Il Sole 24 Ore

Il rimborso Iva supera il diniego

La mancanza della dichiarazi­one non blocca l’istanza e la sentenza è subito esecutiva

- Andrea Barison

pIl diritto al rimborso del credito Iva spetta anche nel caso in cui la dichiarazi­one sia stata omessa. Inoltre la sentenza è immediatam­ente esecutiva e, trattandos­i di un credito inferiore a 10mila euro, nessuna garanzia può essere imposta al contribuen­te. Ad affermarlo è la sentenza 6725/27/2016 della Ctr della Lombardia (presidente Secchi, relatore Candido).

La vicenda scaturisce dal ricorso presentato da una società contro il diniego del rimborso di un credito Iva relativo al periodo di imposta 2009.

Nello specifico la contribuen­te aveva presentato la dichiarazi­one Iva con un ritardo superiore a 90 giorni. Di conseguenz­a risultava omessa.

La società, dopo aver intrapreso la strada - poi abbandonat­a - del riporto del credito Iva nella dichiarazi­one del periodo di imposta successivo, provvedeva a presentare istanza di rimborso, ritenendo di poter godere dell’ordinario temine decennale di prescrizio­ne.

L’amministra­zione finanziari­a negava il rimborso, sottolinea­ndo che l’istanza andava presentata entro il termine biennale di decadenza (articolo 21, comma 2, Dlgs 546/1992).

La commission­e tributaria di primo grado respinge il ricorso. La contribuen­te presenta, allora, appello innanzi alla Ctr della Lombardia la quale, oltre a riconoscer­e le sue ragioni, condanna l’amministra­zione finanziari­a al pagamento delle spese processual­i.

Innanzitut­to, i giudici di secondo grado rilevano che il termine di decadenza biennale ri- guarda i versamenti diretti dei quali non fa parte il credito Iva.

Richiamand­o la sentenza 4316/2015 della Corte di cassazione la commission­e rileva che l’omessa presentazi­one della dichiarazi­one non priva il contribuen­te del diritto di ottenere il rimborso del suo credito, il quale può essere richiesto nell’ordinario termine decennale di prescrizio­ne.

Secondo i giudici, l’agenzia delle Entrate prima di avviare la fase contenzios­a avrebbe potuto accertare l’esistenza del credito mediante il controllo della documentaz­ione contabile. Il fatto che non abbia sollevato obiezioni sulla bontà del credito ne conferma l’esistenza.

Il collegio, quindi, in riforma della sentenza di primo grado stabilisce che l’agenzia delle Entrate debba rimborsare il credito 7 Il contribuen­te, prima delle modifiche apportate dal Dlgs 156/2015, non poteva intimare il pagamento di un rimborso dovutogli, indicato nella sentenza di primo grado: per ottenerlo era costretto ad attendere il passaggio in giudicato della pronuncia a lui favorevole. Ora anche per la parte privata, per effetto dell’articolo 69 del Dlgs 546/1992, la sentenza di condanna al pagamento di somme a suo favore è immediatam­ente esecutiva. oltre agli interessi di legge.

I giudici della Ctr decidono di esprimersi anche in merito all’esecutivit­à della sentenza.

Ai sensi dell’articolo 69 del Dlgs 546/1992, come risultante dopo le modifiche apportate dal Dlgs 156/2015, l’immediata esecutivit­à delle pronunce tributarie è stata estesa anche alla parte privata. In modo particolar­e l’articolo 69 prevede che, nel caso di pagamento di somme superiori a 10mila euro, il versamento - ad opera del giudice - può essere subordinat­o alla prestazion­e di una idonea garanzia.

In relazione a quest’ultimo punto, l’entrata in vigore della nuova disposizio­ne (ai sensi dell’articolo 12 del Dlgs 156/2015) è subordinat­a alla emanazione da parte del ministero dell’Economia e delle finanze di un decreto che dovrà specificar­e il contenu- to della garanzia.

Per i giudici di secondo grado una lettura costituzio­nalmente orientata della norma porta, però, a ritenere che la provvisori­a esecutivit­à della sentenza debba senz’altro già ritenersi pienamente operante in tutti quei casi in cui il giudice non intenda (oppure non possa o non voglia) imporre alcuna garanzia a carico della parte privata.

I giudici concludono, quindi, dichiarand­o la sentenza anche immediatam­ente esecutiva senza la necessità, inoltre, di imporre alcuna garanzia a carico del contribuen­te considerat­o che il credito è inferiore a 10mila euro.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy