Anche la perdita può trasferirsi ai periodi successivi
pI l meccanismo delle integrative “a cascata” diventa necessario nel caso in cui l’integrazione della dichiarazione a favore non comporta l’emersione di un credito bensì di una perdita.
Questa fattispecie non è stata prevista dai nuovi commi 8 e 8bis dell’articolo 2 del Dpr 322/1998: le disposizioni prendono in considerazione soltanto le situazioni in cui, a seguito della rettifica, emergono maggiori crediti o minori debiti.
Basta fare un esempio per capire il meccanismo. A fronte di reddito imponibile originario di 1.000 (Ires dovuta 275), un contribuente presenta un’integrativa a favore per un costo di 400, riducendo il reddito a 600 (Ires dovuta 165). Se l’Ires era stata versata interamente emerge un credito di 110 (275 – 165). Viceversa, se la società era già a credito di 100 a seguito degli acconti versati, l’importo aumenterà a 220.
In base a queste situazioni, quindi, a norma del successivo comma 8- bis, il minor debito o il maggior credito può essere utilizzato i mmediatamente o a partire dal periodo d’imposta successivo a seconda della “tempistica” di presentazione dell’integrativa ( entro o oltre l’anno).
Tuttavia, la disposizione non si occupa di disciplinare il caso in cui il costo integrato invece di andare a ridurre un reddito imponibile mantenendolo comunque positivo, va a incrementare una perdita già esistente o ad abbattere un reddito tale da trasformarlo in perdita fiscale.
Riprendendo l’esempio di prima, a fronte di un costo inte- grato di 600 il contribuente potrebbe già aver dichiarato nell’Unico originario una perdita di 100 che, ora, diventa di 700. Pertanto l’integrativa a favore presentata non mostrerà alcun minor debito tributario o maggior credito d’imposta. Viceversa, se il reddito originario era di 400, con l’integrazione diventa negativo di 200 e, di conseguenza, il contribuente si trova ad avere un credito di 110 (il 27,5% di 400) e una nuova perdita di 200.
Come già anticipato (si veda articolo a sinistra), le possibilità di utilizzo del credito emergente seguono le regole stabilite dal comma 8-bis. Per la perdita, invece, è necessario riportarla a nuovo, attraverso ulteriori integrative, fino al periodo d’imposta in cui la stessa può essere “assorbita” da un reddito imponibile. È da quest’ultima integrazione che scaturisce il credito compensabile.
Tornando all’esempio, supponendo che il credito di 110 e la perdita di 200 dell’esempio si riferiscano al 2014 e che il reddito del 2015 sia pari alla perdita riportabile, il contribuente dovrà presentare due integrative. La prima, per il 2014, per rilevare il costo, evidenziare il credito di 110 e la perdita di 200. La seconda, per il 2015, per riportare a nuovo la perdita e abbattere il reddito imponibile a zero e far emergere il credito di 55 (27,5% di 200).
Di conseguenza, il credito emergente dal 2014 può essere impiegato in compensazione solo dal periodo d’imposta successivo, mentre quello del 2015 (55), trattandosi di integrativa “entro l’anno”, utilizzato immediatamente.