Il rimborso Iva supera il diniego
La mancanza della dichiarazione non blocca l’istanza e la sentenza è subito esecutiva
pIl diritto al rimborso del credito Iva spetta anche nel caso in cui la dichiarazione sia stata omessa. Inoltre la sentenza è immediatamente esecutiva e, trattandosi di un credito inferiore a 10mila euro, nessuna garanzia può essere imposta al contribuente. Ad affermarlo è la sentenza 6725/27/2016 della Ctr della Lombardia (presidente Secchi, relatore Candido).
La vicenda scaturisce dal ricorso presentato da una società contro il diniego del rimborso di un credito Iva relativo al periodo di imposta 2009.
Nello specifico la contribuente aveva presentato la dichiarazione Iva con un ritardo superiore a 90 giorni. Di conseguenza risultava omessa.
La società, dopo aver intrapreso la strada - poi abbandonata - del riporto del credito Iva nella dichiarazione del periodo di imposta successivo, provvedeva a presentare istanza di rimborso, ritenendo di poter godere dell’ordinario temine decennale di prescrizione.
L’amministrazione finanziaria negava il rimborso, sottolineando che l’istanza andava presentata entro il termine biennale di decadenza (articolo 21, comma 2, Dlgs 546/1992).
La commissione tributaria di primo grado respinge il ricorso. La contribuente presenta, allora, appello innanzi alla Ctr della Lombardia la quale, oltre a riconoscere le sue ragioni, condanna l’amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali.
Innanzitutto, i giudici di secondo grado rilevano che il termine di decadenza biennale ri- guarda i versamenti diretti dei quali non fa parte il credito Iva.
Richiamando la sentenza 4316/2015 della Corte di cassazione la commissione rileva che l’omessa presentazione della dichiarazione non priva il contribuente del diritto di ottenere il rimborso del suo credito, il quale può essere richiesto nell’ordinario termine decennale di prescrizione.
Secondo i giudici, l’agenzia delle Entrate prima di avviare la fase contenziosa avrebbe potuto accertare l’esistenza del credito mediante il controllo della documentazione contabile. Il fatto che non abbia sollevato obiezioni sulla bontà del credito ne conferma l’esistenza.
Il collegio, quindi, in riforma della sentenza di primo grado stabilisce che l’agenzia delle Entrate debba rimborsare il credito 7 Il contribuente, prima delle modifiche apportate dal Dlgs 156/2015, non poteva intimare il pagamento di un rimborso dovutogli, indicato nella sentenza di primo grado: per ottenerlo era costretto ad attendere il passaggio in giudicato della pronuncia a lui favorevole. Ora anche per la parte privata, per effetto dell’articolo 69 del Dlgs 546/1992, la sentenza di condanna al pagamento di somme a suo favore è immediatamente esecutiva. oltre agli interessi di legge.
I giudici della Ctr decidono di esprimersi anche in merito all’esecutività della sentenza.
Ai sensi dell’articolo 69 del Dlgs 546/1992, come risultante dopo le modifiche apportate dal Dlgs 156/2015, l’immediata esecutività delle pronunce tributarie è stata estesa anche alla parte privata. In modo particolare l’articolo 69 prevede che, nel caso di pagamento di somme superiori a 10mila euro, il versamento - ad opera del giudice - può essere subordinato alla prestazione di una idonea garanzia.
In relazione a quest’ultimo punto, l’entrata in vigore della nuova disposizione (ai sensi dell’articolo 12 del Dlgs 156/2015) è subordinata alla emanazione da parte del ministero dell’Economia e delle finanze di un decreto che dovrà specificare il contenu- to della garanzia.
Per i giudici di secondo grado una lettura costituzionalmente orientata della norma porta, però, a ritenere che la provvisoria esecutività della sentenza debba senz’altro già ritenersi pienamente operante in tutti quei casi in cui il giudice non intenda (oppure non possa o non voglia) imporre alcuna garanzia a carico della parte privata.
I giudici concludono, quindi, dichiarando la sentenza anche immediatamente esecutiva senza la necessità, inoltre, di imporre alcuna garanzia a carico del contribuente considerato che il credito è inferiore a 10mila euro.