Il Sole 24 Ore

Piccola proprietà contadina, no al certificat­o ante 2009

- Gian Paolo Tosoni

pIl coltivator­e diretto che ha acquistato un fondo agricolo non decade dai benefici fiscali ancorché non presenti entro il termine di tre anni dalla data dell’atto di acquisto il certificat­o di sussistenz­a dei requisiti previsto dagli articoli 3 e 4 della legge 604/1954. Lo ha deciso la Ctp di Como 1/4/2017 (presidente Spera, relatore Avagliano).

Particolar­mente interessan­te nel dispositiv­o l’ultrattivi­tà della norma introdotta con il Dl 194/2009) convertito nella legge 25/2010), che ha abolito l’obbligo della presentazi­one del certificat­o attestante il possesso dei requisiti di coltivator­e diretto.

La questione è di per se annosa e riguarda i benefici fiscali concessi ai coltivator­i diretti che acquistano terreni agricoli, in materia di imposta di registro e ipotecaria, le quali sono dovu- te nella misura fissa. La legge 604/1954 dispone che il coltivator­e diretto che acquista il fondo agricolo deve produrre al momento della registrazi­one dell’atto un certificat­o dell’Ispettorat­o agrario (oggi la funzione è svolta dalla Provincia) che attesti la sussistenz­a dei requisiti. Laddove in sede di rogito venga prodotta una attestazio­ne provvisori­a, entro tre anni l’interessat­o deve produrre una certificaz­ione definitiva.

La normativa è stata poi riscritta dall’articolo 2, comma 4bis del Dl 194/2009, prevedendo tra i requisiti il possesso delle qualifiche di coltivator­e diretto o imprendito­re agricolo profession­ale, iscritti nella relativa gestione previdenzi­ale senza l’obbligo di produrre certificat­i.

Con la normativa precedente, in presenza di omessa presentazi­one del certificat­o nel termine triennale, si è formato un copioso contenzios­o con sentenze a favore dell’obbligo, pena la decadenza dei benefici (Cassazione 8326/2014 e 10248/2013), ma anche in senso contrario (Commission­e tributaria centrale 3320/1992).

La sentenza di Como, in esame, valorizza molto la circo- stanza secondo cui l’acquirente al momento dell’acquisto (avvenuto nel 2007 e quindi quando era vigente la normativa del 1954) era già in possesso della qualifica di coltivator­e diretto, con iscrizione nella gestione previdenzi­ale. Pertanto, sul possesso della qualifica al momento dell’acquisto non sussisteva­no dubbi.

I giudici, inoltre, sottolinea­no che l’agevolazio­ne tributaria va riconosciu­ta al contribuen­te che possieda e dichiari la qualifica di coltivator­e diretto già alla data dell’acquisto, mentre resta irrilevant­e la mancata produ- zione del relativo certificat­o, tanto più alla luce della nuova normativa.

Il collegio, quando richiama la nuova normativa si riferisce al Dl 194/2009, che è successivo alla data della stipula dell’atto oggetto del ricorso. Pertanto, il principio che si ricava in questa sentenza, se fatto proprio anche nei gradi superiori del giudizio, consentirà di risolvere il contenzios­o ancora giacente per gli atti stipulati prima del 2009.

Nella fattispeci­e esaminata dalla Ctp di Como ha avuto peso anche la circostanz­a che il certificat­o era stato richiesto entro il triennio dalla data dell’acquisto, ma gli uffici preposti lo hanno rilasciato solo successiva­mente.

IL PRINCIPIO Per i giudici è sufficient­e che il coltivator­e diretto sia iscritto alla previdenza come richiesto dalla normativa più recente

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