Bocciata la riorganizzazione che elude le imposte sugli utili
pDeve considerarsi illegittima, in quanto in abuso del diritto, l’operazione di riorganizzazione societaria se la stessa sia in grado di determinare, nel suo complesso, vantaggi fiscali per i soli soci e conseguenze negative per le società coinvolte. A dirlo è la Ctp Bergamo 25/3/2017 (presidente Ferraro, relatore Mannella).
Il caso esaminato riguarda una riorganizzazione societaria posta in essere da due fratelli (già soci di una Snc e di una Srl) attraverso i seguenti step operativi: e rivalutazione delle quote possedute nelle due società ( Snc e Srl); r cessione delle quote possedute nella Snc da parte dei soci a favore della Srl; t accensione di un mutuo fon- diario da parte della Srl per finanziare l'acquisto delle quote della Snc; u fusione per incorporazione della Snc nella Srl con emersione di un disavanzo di fusione.
L’ufficio inizialmente ha evidenziato che il medesimo obiettivo avrebbe potuto essere raggiunto attraverso, alternativamente: 1 la fusione (senza concambio) tra le due società e la successiva cessione delle quote al socio interessato; 1 la liquidazione della Snc con acquisto dell’immobile posseduto dalla stessa da parte della Srl.
Inoltre, secondo l’ufficio l’intera operazione avrebbe consentito ai soci di liquidare le quote già possedute nella Snc attraverso l’indebitamento contratto dalla Srl. E proprio questa liqui- dazione “circolare” giustificava la necessità di riqualificare l’intera operazione quale distribuzione di dividendi (e, in quanto tale, tassabile, in qualità di reddito di capitale).
Di conseguenza, sarebbe derivato l’improprio indebito utilizzo della disciplina prevista in materia di rivalutazione delle partecipazioni (che, com’è noto, è applicabile nei confronti dei soli “redditi diversi”). Infine, un altro elemento critico era il mutuo fondiario, contratto dalla Srl solo per far fronte al pagamento nei confronti dei soci.
Il contribuente resisteva in giudizio, sottolineando che l’intera operazione era stata effettuata per favorire il passaggio generazionale dell’azienda e che l’eventuale natura abusiva del comportamento tenuto non era stata minimamente dimo- strata. In particolare, veniva evidenziato che la fusione per incorporazione tra le due società si era resa necessaria in quanto, in mancanza della liquidità necessaria, la riorganizzazione non avrebbe potuto essere attuata in altro modo.
I giudici di primo grado hanno confermato l’accertamento, sottolineando che le operazioni poste in essere avevano determinato solo conseguenze negative in capo alle società partecipanti (riduzione del netto patrimoniale, accensione di un mutuo bancario, disavanzo di fusione). Di riflesso, attraverso la rivalutazione e successiva cessione delle quote alla Srl, i soci si erano sottratti alla tassazione ordinaria sulla distribuzione di dividendi.
La circolarità dell’operazione dimostrava, quindi, che il vantaggio fiscale conseguito era da considerarsi indebito e, in quanto tale, posto in essere in abuso del diritto (in violazione dell’articolo 10-bis, comma 3, della legge 212/2000).