentati tramite Caf o professionisti abilitati, in quanto dotati obbligatoriamente del visto di conformità, non subivano controlli preventivi, alla stessa stregua delle «precompilate accettate e non modificate» trasmesse dal contribuente; t con la circolare 12/E/2016 (paragrafo 8.4) è stato chiarito che «i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai Caf o ai professionisti abilitati»; u le istruzioni al modello 730/2017 si limitano a prevedere che l’amministrazione può effettuare i controlli «nei casi previsti dalla legge», senza altro specificare.
Nel tentativo di dare un senso a tutto questo, in dottrina si è affermato che i controlli non si applicherebbero quando l’intermediario, munito di delega, invia tramite Entratel (e non con le modalità tradizionali, senza delega) il modello precompilato, accettato o modificato, poiché (letteralmente) nel primo caso ci si troverebbe nell’ambito del comma 3 e non del comma 4 dell’articolo 1 del Dlgs 175/2014.
Una simile conclusione, se fosse corretta, pare inaccettabile, poiché farebbe dipendere l’intensità dei controlli e i tempi di rimborso (nonché le modalità, tramite sostituto o meno) dal canale di invio prescelto, a prescindere dai contenuti e dal grado di “pericolosità” dei modelli inviati (presenza o meno del visto, modifiche più o meno incisive, eccetera). Con l’aggravante che si potrebbe creare l’interesse del contribuente ad instradare l’intermediario, a seconda della rilevanza che viene attribuita alla opportunità di “dribblare” i controlli preventivi. Mentre non dovrebbe mai essere il controllato a scegliere se e come sottoporsi a verifica.
Poiché la stagione dell’invio dei 730 è alle porte, bisognerebbe sgombrare il campo dalle ambiguità e rendere noti quanto prima gli «elementi di incoerenza» e l’esatta estensione dei controlli, creando una cornice chiara per contribuenti ed intermediari.