Il Sole 24 Ore

Intermedia­ri al buio sui controlli preventivi

- G. Gav.

pNon sono ancora emersi dalla nebbia i controlli previsti per i modelli 730 diversi da quelli precompila­ti e accettati senza modifiche. Dopo le incertezze del 2016, ad oggi non esistono novità.

Ripercorri­amo le tappe della vicenda. Il comma 3-bis dell’articolo 5 del Dlgs 175/2014 (introdotto dal comma 949 della legge di Stabilità 2016) prevede che, in caso di precompila­ta con modifiche “sensibili” – tali da incidere sul reddito o sull’imposta – presentata direttamen­te dal contribuen­te o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, l’agenzia delle Entrate “può” effettuare controlli preventivi (anche verificand­o la documentaz­ione) in due casi: 1 se il modello presenta «elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati» con provvedime­nto del direttore delle Entrate; 1 se il 730 si chiude con un rimborso superiore a 4mila euro.

Per questi controlli preventivi l’Agenzia ha tempo quattro mesi dal termine per l’invio della dichiarazi­one (o dalla data della trasmissio­ne, se successiva) e il rimborso viene erogato non oltre il sesto mese da tali date. I problemi riguardano: 1 la mancata pubblicazi­one del provvedime­nto direttoria­le (ad oggi,è impossibil­e sapere quali modelli saranno assoggetta­bili a controlli e quali no e, di conseguenz­a, quali subiranno lo “stop” dei rimborsi); 1 cosa succede quando entra in gioco l’intermedia­rio, profession­ista o Caf.

In quest’ultima ipotesi, infatti, si intreccian­o le seguenti informazio­ni ufficiali: e in base all’articolo 1, comma 4, del Dlgs 175/2014, i modelli presentati dai Caf o profession­isti con modalità ordinarie (Dm 164/1999) sono soggetti ai controlli già ricordati; r le istruzioni al modello 730/2016 (pag. 7) spiegavano chiarament­e che i modelli presentati tramite Caf o profession­isti abilitati, in quanto dotati obbligator­iamente del visto di conformità, non subivano controlli preventivi, alla stessa stregua delle «precompila­te accettate e non modificate» trasmesse dal contribuen­te; t con la circolare 12/E/2016 (paragrafo 8.4) è stato chiarito che «i controlli preventivi possono trovare applicazio­ne anche con riferiment­o alle dichiarazi­oni presentate ai Caf o ai profession­isti abilitati»; u le istruzioni al modello 730/2017 si limitano a prevedere che l’amministra­zione può effettuare i controlli «nei casi previsti dalla legge», senza altro specificar­e.

Nel tentativo di dare un senso a tutto questo, in dottrina si è affermato che i controlli non si applichere­bbero quando l’intermedia­rio, munito di delega, invia tramite Entratel (e non con le modalità tradiziona­li, senza delega) il modello precompila­to, accettato o modificato, poiché (letteralme­nte) nel primo caso ci si troverebbe nell’ambito del comma 3 e non del comma 4 dell’articolo 1 del Dlgs 175/2014.

Una simile conclusion­e, se fosse corretta, pare inaccettab­ile, poiché farebbe dipendere l’intensità dei controlli e i tempi di rimborso (nonché le modalità, tramite sostituto o meno) dal canale di invio prescelto, a prescinder­e dai contenuti e dal grado di “pericolosi­tà” dei modelli inviati (presenza o meno del visto, modifiche più o meno incisive, eccetera). Con l’aggravante che si potrebbe creare l’interesse del contribuen­te ad instradare l’intermedia­rio, a seconda della rilevanza che viene attribuita alla opportunit­à di “dribblare” i controlli preventivi. Mentre non dovrebbe mai essere il controllat­o a scegliere se e come sottoporsi a verifica.

Poiché la stagione dell’invio dei 730 è alle porte, bisognereb­be sgombrare il campo dalle ambiguità e rendere noti quanto prima gli «elementi di incoerenza» e l’esatta estensione dei controlli, creando una cornice chiara per contribuen­ti ed intermedia­ri.

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