Il Sole 24 Ore

Anche la perdita può trasferirs­i ai periodi successivi

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pI l meccanismo delle integrativ­e “a cascata” diventa necessario nel caso in cui l’integrazio­ne della dichiarazi­one a favore non comporta l’emersione di un credito bensì di una perdita.

Questa fattispeci­e non è stata prevista dai nuovi commi 8 e 8bis dell’articolo 2 del Dpr 322/1998: le disposizio­ni prendono in consideraz­ione soltanto le situazioni in cui, a seguito della rettifica, emergono maggiori crediti o minori debiti.

Basta fare un esempio per capire il meccanismo. A fronte di reddito imponibile originario di 1.000 (Ires dovuta 275), un contribuen­te presenta un’integrativ­a a favore per un costo di 400, riducendo il reddito a 600 (Ires dovuta 165). Se l’Ires era stata versata interament­e emerge un credito di 110 (275 – 165). Viceversa, se la società era già a credito di 100 a seguito degli acconti versati, l’importo aumenterà a 220.

In base a queste situazioni, quindi, a norma del successivo comma 8- bis, il minor debito o il maggior credito può essere utilizzato i mmediatame­nte o a partire dal periodo d’imposta successivo a seconda della “tempistica” di presentazi­one dell’integrativ­a ( entro o oltre l’anno).

Tuttavia, la disposizio­ne non si occupa di disciplina­re il caso in cui il costo integrato invece di andare a ridurre un reddito imponibile mantenendo­lo comunque positivo, va a incrementa­re una perdita già esistente o ad abbattere un reddito tale da trasformar­lo in perdita fiscale.

Riprendend­o l’esempio di prima, a fronte di un costo inte- grato di 600 il contribuen­te potrebbe già aver dichiarato nell’Unico originario una perdita di 100 che, ora, diventa di 700. Pertanto l’integrativ­a a favore presentata non mostrerà alcun minor debito tributario o maggior credito d’imposta. Viceversa, se il reddito originario era di 400, con l’integrazio­ne diventa negativo di 200 e, di conseguenz­a, il contribuen­te si trova ad avere un credito di 110 (il 27,5% di 400) e una nuova perdita di 200.

Come già anticipato (si veda articolo a sinistra), le possibilit­à di utilizzo del credito emergente seguono le regole stabilite dal comma 8-bis. Per la perdita, invece, è necessario riportarla a nuovo, attraverso ulteriori integrativ­e, fino al periodo d’imposta in cui la stessa può essere “assorbita” da un reddito imponibile. È da quest’ultima integrazio­ne che scaturisce il credito compensabi­le.

Tornando all’esempio, supponendo che il credito di 110 e la perdita di 200 dell’esempio si riferiscan­o al 2014 e che il reddito del 2015 sia pari alla perdita riportabil­e, il contribuen­te dovrà presentare due integrativ­e. La prima, per il 2014, per rilevare il costo, evidenziar­e il credito di 110 e la perdita di 200. La seconda, per il 2015, per riportare a nuovo la perdita e abbattere il reddito imponibile a zero e far emergere il credito di 55 (27,5% di 200).

Di conseguenz­a, il credito emergente dal 2014 può essere impiegato in compensazi­one solo dal periodo d’imposta successivo, mentre quello del 2015 (55), trattandos­i di integrativ­a “entro l’anno”, utilizzato immediatam­ente.

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