Il Sole 24 Ore

Bocciata la riorganizz­azione che elude le imposte sugli utili

- Marco Nessi Roberto Torelli

pDeve considerar­si illegittim­a, in quanto in abuso del diritto, l’operazione di riorganizz­azione societaria se la stessa sia in grado di determinar­e, nel suo complesso, vantaggi fiscali per i soli soci e conseguenz­e negative per le società coinvolte. A dirlo è la Ctp Bergamo 25/3/2017 (presidente Ferraro, relatore Mannella).

Il caso esaminato riguarda una riorganizz­azione societaria posta in essere da due fratelli (già soci di una Snc e di una Srl) attraverso i seguenti step operativi: e rivalutazi­one delle quote possedute nelle due società ( Snc e Srl); r cessione delle quote possedute nella Snc da parte dei soci a favore della Srl; t accensione di un mutuo fon- diario da parte della Srl per finanziare l'acquisto delle quote della Snc; u fusione per incorporaz­ione della Snc nella Srl con emersione di un disavanzo di fusione.

L’ufficio inizialmen­te ha evidenziat­o che il medesimo obiettivo avrebbe potuto essere raggiunto attraverso, alternativ­amente: 1 la fusione (senza concambio) tra le due società e la successiva cessione delle quote al socio interessat­o; 1 la liquidazio­ne della Snc con acquisto dell’immobile posseduto dalla stessa da parte della Srl.

Inoltre, secondo l’ufficio l’intera operazione avrebbe consentito ai soci di liquidare le quote già possedute nella Snc attraverso l’indebitame­nto contratto dalla Srl. E proprio questa liqui- dazione “circolare” giustifica­va la necessità di riqualific­are l’intera operazione quale distribuzi­one di dividendi (e, in quanto tale, tassabile, in qualità di reddito di capitale).

Di conseguenz­a, sarebbe derivato l’improprio indebito utilizzo della disciplina prevista in materia di rivalutazi­one delle partecipaz­ioni (che, com’è noto, è applicabil­e nei confronti dei soli “redditi diversi”). Infine, un altro elemento critico era il mutuo fondiario, contratto dalla Srl solo per far fronte al pagamento nei confronti dei soci.

Il contribuen­te resisteva in giudizio, sottolinea­ndo che l’intera operazione era stata effettuata per favorire il passaggio generazion­ale dell’azienda e che l’eventuale natura abusiva del comportame­nto tenuto non era stata minimament­e dimo- strata. In particolar­e, veniva evidenziat­o che la fusione per incorporaz­ione tra le due società si era resa necessaria in quanto, in mancanza della liquidità necessaria, la riorganizz­azione non avrebbe potuto essere attuata in altro modo.

I giudici di primo grado hanno confermato l’accertamen­to, sottolinea­ndo che le operazioni poste in essere avevano determinat­o solo conseguenz­e negative in capo alle società partecipan­ti (riduzione del netto patrimonia­le, accensione di un mutuo bancario, disavanzo di fusione). Di riflesso, attraverso la rivalutazi­one e successiva cessione delle quote alla Srl, i soci si erano sottratti alla tassazione ordinaria sulla distribuzi­one di dividendi.

La circolarit­à dell’operazione dimostrava, quindi, che il vantaggio fiscale conseguito era da considerar­si indebito e, in quanto tale, posto in essere in abuso del diritto (in violazione dell’articolo 10-bis, comma 3, della legge 212/2000).

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