Piccola proprietà contadina, no al certificato ante 2009
pIl coltivatore diretto che ha acquistato un fondo agricolo non decade dai benefici fiscali ancorché non presenti entro il termine di tre anni dalla data dell’atto di acquisto il certificato di sussistenza dei requisiti previsto dagli articoli 3 e 4 della legge 604/1954. Lo ha deciso la Ctp di Como 1/4/2017 (presidente Spera, relatore Avagliano).
Particolarmente interessante nel dispositivo l’ultrattività della norma introdotta con il Dl 194/2009) convertito nella legge 25/2010), che ha abolito l’obbligo della presentazione del certificato attestante il possesso dei requisiti di coltivatore diretto.
La questione è di per se annosa e riguarda i benefici fiscali concessi ai coltivatori diretti che acquistano terreni agricoli, in materia di imposta di registro e ipotecaria, le quali sono dovu- te nella misura fissa. La legge 604/1954 dispone che il coltivatore diretto che acquista il fondo agricolo deve produrre al momento della registrazione dell’atto un certificato dell’Ispettorato agrario (oggi la funzione è svolta dalla Provincia) che attesti la sussistenza dei requisiti. Laddove in sede di rogito venga prodotta una attestazione provvisoria, entro tre anni l’interessato deve produrre una certificazione definitiva.
La normativa è stata poi riscritta dall’articolo 2, comma 4bis del Dl 194/2009, prevedendo tra i requisiti il possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritti nella relativa gestione previdenziale senza l’obbligo di produrre certificati.
Con la normativa precedente, in presenza di omessa presentazione del certificato nel termine triennale, si è formato un copioso contenzioso con sentenze a favore dell’obbligo, pena la decadenza dei benefici (Cassazione 8326/2014 e 10248/2013), ma anche in senso contrario (Commissione tributaria centrale 3320/1992).
La sentenza di Como, in esame, valorizza molto la circo- stanza secondo cui l’acquirente al momento dell’acquisto (avvenuto nel 2007 e quindi quando era vigente la normativa del 1954) era già in possesso della qualifica di coltivatore diretto, con iscrizione nella gestione previdenziale. Pertanto, sul possesso della qualifica al momento dell’acquisto non sussistevano dubbi.
I giudici, inoltre, sottolineano che l’agevolazione tributaria va riconosciuta al contribuente che possieda e dichiari la qualifica di coltivatore diretto già alla data dell’acquisto, mentre resta irrilevante la mancata produ- zione del relativo certificato, tanto più alla luce della nuova normativa.
Il collegio, quando richiama la nuova normativa si riferisce al Dl 194/2009, che è successivo alla data della stipula dell’atto oggetto del ricorso. Pertanto, il principio che si ricava in questa sentenza, se fatto proprio anche nei gradi superiori del giudizio, consentirà di risolvere il contenzioso ancora giacente per gli atti stipulati prima del 2009.
Nella fattispecie esaminata dalla Ctp di Como ha avuto peso anche la circostanza che il certificato era stato richiesto entro il triennio dalla data dell’acquisto, ma gli uffici preposti lo hanno rilasciato solo successivamente.
IL PRINCIPIO Per i giudici è sufficiente che il coltivatore diretto sia iscritto alla previdenza come richiesto dalla normativa più recente